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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.05.2012 14.2012.80

31 maggio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·796 parole·~4 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Pagamento del credito posto in esecuzione. Fatto nuovo inammissibile

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.80

Lugano 31 maggio 2012 FP/ec/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza del 23 aprile 2012 presentata da

contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 9 marzo 2012 per il pagamento di fr. 3'120.- oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 24 maggio 2012 (inc. 0109-2012s);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 29 maggio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 17.2/9.3.2012 CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 3'120.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito la pigione e l’acconto spese novembre, dicembre 2011 e gennaio, febbraio 2012;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 23 aprile 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di __________;

                                         che con decisione del 24 maggio 2012 - premesso che nel termine assegnato di 15 giorni il convenuto non ha presentato osservazioni - il Giudice di pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che i mezzi di prova esibiti dall’escutente, segnatamente il contratto di locazione e relativi estratti conto, costituiscono titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF;

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 29 maggio 2012, dichiarando di opporsi a quanto deciso dal primo giudice, avendo egli - come già comunicato telefonicamente - allegato la copia dei bollettini pagati al creditore e trasmessi all’Ufficio di esecuzione e fallimenti (v. annessi al reclamo) al momento in cui aveva sollevato opposizione al relativo precetto esecutivo;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che nel caso in esame l’insorgente non pretende che la decisione impugnata è contraria all’art. 82 cpv. 1 LEF, secondo cui se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, segnatamente non contesta che il contratto di locazione esibito dal procedente integra gli estremi di un riconoscimento di debito secondo tale norma;

                                         che egli si propone per contro di invalidare il giudizio impugnato, asserendo - per la prima volta - di avere fornito la prova dell’avvenuta estinzione dell’importo posto in esecuzione già al momento in cui aveva sollevato opposizione al precetto esecutivo, come rilevabile dai bollettini di versamento annessi al reclamo;

                                         che l’argomento sfugge tuttavia al vaglio dell’autorità chiamata a statuire sul reclamo;

                                         che nella procedura di reclamo non sono infatti ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), eventualità questa che non entra però in considerazione nel caso in esame;

                                         che fondato su argomenti e mezzi di prova che non sono stati sottoposti all’esame del primo giudice, avendo il convenuto omesso di presentare osservazioni scritte all’istanza, il reclamo sfugge pertanto a disamina a va di conseguenza dichiarato inammissibile;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data la particolarità del caso e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

1.      Il reclamo è inammissibile.

2.      Non si prelevano spese.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'120.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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