Incarto n. 14.2012.76
Lugano 6 giugno 2012 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 22 febbraio 2012 presentata da
RE 1 rappresentato da: RA 1
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ del’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 12 settembre 2011 per il pagamento di fr. 200.- oltre spese esecutive;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est con decisione del 13 aprile 2012 (inc. n. 114/2012);
sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 21 aprile 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 9/12.9.2011 RA 1, ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 200.- otre spese esecutive, indicando quale titolo del credito “Bezirksgericht Meilen, Entscheid vom 14.02.2011”;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est, allegando la sentenza del 14 febbraio 2011 (munita dell’attestazione di passaggio in giudicato) con la quale il Tribunale Distrettuale di Meilen, nell’ambito della procedura avviata da P__________ nei confronti della qui convenuta e sfociata nella condanna di quest’ultima al pagamento a favore della controparte di fr. 1'290.10 oltre interessi e spese (dispositivo n. 1), ha fissato la relativa tassa di giustizia in fr. 300.-, ridotta a due terzi (come poi avvenuto) in caso di rinuncia alle motivazioni del relativo giudizio (dispositivo n. 2), ponendola a carico della stessa convenuta (dispositivo 3);
che con osservazioni del 23 marzo 2012, la convenuta ha comunicato alla Giudicatura di pace di avere inviato in data 13 settembre 2011 una lettera all’Ufficio di esecuzione di Lugano, nella quale ha chiarito i motivi del mancato pagamento della somma posta in esecuzione, con riferimento al fatto di avere chiesto per ben tre volte alla procedente a che cosa si riferisse la “fattura” non ottenendo però alcuna risposta;
che alla stessa escutente - sempre secondo la convenuta - è stato anche chiesto di scrivere in italiano, cosa però non avvenuta, ritenuto in ogni modo che vi è da supporre che il conto si riferisca a un precedente precetto esecutivo n. __________ fatto pervenire dalla società P__________, al quale essa si è opposta, spiegandone le ragioni con lettera del 6 agosto 2011 indirizzata anche questa all’Ufficio di esecuzione di Lugano;
che con decisione del 13 aprile 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dalla parte istante, segnatamente la sentenza del Tribunale Distrettuale di Meilen del 14 febbraio 2011, intimata e passata in giudicato, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF;
che contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 21 aprile 2012, asserendo di possedere una copia della menzionata decisione, ma soltanto in lingua tedesca, al punto da dovere chiedere a più riprese alla procedente di inviare gli scritti in italiano, senza però alcun successo;
che, del resto, prosegue l’insorgente, il precetto esecutivo in rassegna si riferisce a un precedente precetto, sempre redatto in lingua tedesca, fatto intimare dalla ditta P__________ per contratto pubblicitario stipulato in lingua italiana dal suo rappresentante in Ticino, affare poi conclusosi con la rinuncia all’incasso del credito, di modo che l’azione legale essendo stata promossa da questa ditta, non vi è motivo per il quale le spese giudiziarie vantate nel Canton __________ debbano essere poste a suo carico;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che ex art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che, nella fattispecie, come visto, l’escutente procede nei confronti della qui reclamante per l’incasso della tassa di giustizia (ridotta) di fr. 200.- di cui ai dispositivi n. 2 e 3 della sentenza del 14 febbraio 2011 del Tribunale Distrettuale di Meilen, passata in giudicato, che ha caricato le spese processuali relative a tale decisione (non oggetto di anticipo da parte dell’attrice) alla parte convenuta, ossia alla RE 1;
che a giusta ragione il primo giudice ha perciò ritenuto tale sentenza - rimasta inimpugnata e, pertanto, passata in giudicato (v. la relativa attestazione del Tribunale Distrettuale di Meilen) - titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un Tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che l’insorgente non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, proponendosi per conto di opporsi al giudizio impugnato con argomentazioni che si rivelano infruttuose;
che nella misura in cui la reclamante richiama il precetto esecutivo n. __________ che le sarebbe stato notificato a seguito dell’iniziativa della P__________, __________, essa trascura che la pretesa posta in esecuzione (precetto esecutivo n. __________) non si riferisce alla condanna di cui al dispositivo n. 1 della sentenza 14 febbraio 2011 del Tribunale Distrettuale di Meilen (obbligo di pagare alla controparte fr. 1’2910 oltre interessi e spese), ma alla condanna al pagamento di quanto stabilito nel successivo dispositivo n. 3, ossia al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- (recte: fr. 200.-) all’ente pubblico di cui al precedente dispositivo n. 2 , conseguente alla sua soccombenza;
che ancora meno giova alla reclamante dolersi del fatto di possedere soltanto una copia (esemplare) della sentenza zurighese in lingua tedesca, dato che la causa sfociata nella sentenza sulla quale la procedente ha fondato la propria domanda di rigetto dell’opposizione, è stata promossa dalla P__________ nel Canton Zurigo, ove la lingua ufficiale è il tedesco (cfr. tra l’altro l’art. 129 CPC);
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 48, 61 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 200.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).