Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.06.2012 14.2012.68

19 giugno 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,191 parole·~11 min·2

Riassunto

Contratto leasing. Ricalcolo delle rate leasing secondo le Condizioni generali

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.68

Lugano 19 giugno 2012 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 5 aprile 2012 da

RE 1 patrocinata dall’  

contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al  PE n. __________ del 30 novembre 2011/10 febbraio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________

con sentenza 25 aprile 2012 (SO.2012.249) ha così deciso:

“1.  L’istanza è respinta.

 2.  Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della parte istante. Non si assegnano ripetibili.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 4 maggio 2012 postula l’annullamento della sentenza con rinvio della causa al Pretore e in via subordinata l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 86'673.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011, con tassa di giustizia di fr. 500.-- e ripetibili di fr. 1'500.-- di prima istanza a carico della convenuta, protestate spese e ripetibili di seconda sede;

preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 30 novembre 2011/10 febbraio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 91'736.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011, indicando quale titolo di credito: “Cliente 120'613 A__________. Spese di rescissione contratto leasing no. __________ secondo  conteggio del 12.07.2011”.

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.                              

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di leasing concluso il 7 novembre 2008 con A__________, ora A__________ e sottoscritto da CO 1 quale debitore solidale, relativo al veicolo Porsche 911 Carrera 4S Cabrio, della durata di 48 mesi, che prevede, previo versamento di un primo importo di fr. 41'792.60 (di cui fr. 40'000.-- pagamento speciale e una prima rata di fr. 1'792.60), il pagamento di rate mensili di fr. 1'792.60 (doc. B e C). Al contratto di leasing sono state allegate le Condizioni generali 07/08 (doc. D). Con lettera del 18 aprile 2011 (doc. F) RE 1 ha rescisso anticipatamente il contratto e con scritto del 12 luglio 2011 (doc. G) ha preteso il pagamento delle spese per la risoluzione anticipata del contratto secondo l’art. 3.3 delle Condizioni generali, chiedendo il versamento dell’importo di fr. 91'736.60, calcolato sulla base di un canone leasing ricalcolato in fr. 4'754.60 (risultato dal valore dell’oggetto di fr. 203'187.65 per il fattore 2.34%), come segue:

                                                                                                                                                                                      31 mesi totale delle mensilità effettive di leasing

                                         fr.  123'619.60            26 mesi x fr. 4'754.60 (IVA 7.6% incl.)

                                         fr.    23'861.50            5 mesi x fr. 4'772.30 (IVA 8% incl.)

                                         fr. 147'481.10   

                                         ./. fr.   37'644.60         21 mesi pagati (fr. 1'792.60 incl. IVA 7.6%)

                                         ./. fr.     8'996.25            5 mesi pagati (fr. 1'799.25 incl. IVA 8%)

                                            fr.  100'840.25  

                                             fr.        822.15         chilometri supplementari (Km 814 x fr. 1.01)

                                         +  fr.          65.75         VA dell’8% sul chilometraggio supplementare

                                         fr. 101'728.15

                                         + fr.     2'770.00          spese per le riparazioni

                                         + fr.     1'301.00          recupero veicolo

                                         + fr.        104.10          IVA del 7.6% sul recupero del veicolo

                                            fr.  105'903.25   

                                         ./. fr.   14'166.65         17/48 pagamento speciale fr. 40'000.--       

                                    ./. fr.            0.00              cauzione                              

                                            fr.    91'736.60         totale

                                  C.   Entro il termine assegnato il convenuto non ha presentato osservazioni.

                                  D.   Con decisione 25 aprile 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza argomentando che in via di principio il contratto di leasing,  considerato insieme con le Condizioni generali, costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. In prima sede è stato tuttavia ritenuto che, verificando il conteggio finale con il calcolo iniziale contenuto nel contratto, il risultato ottenuto dalla società di leasing in relazione al credito scoperto non appare scontato, il che è inconciliabile con i principi dottrinali e giurisprudenziali vigenti. Infatti, ha proseguito il Pretore aggiunto, ogni riconoscimento di debito, desumibile anche da un insieme di documenti, deve riferirsi ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile, il che non risulta nella fattispecie, atteso che le pattuizioni sottoscritte inizialmente dall’escusso non contengono gli importi oggetto dell’esecuzione.

                                  E.   Con il reclamo la procedente chiede l’accoglimento dell’istanza limitatamente all’importo di fr. 86'673.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011 pari a 31 canoni leasing mensili ricalcolati secondo l’art. 3.3 delle Condizioni generali in funzione dell’effettiva durata del contratto (31 mesi) in luogo dei 48 mesi concordati inizialmente. La reclamante rileva che il contratto ha avuto inizio il 7 novembre 2008, che è stato disdetto il 18 aprile 2011 con obbligo della prenditrice del leasing di riconsegnare la vettura al più tardi entro il 26 aprile 2011, il che non è avvenuto, per cui il veicolo è stato ricuperato solo a fine giugno 2011. È pertanto incontestato che il contratto in oggetto ha avuto una durata di 31 mesi, in luogo dei 48 inizialmente previsti.

                                  F.   Il convenuto non ha presentato osservazioni

Considerando

In diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

                                         reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

                                         Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                         Nel caso di specie la reclamante lamenta l’applicazione non corretta del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti, non avendo il Pretore aggiunto ammesso l’esistenza di un riconoscimento di debito del convenuto per i canoni leasing mensili ricalcolati secondo l’art. 3.3 delle Condizioni generali di leasing in funzione dell’effettiva durata del contratto (31 mesi) in luogo dei 48 mesi convenuti inizialmente.

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                                   5.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

                                         Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 330).

                                         L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 82 LEF). 

                                         La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).

                                         Un contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, op. cit., § 74 pag. 190; CEF 7 dicembre 2007 [14.2007.47], 5 ottobre 2001 [14.2000.76] cons. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] cons. 3f).

                                   6.   Nel presente caso il 7 novembre 2008 CO 1 ha sottoscritto, quale debitore solidale, il contratto di leasing (doc. B e C) della durata di 48 mesi, impegnandosi a corrispondere per l’uso di una Porsche 911 Carrera 4S Cabrio, previo versamento di una prima rata di fr. 1'792.60 e un pagamento speciale di fr. 40'000.--, leasing mensili di fr. 1'792.60, IVA inclusa. Al contratto erano allegate le Condizioni generali 07/08. Questi documenti costituiscono, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le rate esigibili.

                                         È incontestato che il contratto di leasing ha avuto inizio il 7 novembre 2008 per essere disdetto anticipatamente il 18 aprile 2011 e che, non essendo stata riconsegnata, la vettura è stata recuperata unicamente a fine giugno 2011, per cui il contratto in esame ha avuto una durata di 31 mesi. Orbene, nel caso di una risoluzione anticipata del contratto per motivi imputabili al prenditore di leasing, come nel caso in esame di mora persistente nel pagamento delle rate mensili, le parti hanno convenuto al punto 3.3. delle Condizioni generali, che si procedesse a ricalcolare e fissare definitivamente l’ammontare delle rate mensili giusta la tabella ivi riportata. Per una durata effettiva di 31 mesi è stato convenuto secondo la citata tabella il fattore del 2.34% con cui moltiplicare il valore della vettura ammontante a fr. 203'187.65. Si giunge pertanto per le 26 rate fino al 31 dicembre 2010 (IVA al 7.6%) ad una singola rata mensile di leasing di fr. 4'754.60 (complessivamente 26 mesi x fr. 4'754.60 = fr. 123'619.60), già comprensiva dell’IVA e per le 5 rate del 2011 (IVA all’8%) ad una singola rata mensile di fr. 4'772.30 (complessivamente 5 mesi x fr. 4'772.30 = fr. 23'861.50), pure già comprensiva dell’IVA, atteso che la prenditrice del leasing ha assunto integralmente l’IVA secondo il saggio fissato legalmente (art. 3.6 delle Condizioni generali). Le predette 31 rate calcolate secondo l’art. 3.3 delle Condizioni generali in funzione dell’effettiva durata dell’uso della vettura ammontano pertanto complessivamente a fr. 147'481.10 IVA inclusa. Da questo importo vanno dedotte le mensilità pagate per complessivi fr. 46'640.85 e l’ulteriore importo di fr. 14'166.65, ossia il residuo del pagamento iniziale di fr. 40'000.-- computato proporzionalmente sulle 31 delle 48 rate inizialmente previste (art. 4.2 delle Condizioni generali, doc. B e D). Ne consegue che le disposizioni contenute nel contratto di leasing e nelle Condizioni generali ivi allegate permettono di calcolare l’ammontare della rata leasing mensile in funzione della durata effettiva del contratto di 31 mesi in caso di rescissione anticipata per mora della convenuta e di giungere all’importo preteso dalla reclamante ammontante a fr. 86'673.60. Ne consegue che il contratto di leasing considerato insieme alle Condizioni generali ivi allegate costituisce valido riconoscimento di debito per l’importo ridotto di fr. 86'673.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011, data successiva a quella fissata dall’istante nella fattura del 12 luglio 2011 (doc. G), che pretendeva il pagamento entro il 26 luglio 2011, per cui il Pretore aggiunto non avendo rigettato in via provvisoria l’opposizione per i suddetti importi ha accertato in modo manifestamente non corretto i fatti e ha applicato erroneamente il diritto.

                                  7.   Il reclamo va quindi accolto.

                                         Le spese processuali e le ripetibili di prima sede seguono la reciproca soccombenza, mentre quelle di seconda sede vanno caricate al convenuto (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1e2e 106 cpv. 1 CPC).

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 25 aprile 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ (SO.2012.249) sono così riformati:

                                         “1.    L’istanza 5 aprile 2012 di RE 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione interposta da CO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 86'673.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011.

                                         2.     La tassa di giustizia per complessivi fr. 500.--, anticipata dalla parte istante, è posta per fr. 25.- a suo carico e per fr. 475.- a carico di CO 1, il quale rifonderà ad RE 1 ripetibili ridotte di fr. 1'400.--.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 800.--, già anticipata da RE 1, è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà ad RE 1 fr. 1'500.-- di ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

                                         -

                                         -__________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 86'673.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

14.2012.68 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.06.2012 14.2012.68 — Swissrulings