Incarto n. 14.2012.91
Lugano 26 giugno 2012 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 23 marzo 2012 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 6 giugno 2012 (SO.2012.216) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo dal giorno
di mercoledì 6 giugno 2012 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 14 giugno 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che all’ istante non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 18 giugno 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'498.90 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di discussione dell’8 maggio 2012 il convenuto ha asserito di essere in attesa di incassare una somma di denaro derivante dalla vendita di un appartamento e di un locale commerciale, per cui il Pretore gli ha fissato un termine scadente il 23 maggio 2012 per saldare il suo debito.
C. Non avendo il debitore saldato il suo debito entro il predetto termine, il Pretore della Giuridizione di Mendrisio-Nord con decisione 6 giugno 2012 ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere pagato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr. 9'615.-- a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1 (doc. A). Il reclamante sostiene poi di avere saldato le ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi confronti, ad eccezione di una che è intenzionato a pagare appena in possesso del ricavato proveniente dalla vendita per fr. 168'000.-- di una sua PPP, il cui rogito è stato eseguito il 16 maggio 2012. Il reclamante ha poi prodotto un estratto delle sue esecuzioni all’11 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio rispettivamente un estratto al 14 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, con l’indicazione “partito per Coldrerio” (doc. B e C).
Considerando
in diritto:
1.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Il reclamante ha prodotto una ricevuta dell’11 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al pagamento di fr. 9'615.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 773682 promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di __________ all’11 giugno 2012 emerge che le tre esecuzioni pendenti nei confronti del reclamante sono state pagate, mentre dall’estratto dell’UE di Lugano al 14 giugno 2012 si evince che delle 4 procedure pendenti tre sono state pagate e contro una, ammontante a fr. 1'487.55, è stata interposta opposizione. Il reclamante si è dichiarato intenzionato a saldare anche quest’ultima esecuzione, appena in possesso del ricavato della vendita di una sua PPP. Inoltre ha dimostrato di avere pagato sia l’esecuzione in oggetto di importo elevato che le altre esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Ciò porta a ritenere che la situazione finanziaria del convenuto non sta peggiorando e che da parte sua sussiste la seria volontà di saldare anche la rimanente procedura. Il fatto poi che a carico del reclamante non risultano attestati di carenza di beni, lascia ritenere che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.
2. Il reclamo va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.
Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 6 giugno 2012 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2012.__________), nei confronti di RE 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a
carico di RE 1.
III. Notificazione:
- __________;
- __________;
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio__________Mendrisio;
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).