Incarto n. 14.2013.137
Lugano 3 settembre 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 19 luglio 2013 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza del 27 maggio 2013 promossa nei suoi confronti da
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ del 30 aprile/2 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto __________ con
sentenza dell’11 luglio 2013 (SO.2013.324) ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio esecuzione e fallimenti __________ è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 5'912.-- oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2013.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 73.--, sono poste a carico della parte istante in ragione di 1/10 e per la rimanenza (9/10) sono a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 25.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
19 luglio 2013 postula la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;
rilevato che con disposizione ordinatoria presidenziale del 23/24 luglio 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 30 aprile/2 maggio 2013 CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'344.--oltre interessi al 6% dal 21 dicembre 2011, indicando quale titolo di credito: “Fattura no. 201010 e fattura fornitura armadi e porte.” Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. L’istante fonda la sua pretesa su una conferma d’ordine no. 201010, sottoscritta da RE 1 il 13 dicembre 2010, per la fornitura e la posa di due cucine per un importo complessivo di fr. 23'872.-- (doc. C), sulla relativa fattura del 21 dicembre 2011 per l’importo di fr. 24'393.--, che dedotti gli acconti, presentava un saldo di fr. 5'296.-- (doc. B), su un’offerta per la fornitura e la posa di armadi e porte su misura per un importo complessivo di fr. 13'608.--, sottoscritta il 6 aprile 2011 da RE 1 (doc. F) e sulla relativa fattura del 21 dicembre 2011 per un importo complessivo di fr. 11'930.--, che dedotti gli acconti pagati, presentava un saldo di fr. 1'048.-- (doc. E).
C. Con osservazioni scritte del 21 giugno 2013 la convenuta si è opposta all’istanza sostenendo che le fatture prodotte erano incomprensibili e si riferivano ad importi complessivi diversi da quelli indicati nella conferma d’ordine relativa alle cucine e nell’offerta relativa alle porte e agli armadi. Dagli unici documenti da lei firmati, ossia dalla conferma d’ordine n. 201010 e dall’offerta per armadi e porte non si evinceva l’importo posto in esecuzione ammontante a fr. 6'344.--. Inoltre non vi era stata consegna dell’opera da parte dell’istante, la quale non aveva eseguito alcun collaudo di quanto fornito. Le opere erano pure manifestamente difettose. La convenuta ha infine asserito di avere notificato i difetti con scritto del 13 maggio 2013 (doc. 1).
D. Con decisione dell’11 luglio 2013 il Pretore aggiunto __________ ha accolto parzialmente l’istanza,
ritenendo la conferma d’ordine per l’importo di fr. 23'872.-- così come l’offerta per l’importo di fr. 13'608.--, sottoscritte da RE 1, validi riconoscimenti di debito nei confronti dell’istante (doc. C e F). Il primo giudice ha rilevato che dagli atti risultava che gli importi fatturati contemplavano quelli riconosciuti, ad eccezione di un “supplemento per tamponamento superiore” di fr. 400.-- (doc. B), che non poteva essere considerato, inoltre vi erano differenze dovute al cambiamento dell’IVA dal 7.6% all’8%, correttamente fatturata, e a importi riconosciuti ma non fatturati, ossia fr. 1'490.-- per un “armadio camera nicchia su misura” e fr. 520.-- per “mensole murali per nicchia fuori squadra”. Un riconoscimento di debito era di conseguenza dato per fr. 23'961.-- per le cucine e fr. 11'930 per le porte e gli armadi, complessivamente fr. 35'891.--, da cui occorreva dedurre gli acconti versati per complessivamente fr. 29'979.-- (per le cucine fr. 11'936.-- più fr. 7'161.-- e per le porte e gli armadi fr. 6'800.-- più fr. 4'082.--), da cui risultava un credito a favore dell’istante di fr. 5'912.-- oltre interessi del 5%, non risultando alcun accordo per un tasso superiore (art. 104 CO), dal 30 aprile 2013, ossia dalla data del precetto esecutivo, non trovandosi agli atti una precedente interpellazione (art. 102 CO). In merito alla contestazione dell’opera per difetti fatta valere dalla convenuta il primo giudice ha ritenuto che lo scritto del 13 maggio 2013 del patrocinatore dell’escussa, inviato all’istante solo dopo avere ricevuto il precetto esecutivo non era sufficiente a fornire i riscontri oggettivi necessari per rendere verosimile la presenza di difetti nelle opere fornite.
E. Con il reclamo la convenuta sostiene che le fatture prodotte dall’istante concernono importi complessivi differenti da quelli inizialmente pattuiti, asserendo inoltre di averle corrisposto più di quanto dovuto. Inoltre dalle fatture non si evince l’ammontare del preteso debito posto in esecuzione. La reclamante puntualizza poi di avere ripetutamente contestato le fatture, rilevando il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali da parte dell’istante e chiedendole l’integrale restituzione di quanto già pagato. D’altro canto, aggiunge la reclamante, l’opera non può essere ritenuta consegnata, non essendo state fornite alcune prestazioni. Inoltre non è stato rispettato il termine di consegna concordato.
Considerando
in diritto
1. Secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
3.1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629, 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
3.2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., pag. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).
4. Il contratto di appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede. Nel caso in cui l’adempimento avviene contemporaneamente con la consegna dell’opera, secondo la prassi basilese il rigetto dell’opposizione può venire concesso, fintanto che il committente non eccepisce che l’opera non è stata affatto oppure non è stata regolarmente eseguita e consegnata, nel caso in cui questa eccezione è chiaramente senza fondamento oppure viene immediatamente confutata dall’appaltatore. In caso di difetti il committente deve inoltre rendere verosimile di averli tempestivamente notificati (cfr. CEF 8 maggio 2002, 14.2002.18 consid. 1b e 1e; Staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 92).
Orbene, la conferma d’ordine del 13 dicembre 2010 relativa alla fornitura e posa di due cucine per un importo complessivo di fr. 23'872.--(doc. C) così come l’offerta del 6 aprile 2011 per la fornitura e posa di armadi e porte per l’importo complessivo di fr. 13'608.-- (doc. F), ambedue sottoscritte dalla convenuta, costituiscono, in via di principio, validi riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Come correttamente ritenuto dal primo giudice, gli importi fatturati coincidono con gli importi indicati nella predetta conferma d’ordine rispettivamente offerta (doc. C e F), ad eccezione di un “supplemento per tamponamento superiore” di fr. 400.--, indicato solo nella fattura relativa alle cucine, non sottoscritta dalla reclamante (doc. B), per cui non essendo stato riconosciuto, è stato in prima sede correttamente dedotto. Le ulteriori differenze sono dovute all’aumento dell’IVA dal 7.6% all’8%, correttamente calcolata in ambedue le fatture, e a importi riconosciuti dalla convenuta con la sua firma, ma non menzionati nella fattura relativa ad armadi e porte, ossia Fr. 1'490.-per un “armadio camera nicchia su misura” e fr. 520.-- per “mensole murali per nicchia fuori squadra”. Ne consegue che i riconoscimenti di debito in esame coincidono con le fatture per complessivi fr. 23'961.-- per le cucine e fr. 11'930.-- per le porte e gli armadi, complessivamente per fr. 35'891.--, da cui sono stati correttamente dedotti gli acconti versati dalla convenuta ammontanti complessivamente a fr. 29'979.--. Il credito fatto valere dall’istante è stato pertanto correttamente determinato, in sede pretorile, in fr. 5'912.-- oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2013.
5. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).
La reclamante eccepisce la mancata consegna delle opere appaltate all’istante, sostenendo che alcune prestazioni non erano state fornite, che non era stato eseguito il collaudo e che le opere prestate presentavano difetti.
Orbene le fatture relative alle opere di fornitura e posa di due cucine rispettivamente di porte e armadi, oggetto dei contratti di appalto in esame, recano la data del 21 dicembre 2011. La reclamante non ha fornito alcun riscontro oggettivo, quale potrebbe essere uno scritto relativo alla carente consegna e collaudo e ai pretesi difetti rispettivamente una contestazione sollevata in seguito alla ricezione delle due fatture. Solo con una lettera datata 13 maggio 2013, spedita per via raccomandata, il patrocinatore della reclamante si è lamentato della mancata consegna e collaudo delle opere e della presenza di difetti. Questo scritto non solo è stato inviato circa 17 mesi dopo l’invio delle fatture e dopo la notifica del precetto esecutivo in oggetto alla reclamante, il che fa apparire la contestazione poco credibile, visto il tempo trascorso, ma costituisce una semplice allegazione di parte, rimasta priva di qualsivoglia riscontro oggettivo, per cui non rappresenta documento atto a rendere verosimile il preteso mancato rispettivamente il non corretto adempimento della prestazione da parte della procedente. La sentenza pretorile va pertanto confermata.
6. Il reclamo va respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, ossia è posta a carico della reclamante, mentre non si assegnano ripetibili, l’istante non avendo presentato osservazioni (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.- è posta a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicencancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'912.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).