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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.10.2013 14.2013.160

11 ottobre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·723 parole·~4 min·2

Riassunto

Ammissibilità del reclamo. Rigetto definitivo sulla base di decisione di multa disciplinare. Eccezioni liberatorie

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.160

Lugano 11 ottobre 2013 FP/ec/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 24 settembre 2013 da

RE 1  

contro la decisione emanata il 17 settembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 157/2013) promossa nei suoi confronti con istanza del 1° luglio 2013 dallo  

CO 1 rappresentato dall’RA 1  

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);

                                  che inoltrato il 24 settembre 2013 contro una decisione emanata il 17 settembre 2013 e notificata/recapitata successivamente, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                  che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che l’insorgente non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del rimedio appare già per questo motivo dubbia;

                                  che la questione non ha da essere vagliata oltre, il reclamo essendo in ogni modo votato all’insuccesso;

                                  che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                  che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                  che tale è il caso per la decisione (multa disciplinare n. 28695/404 inflitta al convenuto il 17 agosto 2012 dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano -Campagna) sulla quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non contestata;

                                  che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

                                  che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi per contro – peraltro per la prima volta in questa sede in dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di ottenere comprensione, invocando le proprie precarie condizioni economiche che non gli consentirebbero allo stadio attuale di saldare la pretesa posta in esecuzione;

                                  che un argomento del genere sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto abbia avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, ciò che può dirsi il caso nella fattispecie;

                                  che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

                                  che gi oneri processuali relativi alla presente decisione dovrebbero essere posti a carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                  che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF e l’art. 326 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è inammissibile.

                             2.  Non si prelevano spese.

                               3.                         Notificazione a:

-;

-.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 100.-..non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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