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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2012 14.2012.88

26 giugno 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·745 parole·~4 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'esecuzione. Reclamo inammissibile in quanto fondato su nova

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.88

Lugano 26 giugno 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 4 aprile 2012 presentata da

RE 1  

contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, intimato in data 2 marzo 2012 per il pagamento di fr. 3'424,90 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco con decisione del 15 maggio 2012 (inc. n. 0104-2012s);

sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 4 giugno 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con istanza del 4 aprile 2012 CO 1 ha chiesto alla Pretura di Bellinzona il rigetto provvisorio dell’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, intimato in data 2 marzo 2012 per l’incasso di fr. 3'424.-, a titolo di fatture del 12.05, 20.06, 5.07, 25.07 e 19.08 2011;

                                         che con decisione del 10 aprile 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, premesso che il valore litigioso non supera fr. 5'000.-, ha trasmesso l’istanza alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco per competenza;

                                         che con ordinanza del 16 aprile 2012 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza, con l’avvertenza che in caso di silenzio, egli avrebbe deciso in base alla domanda e agli atti;

                                         che la convenuta è rimasta silente;

                                         che con decisione del 15 maggio 2012 il Giudice di pace ha accolto l’istanza con riferimento ai mezzi di prova prodotti dall’istante, ossia al precetto esecutivo e alla copia delle fatture, con estratto conto da cui risulta un acconto versato;

                                         che contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 4 giugno 2012, asserendo che le banconote sono in procedura di raccolta, di cui non tutte dell’azienda, obiettando di non essere in possesso delle fatture, ciò che le ha impedito un controllo, affermando di essere in possesso soltanto di una compilation, con la data e l’importo e di non potere determinare quale automobile è stata riparata (targa, proprietario) e chiedendo in fine di fare in modo di ottenere copia delle fatture;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche e tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;

                                         che l’insorgente non si avvale però di nessuno dei menzionati titoli di reclamo con riferimento al diritto applicabile e al materiale processuale agli atti, proponendosi per contro di invalidare il giudizio impugnato con argomentazioni mai prima d’ora sollevate, le quali con ogni evidenza non possono essere vagliate da questa Camera, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

                                         che proposto in modo improprio il rimedio va perciò dichiarato inammissibile senza ulteriori considerazioni;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

                                         -  __________

                                         -  __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giubiasco

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'424.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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