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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.2012 14.2012.82

7 agosto 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,395 parole·~7 min·6

Riassunto

Fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.82

Lugano 7 agosto 2012/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 29 marzo 2012 da

CO 1 rappr. da: RA 1  

contro

RE 1  

sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con decisione 14 maggio 2012 (SO.2012.352) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della ditta RE 1, , a far tempo

     dal giorno di martedì 15 maggio 2012, alle ore 09.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

29 maggio 2012 ne postula l’annullamento;

lette le osservazioni 25 luglio 2012 di controparte;

preso atto che con decreto presidenziale 1. giugno 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha chiesto il fallimento di  per il mancato pagamento di fr. 717.40 oltre interessi e spese.

B.    All’udienza di discussione del 10 maggio 2012 nessuno è comparso.

C.    Con decisione 14 maggio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 15 maggio 2012 alle ore 09.00.

                                  D.   Con il reclamo RE 1 sostiene di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta postale del 29 maggio 2012 relativa al versamento all’istante di fr. 2'552,35 a saldo, tra l’altro, dell’esecuzione in oggetto (doc. 2). La reclamante sostiene poi che la, con la quale ha stretti vincoli, sarebbe in grado entro un anno di saldare i suoi debiti indicati nell’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Essendo questa società stata costituita solo da un anno e mezzo il conto economico e il bilancio non possono ancora essere allestiti. Il bilancio può essere presentato in un secondo tempo, per cui viene chiesta una proroga. La convenuta rileva infine che la, che ha già perseguito un guadagno di oltre fr. 50'000.--, ha nel frattempo riconosciuto il suo debito, assumendosi pertanto un onere nei suoi confronti (doc. 4).                                                 

Considerando

In diritto.

                               1.a)   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   La reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 29 maggio 2012 relativa al pagamento di fr. 2'552.35 a favore di diverse esecuzioni promosse dall’istante, tra l’altro l’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo provato di avere saldato l’esecuzione in oggetto posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di __________ al 7 agosto 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti 30 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 75'143.20. Orbene dal citato estratto emerge che già nel dicembre 2011 nei confronti dellla convenuta sono state emesse 5 comminatorie di fallimento. Determinante è che nell’anno in corso sono state emesse ulteriori 8 comminatorie di fallimento e 5 avvisi di pignoramento tra l’altro per tasse e oneri sociali. Ciò porta a ritenere che la reclamante non dispone della liquidità necessaria a fare fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare regolarmente le predette tasse e oneri sociali. A proposito dello scritto del 29 maggio 2012 della __________, in cui quest’ultima dichiara la sua intenzione di pagare entro un anno le esecuzioni della reclamante, nel caso non venissero pagate da quest’ultima e alla richiesta di proroga per presentare il bilancio della __________, alla reclamante va ricordato che, ai sensi dell’art. 174 LEF, i motivi e i documenti che potrebbero impedire la dichiarazione di fallimento possono essere considerati solo se sono stati sollevati e prodotti entro il termine di ricorso (cfr. DTF 136 III 294 consid. 3 e rif. Ivi; Giroud, op. cit. n. 11 e 20 ad art. 174 LEF), per cui il prospettato pagamento, entro un anno, delle esecuzioni della reclamante non è argomento atto ad impedire la dichiarazione di fallimento.

                                         Le precedenti considerazioni portano a concludere che la situazione finanziaria della convenuta non sta migliorando e che essa non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.    

2.Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, non essendo state richieste.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da

                                         giovedì 9 agosto 2012 alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

                                         carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

                                         - RE 1, , tramite RA 2,

                                           ;

                                         - RA 1,;

                                         - Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

                                         - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

                                         Bellinzona

                                         Comunicazione alla Pretura

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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