Incarto n. 14.2013.142
Lugano 19 settembre 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 19 agosto 2013 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza del 17 luglio 2013 da lei promossa nei confronti di
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. 807966 del 7 maggio/9 luglio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per il pagamento di fr. 38'558.10 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con
sentenza del 7 agosto 2013 (SO.2013.441) ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. 807966 (esecuzione in via di realizzazione di un pegno manuale) dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 36'264.55 oltre interessi del 5% dal 2 aprile 2013 su fr. 3'252.35 e dal 6 aprile 2013 su fr. 33'012.20.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 360.--, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 103.--, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE1 che con reclamo del 19 agosto 2013 postula l’accoglimento integrale dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 7 maggio/9 luglio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio RE1 ha escusso in via di realizzazione di un pegno manuale CO1 per l’incasso di fr. 38'558.10 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013, indicando quale titolo di credito: “fr. 3'272.-- Affitto 2. trimestre 2013 – settore D15 – Livello 1 – Stabile _____; fr. 35'286.10 Affitto 2. trimestre 2013 – settore 215 – Livello 2 – Stabile _____”;
che quale pegno è stato designato il verbale d’inventario no. 803121/13 del 28.02/26.04.13;
che interposta tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;
che la procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione concluso il 12 gennaio 2005 relativo ad un magazzino (doc. C)
rispettivamente su un contratto di locazione del 6 luglio 2012 relativo ad un negozio (doc. H), unitamente a dati contabili riguardanti la cifra d’affari realizzata dalla convenuta (doc. L);
che l’istante pretende per il secondo trimestre 2013 per il magazzino il pagamento di fr. 3'020.30 (IVA compresa) per la pigione più fr. 251.70 per le spese accessorie (IVA compresa), complessivamente fr. 3'272.--, mentre per il negozio chiede il pagamento di fr. 24'338.83 per la pigione più fr. 1'947.10 IVA, complessivamente fr. 26'285.95, più fr. 4'532.--(fr. 4'196.30 + IVA) per le spese accessorie e fr. 4'834.10 (fr. 4'476.-- + IVA) per le spese pubblicitarie;
che entro il termine fissatole, la convenuta non ha presentato osservazioni;
che con decisione del 7 agosto 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accolto l’istanza solo parzialmente, rilevando che i contratti di locazione prodotti, unitamente ai dati contabili, costituivano riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF solo per gli importi relativi alle pigioni scadute per il magazzino più IVA (fr. 3'020.30) e le relative spese accessorie senza IVA (fr. 233.05), così come per la pigione del negozio senza IVA (fr. 24'338.85), per le relative spese accessorie senza IVA (fr. 4'196.25) e spese pubblicitarie senza IVA (fr. 4'476.10), complessivamente fr. 36'264.55 oltre interessi del 5% dal 2 aprile 2013 su fr. 3'252.35 (magazzino) e dal 6 aprile 2013 su fr. 33'012.20 (negozio);
che con il reclamo l’istante chiede il riconoscimento dell’IVA per le spese accessorie relative al contratto di locazione del magazzino, di cui al contratto doc. C, ritenuto che se alla pigione ivi indicata va aggiunta l’IVA, lo stesso deve valere anche per le spese accessorie, mentre in merito al contratto di locazione per il negozio, di cui al doc. G, pretende il riconoscimento dell’IVA per la pigione, le spese accessorie e quelle pubblicitarie, ritenuto che l’indicazione in inglese sul contratto “VAT non included” o “VAT excluded” significa che l’IVA non è compresa negli importi indicati e deve quindi essere aggiunta agli stessi;
che la procedente puntualizza poi che l’importo complessivo richiesto è stato fissato in fr. 38'558.10, come indicato nel precetto esecutivo e nell’istanza, in luogo di fr. 38'924.10, essendo stati fatturati alla convenuta per motivi dovuti al sistema informatico fr. 366.-- in meno sulla pigione del negozio;
che secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'errata applicazione del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 167 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 377), o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale pure nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 153 cpv. 4 LEF), sia per il credito che per il diritto di pegno (art. 153a cpv. 1 LEF; Bernheim /Känzig, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 35 ad art. 151 e n. 7 ad art. 153a; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 13 ad § 33; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 56 segg. ad art. 153; Stücheli, op. cit., pag. 377);
che il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 73 seg. ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 112 e 169).
che nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno, il giudice verifica pure se vi è un titolo attestante l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82): salvo menzione espressa contraria, l'opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro l'esistenza del diritto di pegno (art. 85 RFF);
che il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (Staehelin, op. cit., n. 114 e 116 ad art. 82 LEF e rif. ivi; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I Losanna 1999, n. 49 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 362 seg.);
che dal contratto di locazione relativo al magazzino (doc. C) si evince che il canone di locazione è stato stabilito in fr. 11'186.40 oltre all’IVA al tasso in vigore, il che non può che valere pure per le spese accessorie fissate in fr. 10.-- al mq (per 93.22 mq) all’anno (cfr. doc. C punto 1), le quali costituiscono un’unità e sottostanno al medesimo trattamento fiscale (cfr. info IVA 17 concernente il settore/Amministrazione, locazione e vendita di immobili, www.estv.admin.ch);
che il contratto di locazione relativo al negozio stabilisce che la pigione (doc. H punto 5) rispettivamente le spese accessorie (doc. H punto 8) rispettivamente le spese pubblicitarie (doc. H punto 28a) non sono comprensive dell’IVA (“VAT non included” rispettivamente “VAT excluded”), il che significa, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, che la predetta imposta non è inclusa nei relativi importi e non che ne è escluso il pagamento;
che a conferma di quanto ritenuto al precedente considerando, va osservato che il predetto contratto specifica espressamente che ogni tassa sugli importi indicati a titolo di pigione, di spese accessorie e spese pubblicitarie va a carico della parte conduttrice (doc. H punto 32);
che di conseguenza i contratti di locazione in esame permettono di riconoscere anche l’IVA di fr. 18.65 (IVA 8% di fr. 233.05) per le spese accessorie relative al magazzino e l’IVA di fr. 1'947.10 (IVA 8% di fr. 24'338.85) per la pigione del negozio, di fr. 335.70 (IVA 8% di fr. 4'196.25) per le spese accessorie del negozio e di fr. 358.10 (IVA 8% di fr. 4'476.10) per le spese pubblicitarie del negozio, complessivamente fr. 2'659.55, da cui vanno dedotti fr. 366.--, fatturati in meno sulla pigione del negozio, come ritenuto in precedenza, pertanto complessivamente fr. 2'293.55;
che come ritenuto dal primo giudice, sulla base del verbale di ritenzione prodotto (doc. M), è ammessa l’esistenza di un diritto di pegno manuale a favore dell’istante;
che il rigetto provvisorio dell’opposizione deve pertanto essere concesso per fr. 38'558.10 oltre interessi del 5% dal 2 aprile 2013 su fr. 3'272.-- e dal 6 aprile 2013 su fr. 35'286.10;
che ne discende l’accoglimento del reclamo;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 7 agosto 2013 del Pretore aggiunto della Giuridizione di Mendrisio-Nord (SO. 2013441) sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. 807966 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è rigettata in via provvisoria per fr. 38'558.10 oltre interessi del 5% dal 2 aprile 2013 su fr. 3'272.-- e dal 6 aprile 2013 su fr. 35'286.10.
2. La tassa di giustizia di fr. 360.--, da anticipare dall’istante, e le spese esecutive di fr. 103.- sono poste a carico di CO1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.-- è posta a carico di CO 1 la quale rifonderà a RE 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
- ; -
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'293.55 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).