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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.06.2012 14.2012.71

14 giugno 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,343 parole·~7 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di aggiornamento di programmi informatici. Mancata produzione in prima sede del listino prezzi. Divieto dei nova in sede di reclamo

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.71

Lugano 14 giugno 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 13 aprile 2012 presentata da

RE 1  

contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione fallimenti di __________, notificato in data 8 agosto 2011 per il pagamento di fr. 225.40 oltre interessi e spese,

istanza respinta dal Giudice di pace del circolo __________ con decisione dell’11 maggio 2012 (inc. 70/20/12);

sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del 18 maggio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 2/8.8.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 225.40 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito la fattura 14752 del 10 febbraio 2011 Tenor contratto;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 13 aprile 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Giudicatura di pace del circolo __________;

                                         che l’istante ha allegato alla propria domanda a) il contratto di aggiornamento Update-Pack, datato 11.11.2008/10.2.2009 (doc. A), e riferito a tutti i programmi, i supporti dati, alle documentazioni di installazione e al K__________, __________, acquisiti dalla cliente, il tutto per una durata indeterminata, ma almeno di due anni, contratto disdicibile da entrambi le parti previo rispetto di un preavviso di tre mesi per la fine di un anno contrattuale, ma al più presto per la fine del secondo anno contrattuale, b) la fattura no. 10452 del 10 febbraio 2011 per fr. 190.- (più fr. 15.20 di IVA) relativa al canone maturato (doc. B), c) i solleciti di pagamento del 25 maggio 2011 (doc. C) e del 7 giugno 2011 (doc. D), corredati dal calcolo degli interessi (doc. E), d) lo scritto 23 maggio 2011 con il quale la convenuta ha disdetto il contratto (doc. F) e lo scritto del 28 giugno 2011 con il quale la parte istante ha comunicato alla convenuta di ritenere valida la disdetta soltanto a partire dal 10 febbraio 2012, pregandola a voler saldare la fattura d fr. 205.20 unitamente alle spese di sollecito di fr. 20.- (doc. G);

                                         che chiamata a esprimersi sull’istanza, la convenuta è rimasta silente;

                                         che con decisione del’11 maggio  2012 il Giudice di pace del circolo delle Isole ha respinto l’istanza, ritenendo che il contratto prodotto dalla parte istante (doc. A) non contiene alcun riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia non contempla alcun impegno da parte dell’escussa a pagare una somma di denaro determinata o facilmente determinabile, il punto 6 del medesimo, riferito alle condizioni di pagamento delle prestazioni fornite dalla procedente, limitandosi a menzionare che il prezzo dovuto dal cliente per l’aggiornamento si basa sul listino prezzi in vigore, riservate le modifiche di prezzo in ogni momento;

                                         che contro tale decisione la parte istante è insorta con reclamo del 18 maggio 2012, chiedendo l’accoglimento dell’istanza sulla base della documentazione annessa al gravame, ossia della Copertina del Contratto no. 100343, debitamente firmata e quindi accettata dalla convenuta in data 10 febbraio 2009, ove è menzionato in modo chiaro e inequivocabile il canone annuale del contratto di fr. 190.- + IVA, della conferma d’ordine no. 010450 firmata dalla convenuta in data 10 febbraio 2009, sempre con riferimento al canone di fr. 190.- + IVA. e del contratto originale sottoscritto dalle parti;

                                         che, secondo la reclamante, non va poi nemmeno scordato che sulla base della pattuizione la convenuta ha regolarmente pagato i primi due anni di contratto, ciò che conferma ulteriormente l’accettazione da parte sua delle condizioni concordate, come pure che nella sua lettera di disdetta del 23 giugno 2011 la stessa convenuta ha comunicato di non essere più interessata al prodotto, riconoscendo perciò implicitamente che il contratto era stato a suo tempo da lei accettato;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro facilmente determinata o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);

                                         che, nel caso specifico, a giusta ragione il primo giudice ha ritenuto che la procedente non abbia esibito alcun riconoscimento di debito suscettibile di giustificare la propria istanza;

                                         che, infatti, per quanto riguarda le condizioni di pagamento e i prezzi relativi alla pattuizione, nel punto 6 del contratto è stato previsto che il prezzo dovuto dal cliente per l’aggiornamento si base sul listino prezzi in vigore (riservate delle modifiche degli stessi prezzi in ogni momento), senza però fornire alcuna altra utile indicazione sull’ammontare della retribuzione, segnatamente senza nemmeno allegare alla pattuizione, come sua parte integrante, il listino dei prezzi allora in vigore;

                                         che, del resto, l’insorgente nemmeno pretende il contrario;

                                         che, infatti, la reclamante si propone di ribaltare il giudizio impugnato, esibendo, per la prima volta, quella che essa definisce la copertina del contratto no. 100343 debitamente firmata e, quindi, accettata dalla cliente in data 10 febbraio 2009, con chiaro e inequivocabile riferimento al canone annuale di fr. 190.- più IVA, ivi espressamente menzionato, e la conferma d’ordine no. 010450 datata 11 novembre 2008 e sottoscritta dalla convenuta in data 10 febbraio 2009, nella quale veniva pure indicato il canone di fr. 190.- più IVA;

                                         che tale modo di procedere non giova però all’insorgente, poiché secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

                                         che ne discende pertanto che i citati documenti non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio;

                                         che, in definitiva, fondato su mezzi di prova prodotti irritualmente, rispettivamente su mere congetture o comunque su argomenti che sfuggono al potere di cognizione dell’autorità chiamata a stabilire se il primo giudice ha avuto corretta nozione dell’art. 82 cpv. 1 LEF (v. i punti d-e dell’esposto ricorsuale), il reclamo sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile,

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr.  120.- sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 225.40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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