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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.10.2013 14.2013.167

16 ottobre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·915 parole·~5 min·3

Riassunto

Lingua del procedimento. Eccezioni ex art. 82 cpv. 2 LEF non rese verosimili

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.167

Lugano 16 ottobre 2013 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato l’8 ottobre 2013 da

RE 1  

contro la decisione emanata il 3 ottobre 2013 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.499) promossa nei suoi confronti con istanza del 17 luglio 2013 da  

CO 1  

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che contro le sentenze di rigetto (provvisorio ) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);

                                  che inoltrato in data 8 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 3 ottobre 2013 e notificata/recapitata lo stesso 8 ottobre (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                  che secondo l’art. 129 CPC primo periodo, applicabile alla fattispecie con l’entrata in vigore al 1°gennaio 2011 del Codice processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC; cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c CPC), il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone;

                                  che nel Canton Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, per cui gli atti processuali delle parti – sia scritti che orali, sia di primo che di secondo grado – vanno redatti rispettivamente espressi in italiano (CPC Comm, trezzini, art. 129 pag. 544);

                                  che presentato in lingua tedesca il reclamo non ossequia tale disposizione;

                                  che il mancato ossequio del prescritto previsto dalla citata norma non comporta però l’automatica irricevibilità dell’atto prodotto in lingua tedesca, dato che il divieto del formalismo eccessivo ripreso dall’art. 132 CPC (cfr. anche l’art. 42 cpv. 6 LTF), impone, infatti, al giudice di assegnare alla parte un termine per ovviare alla relativa carenza formale, ovvero di fargli carico dell’onere di produrre la traduzione dello scritto in italiano, con l’avvertenza, tuttavia, che altrimenti l’atto si considera non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC; cfr. staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kom., n. 4 ad art. 129, n. 4 e 5 ad art. 132; trezzini, op. cit. pag. 544);

                                  che nel caso in esame si prescinde tuttavia eccezionalmente dal richiedere all’insorgente la traduzione in italiano del reclamo, il cui esito negativo risulta d’acchito scontato;

                                  che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che il reclamante non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del rimedio appare già per questo motivo dubbia;

                                  che la questione non ha da essere vagliata oltre, il reclamo essendo votato - come visto -  all’insuccesso;

                                  che nella fattispecie il reclamante - a giusta ragione - non mette in discussione che il documento, come tale, da lui firmato (doc. A) e sul quale la procedente, quale cessionaria (doc. B), ha fondato l’istanza, costituisce un riconoscimento di debito e pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF (cfr. verbale di udienza del 17 settembre 2013);

                                  che l’insorgente si ritiene nondimeno svincolato dal relativo obbligo (art. 82 cpv. 2 LEF) asserendo di essere stato raggirato al momento della firma del relativo contratto, per non avergli il venditore dell’automobile dato il tempo per leggere tutte le pagine alla base della pattuizione, e di non essere più in possesso dell’autovettura in narrativa, rispettivamente ponendosi ulteriori interrogativi sulla vicenda anche alla luce di documentazione non esibita al primo giudice (nonostante il divieto di addurre nova in sede di reclamo previsto dall’art. 326 cpv. 1 CPC);

                                  che argomenti del genere costituiscono tuttavia mere allegazioni di parte non sorrette da alcun riscontro oggettivo e, comunque, manifestamente insufficienti per consentire all’insorgente di avvalersi di un’eccezione suscettibile di infirmare il proprio riconoscimento di debito secondo quanto previsto dall’art. 82 cpv. 2 LEF, il cui campo di applicazione è stato correttamente evidenziato dal Pretore, alle cui pertinenti considerazioni si rinvia;

                                  che, ciò posto, non può che discenderne la reiezione del reclamo, proposto senza forza argomentativa, di modo che il gravame può essere evaso senza notificarlo alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC);

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                  che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese .

                             3.  Notificazione a:

-;

-.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'200.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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