Incarto n. 14.2013.157
Lugano 25 novembre 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17 settembre 2013 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza del 30 aprile 2013 promossa nei suoi confronti da
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 4/7 febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 376'500.-- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del
9 settembre 2013 (__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
17 settembre 2013 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che CO1 ha prodotto il precetto esecutivo n. __________ del 4/7 febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano emesso nei confronti del debitore __________, indicante quale condebitore solidale RE 1, per l’incasso di fr. 376'500.-- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2002;
che sul predetto precetto esecutivo, quale titolo di credito, è stato menzionato: “Dichiarazione 01.10.2002 – riconoscimento di debito”;
che interposta tempestiva opposizione la procedente ha presentato istanza di rigetto definitivo dell’opposizione indicando, quale convenuto, RE 1;
che oltre al precetto esecutivo, l’istante ha prodotto una dichiarazione del 1° ottobre 2002 sottoscritta da __________ e RE 1, con cui quest’ultimi si sono riconosciuti debitori solidali nei suoi confronti dell’importo di fr. 201'500.-- oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2002 (doc. B), una sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 15 febbraio 2013 pronunciata a carico di RE 1 e __________ (doc. C) e una convenzione rispettivamente due dichiarazioni del 1° ottobre 2001 sottoscritte da __________ e RE 1 (doc. D), puntualizzando che RE 1 e __________ hanno interposto opposizione ai precetti esecutivi n. __________ (RE 1) e n. __________ (__________);
che all’udienza di discussione del 9 settembre 2013 il convenuto si è opposto all’istanza, rilevando che dall’istanza così come dal precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano risultava che titolo di rigetto era esclusivamente la dichiarazione del 1° ottobre 2002, di cui al doc. B, il cui relativo credito era prescritto, essendo ormai decorsi 10 anni e che non vi era identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo agli atti e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti;
che con decisione del 9 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta, segnatamente la sentenza del 15 febbraio 2013 della Corte delle assise criminali di Lugano che aveva condannato RE 1 e __________ in solido al pagamento all’istante di fr. 374'902 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2002 su fr. 370'500.-- a titolo di risarcimento danni e fr. 4'402.40 per spese legali, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione;
che con il reclamo RE 1 sostiene che il precetto esecutivo n. __________ prodotto dall’istante (doc. A) non corrisponde per quel che riguarda il nome del debitore con quello oggetto dell’istanza di rigetto, il citato precetto esecutivo riferendosi infatti a __________, parte del tutto estranea alla procedura, per cui nella fattispecie non vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo agli atti e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti;
che il reclamante puntualizza poi che il titolo di credito indicato nel citato precetto esecutivo e nell’istanza è esclusivamente la dichiarazione del 1° ottobre 2002, di cui al doc. B;
che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che inoltrato il 17 settembre 2013 contro una decisione emanata il 9 settembre 2013 e notificata/recapitata il 10 settembre 2013 il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto, ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c);
che nella fattispecie non vi è identità tra il debitore __________ indicato sul precetto esecutivo n. 1604845-02 dell’Ufficio esecuzione di Lugano prodotto dall’istante (doc. A), con il convenuto RE 1 indicato nell’istanza di rigetto dell’opposizione, per cui nei confronti di quest’ultimo manca il precetto esecutivo (n. __________), atto su cui si fonda la procedura di rigetto;
che abbondanzialmente va osservato che nella fattispecie non vi è nemmeno identità tra il titolo di credito menzionato nel precetto esecutivo n. __________ prodotto dall’istante (dichiarazione del 1° ottobre 2002 – riconoscimento di debito) e i documenti presentati con l’istanza di rigetto, tra i quali è stata prodotta la sentenza del 15 febbraio 2013 della Corte delle assise criminali di Lugano (doc. C), su cui la creditrice ha fondato la sua istanza di rigetto definitivo dell’opposizione;
che ne discende l’accoglimento del reclamo nel senso di riformare l’impugnata sentenza, con conseguente reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione promossa nei confronti di RE 1
che tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della parte istante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 9 settembre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2013.2074) sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.--, da anticipare dalla parte
istante resta a carico di CO 1, la quale rifonderà
a RE 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 650.-- già anticipata dal reclamante, è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili;
III. Notificazione a:
- ; - ;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 376'500.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).