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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.07.2012 14.2012.83

30 luglio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,113 parole·~16 min·4

Riassunto

Titolo di rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Violazioni contrattuali

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.83

Lugano 30 luglio 2012 B/fp/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 16 febbraio 2012 da

 CO 1  patrocinato dall’  PA 2   

contro

RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/24 novembre 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione

24 maggio 2012 (SO.2012.888) ha così statuito:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato

     precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 7'403.20 oltre interessi al

     5% dal 7.10.2011.

 2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta

     a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-a titolo di ripetibili.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

4 giugno 2012 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni 6 luglio 2012 di controparte;

preso atto che con decreto presidenziale 5 giugno 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 23/24 novembre 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di: 1) fr. 7'185.70 oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2011; 2) fr. 10'214.30 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2011; 3) fr. 5'500.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2011, indicando quale titolo di credito: “1) Salario lordo + bonus dal 01.09.11 al 07.10.11, contratto di lavoro del 01.07.2010; 2) Salario lordo dal 08.10.11 al 30.11.2011, contratto di lavoro del 01.07.2010; 3) Indennità per licenziamento ingiustificato pari a un mese di salario.”

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore limitatamente all’importo di fr. 7'641.95 corrispondente al salario lordo per il mese di settembre 2011 (fr. 5'500.--), al salario dal 1° al 7 ottobre 2011 (fr. 1'241.95) così come al bonus lordo per il mese di settembre 2011 (fr. 900.--).

                                  B.   Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro concluso con la convenuta il 1. luglio 2010, che prevedeva una retribuzione lorda annua di fr. 66'000.-- e fr. 9'400.-- annui versati trimestralmente al raggiungimento degli obiettivi fissati di comune accordo (doc. A), in relazione con la disdetta del contratto inviata dalla datrice di lavoro al dipendente il 30 settembre 2011, con effetto al 30 novembre 2011 (doc. B), con lo scambio di e-mail intercorso tra l’istante e i rappresentanti della convenuta (doc. C e D), con la diffida a voler versare lo stipendio per il mese di settembre inviata dall’istante alla convenuta l’11 ottobre 2011 (doc. E), con il conteggio del salario di settembre 2011 (doc. F), con la bozza di accordo per una risoluzione bonale del contratto allestita dalla convenuta (doc. G), con lo scambio di e-mail relativo alla bozza di accordo (doc. H), con l’ulteriore diffida di pagamento per il salario di settembre del 21 ottobre 2011 (doc. I), con il licenziamento in tronco notificato dalla datrice di lavoro il 30 ottobre 2011 con effetto retroattivo al 7 ottobre 2011 (doc. L), con la contestazione del licenziamento e la presa di posizione del rappresentante legale dell’istante del 3 novembre 2011 (doc. M), con lo scritto di Unia all’avv. PA 2 con il quale si vincola il versamento delle indennità per il periodo dal 9.10.2011 al 30.11. 2011 all’avvio di una procedura nei confronti di RE 1 (doc. O), con i conteggi delle indennità di disoccupazione per ottobre e novembre (doc. P e Q) e con l’estratto del conto dell’istante dal quale risulta il ritardo nel versamento del salario già per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 (doc. T).

C.   All’udienza di discussione il procedente si è riconfermato nella sua istanza. L’escussa ha posto in compensazione il danno causatole dall’istante con il suo comportamento, sostenendo che quest’ultimo, quale responsabile della gestione di tutti i sistemi informatici, alla sua partenza non le ha fornito i dati di accesso ai server, come risulta dal e-mail del 18 ottobre 2011 inviatogli (doc. 1). I danni sono indicati nella lettera del 15 aprile 2012 inviata all’ PA 1doc. 2). La convenuta ha inoltre posto in compensazione la fattura 11/121 ammontante a fr. 238.75 menzionata nella lettera del 22 dicembre 2011 inviata dall’avv. PA 2 all’avv. PA 1 (doc. 3). Essa ha poi sostenuto che l’istante con il suo comportamento ha manifestamente violato i suoi doveri contrattuali ai sensi dell’art. 321a cpv. 1, 321d e 321e CO, per cui il contratto di lavoro non può essere ritenuto valido titolo di rigetto. In ogni caso l’istanza va limitata all’importo di fr. 7'185.70, non essendoci alcun riconoscimento di debito per l’importo di fr. 900.-- indicato quale bonus.

                                         Replicando l’istante ha rilevato di essere stato licenziato in tronco, senza valido motivo, per cui vanta un credito supplementare, oltre lo stipendio, per licenziamento ingiustificato, per il quale ha già promosso una causa per salari e mercedi. Secondo il procedente la convenuta non ha subito alcun danno, per cui ha contestato i conteggi, di cui al doc. 2. Da parte sua le ha fornito i dati per l’accesso al server come risulta dallo scambio di e-mail, di cui ai doc. C, D e H. L’istante ha poi ammesso la compensazione con l’importo di fr. 238.75, per cui ha ridotto la sua pretesa a fr. 7'403.20. Il bonus gli è invece dovuto, come risulta dal contratto di lavoro.   

                                         Con la duplica la convenuta ha asserito che il licenziamento è stato motivato dall’esecuzione non corretta dei suoi compiti da parte dell’istante, che teneva una cattiva organizzazione della rete, non teneva a disposizione un’adeguata documentazione aziendale e d’informazione per l’accesso ai sistemi e si è rifiutato di presentarsi sul posto di lavoro, per cui ha causato i danni di cui allo scritto doc. 2. Secondo la convenuta il bonus può essere riconosciuto solo se gli obiettivi sono raggiunti, il che non si è realizzato nella fattispecie.

D.    Con decisione 24 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, atteso che la datrice di lavoro non ha sostenuto in modo credibile le asserite violazioni contrattuali dell‘istante, non essendo sufficiente produrre la lettera di “prima valutazione economica del danno causato dall’ex dipendente”, di cui al doc. 2. Secondo il primo giudice tale documento costituisce una mera affermazione e valutazione di parte che va vagliata dal competente giudice del merito, già adito. In relazione al bonus è stato ritenuto che lo stesso è previsto nel contratto di lavoro e va conseguentemente corrisposto.

                                  E.   Con il reclamo RE 1 rileva di avere il 30 settembre 2011 notificato all’istante regolare disdetta del contratto di lavoro per il 30 novembre 2011, ovvero osservando il preavviso di due mesi a norma di legge. Dal 7 ottobre 2011 il procedente non si è più presentato al lavoro senza comunicazione alcuna, per cui gli ha fatto presente che stava violando i suoi doveri contrattuali e che la sua comunicazione, giunta soltanto il 10 ottobre 2011, sarebbe stata considerata quale rescissione immediata del contratto. Non avendo ricevuto riscontri dall’istante e quest’ultimo non presentandosi più in ufficio, eccetto il 12 ottobre 2011, il 31 ottobre 2011 gli ha notificato formalmente che il rapporto veniva risolto dal 7 ottobre 2011, visto che dal quel momento si era rifiutato di presentarsi sul posto di lavoro. Da quel giorno la reclamante ha dichiarato di avere sospeso il pagamento delle sue controprestazioni di natura pecuniaria, ritenuto che l’istante aveva violato i suoi doveri di diligenza e fedeltà, ancor prima dell’interruzione del rapporto di lavoro, causandole gravissimi danni indicati nello scritto agli atti doc. 2. La reclamante rileva che all’istante, quale unico responsabile, è stato a più riprese richiesto ordine nell’organizzazione delle informazioni sul sistema informatico aziendale. Egli doveva provvedere che tale sistema fosse accessibile ai suoi superiori. Non avendovi dato seguito il procedente le ha causato gravi perdite e danni, dovendo ricorrere ad altri impiegati che hanno dovuto ricostruire l’informazione. L’istante ha sicuramente violato l’art. 321a cpv. 1 CO rispettivamente l’art. 321d cpv. 2 CO. La reclamante contesta poi la validità del contratto di lavoro per l’importo di fr. 900.-- a titolo di bonus, trattandosi di un importo non liquido, il bonus dipendendo dal raggiungimento di obiettivi prefissati di comune accordo, per il quale il precettante non ha presentato alcuna prova.  

                                  F.   Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

In diritto.

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

                                         reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

                                         Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                                   5.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

                                         Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).

                                         L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). 

                                         La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).

                                         Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Il rigetto provvisorio dell’opposizione non può tuttavia essere concesso se il datore di lavoro sostiene in maniera non infondata che il dipendente non ha fornito la sua prestazione nel relativo periodo in cui riceve il salario (ritenuto che semplicemente sostenerlo non è sufficiente) e se questa eccezione non può venire immediatamente infirmata dal dipendente (Stahelin, op. cit., n. 126 ad art. 82). 

                                         Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (Cometta, op. cit. p. 338).

                                   6.   Secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1. con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a edizione, Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., vol. II, n. 82 ad art. 82).

7.Nel presente caso le parti hanno sottoscritto il 1° luglio 2010 il contratto di lavoro doc. A che prevedeva una retribuzione lorda annua (12 mensilità) di fr. 66'000.-- e fr. 9'400.-- da versare trimestralmente al raggiungimento degli obiettivi fissati di comune accordo dalle parti. Con il PE in oggetto l’istante procede, tra l’altro, per l’incasso dell’importo di fr. 7'185.70 oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2011 quale salario lordo + bonus dal 1° settembre al 7 ottobre 2011, ancorchè con l’istanza ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 7'641.95 oltre interessi. Orbene dapprima va rilevato che il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso al massimo per l’importo indicato nel PE e non oltre. Per quel che riguarda l’importo preteso, l’istante ha prodotto un conteggio allestito dalla convenuta stessa per il salario del mese di settembre 2011, indicante l’importo di fr. 900.-- quale bonus arretrato e di fr. 5'500.-- quale salario mensile, per un totale complessivo lordo di fr. 6'400.--, da cui sono stati dedotti fr. 705.96 per oneri sociali e LPP, per cui l’importo netto ammonta a fr. 5’694.05 (doc. F). Per questo importo netto per il mese di settembre 2011 il contratto di lavoro in oggetto, unitamente al conteggio, costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, considerato che la condizione a cui soggiaceva il bonus previsto nel contratto di lavoro, ossia il raggiungimento di obiettivi fissati di comune accordo dalle parti, va ritenuta provata, atteso che il suddetto conteggio prodotto dall’istante è stato allestito dalla datrice di lavoro che lo ha considerato quale parte del salario da versare per il mese di settembre 2011, ammettendo pertanto implicitamente che la condizione, di cui sopra, era stata ossequiata.

                                         A proposito del salario preteso dall’istante per i primi 7 giorni del mese di ottobre 2011 va rilevato che l’istante non ha presentato alcun conteggio. Anche volendosi basare sul conteggio prodotto per il mese di settembre 2011 (doc. F), non è possibile calcolare le deduzioni da effettuare per la LPP, atteso che in questo documento è indicato solo l’importo dedotto per la LPP (fr. 160.55), mentre occorrerebbe conoscere il salario mensile assicurato e la percentuale della deduzione LPP. Ritenuto che non è compito del giudice del rigetto procedere ad un’indagine approfondita allo scopo di determinare un importo che non risulta in modo chiaro e liquido, per il salario per i primi 7 giorni del mese di ottobre 2011 non è dato un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.     

                                         La reclamante eccepisce la violazione da parte dell’istante dei suoi doveri di diligenza e fedeltà ancora prima dell’interruzione del contratto, producendo una sua lettera del 15 aprile 2012 al suo rappresentante legale (doc. 2), nella quale ha effettuato una prima valutazione economica del danno causatole dal procedente. Orbene l’escussa non ha presentato alcun documento atto a rendere verosimile che durante il rapporto di lavoro la qualità dei compiti svolti dall’istante aveva dato adito a lamentele e che in tal senso si era rivolta al suo dipendente. Le pretese violazioni contrattuali da parte dell’istante, fatte valere dalla convenuta, si riferiscono all’interruzione del rapporto di lavoro. D’altro canto la valutazione economica del danno contenuta nello scritto del 15 aprile 2012, inviato dalla convenuta al suo rappresentante legale, di cui al doc. 2, si fonda su un conteggio allestito dalla reclamante stessa, che, come correttamente ritenuto in prima sede, non può costituire un riscontro oggettivo come richiesto dall’art. 82 cpv. 2 LEF.

                                         Tenuto conto che l’istante ha riconosciuto la compensazione con l’importo di fr. 238.75, il rigetto provvisorio dell’opposizione può quindi essere concesso limitatamente a fr. 5'694.05 dedotti fr. 238.75, ossia a fr. 5'455.30 oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2011.    

8.Il reclamo va di conseguenza parzialmente accolto.

Le spese processuali e le ripetibili seguono la reciproca soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1e2e 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 24 maggio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (SO.2012.888) sono così riformati:

                                         “1. L’istanza 16 febbraio 2012 di CO 1

                                         è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione

                                         interposta da RE 1 al precetto esecutivo

                                         n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata

                                         in via provvisoria limitatamente a fr. 5'455.30 oltre interessi

                                         al 5% dal 7 ottobre 2011.

2.      La tassa di giustizia per complessivi fr. 180.--, anticipata

     dalla parte istante, è posta per 3/10 a suo carico e per 7/10

     a carico di RE 1, la quale rifonderà a

     CO 1 ripetibili ridotte di fr. 400.--.”                 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata da RE 1, è posta per 3/10 a carico di CO 1 e per 7/10 a carico di Viva Com Sagl, la quale rifonderà a CO 1 ripetibili ridotte di fr. 400.--.

                                  III.   Notificazione a:

- , - ,      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'403.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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