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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.07.2013 14.2013.118

26 luglio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·507 parole·~3 min·3

Riassunto

Reclamo intempestivo

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.118

Lugano 26 luglio 2013 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17 giugno 2013 da

RE 1   

contro la decisione emanata il 3 giugno 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.605) promossa nei suoi confronti con istanza dell’8 febbraio 2013 da  

CO 1 

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro dieci giorni  dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 CPC);

                                         che la decisione impugnata essendo stata notificata/recapitata alla convenuta il 4 giugno 2013 (cfr. ricerca Track &Trace), il termine per reclamare, iniziato a decorrere dal giorno successivo, ossia dal 5 giugno 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto a scadere venerdì 14 giugno 2013;

                                         che presentato soltanto il 17 giugno 2013 (cfr. timbro postale sulla relativa busta), il reclamo è intempestivo e, pertanto, inammissibile;

                                         che, in ogni modo, il gravame sarebbe stato disatteso anche se fosse stato vagliato nel merito, avendo l’insorgente censurato la decisione impugnata – segnatamente il riconoscimento di un interesse di ritardo annuo al 12 % (anziché al 5%) sul credito oggetto di esecuzione - avvalendosi di documentazione esibita per la prima volta in questa sede (lettera di risoluzione dei contratti di leasing datata 20  giugno 2012 inviatale dalla stessa parte istante), il che non è consentito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o - per quanto qui di rilievo - la produzione di nuovi mezzi di prova;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

.

per questi motivi,

decide:

1.Il reclamo è inammissibile.                                     

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200- sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

-   ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 17'060.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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