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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.06.2012 14.2012.62

6 giugno 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,013 parole·~5 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure dirette contro la decisione invocata quale titolo di rigetto. Reclamo inammisibile

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.62

Lugano 6 giugno 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti

dipendente da istanza 9 febbraio 2012 presentata da

CO 1 rappresentato dall’__________

  contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 30 novembre 2011 per il pagamento di fr.100.oltre spese esecutive;

istanza accolta da Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest con decisione del 20 aprile 2012 (inc. n. 180/A/12/S);

sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 3 maggio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                          che con precetto esecutivo n. __________ del 29/30.11.2011 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 100.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo del credito la decisione 25 marzo 2011 n. __________ del Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio giuridico della circolazione, tassa di giustizia;

                                          che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 3 febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest, allegando la risoluzione del 25 marzo 2011 con la quale la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico (Dipartimento cantonale delle Istituzioni) - revocata alla convenuta la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato per non avere dato seguito, nonostante reiterati richiami, alla richiesta di produzione di una certificazione medica attestante la sua idoneità a condurre veicoli a motore - ha prelevato una tassa di giustizia di fr. 100.- (art. 28 cpv. 1 lett. a LPamm), per il tramite dell’ufficio esazione e condoni;

                                          che con osservazioni del 5 marzo 2012 la convenuta ha giustificato la sua opposizione, dissentendo dalla procedura adottata dal competente ufficio nei suoi confronti;

                                          che con decisione del 20 aprile 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dal procedente, segnatamente la decisione della Sezione della circolazione (Ufficio giuridico), sfociata nel prelievo di una tassa di giustizia di fr.100.- a seguito del provvedimento amministrativo preso nei confronti della convenuta, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando che le contestazioni rivolte alla  autorità amministrativa per la procedura adottata nei suoi confronti, andavano, dandosene il caso, sottoposte al Consiglio di Stato in via ricorsuale (cfr. dispositivo n. 5 della risoluzione del 25 marzo 2011);

                                          che nel contempo il primo giudice ha comunque trasmesso per conoscenza copia delle citate osservazioni alla parte istante; 

                                          che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 3 maggio 2012, ritenendo la multa (recte: la tassa di giustizia) oggetto della procedura esecutiva in rassegna, come non dovuta per i motivi addotti, mutatis mutandis, davanti al primo giudice;

                                          che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                          che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                          che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                          che in base all’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                          che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                          che tale è il caso per il prelievo della tassa di giustizia di fr. 100.conseguente alla decisione - passata in giudicato e, quindi, definitiva - con la quale alla convenuta è stata revocata da parte della Sezione della circolazione la licenza di condurre veicoli a motore a tempo  indeterminato, circostanza come tale non contestata del resto dalla reclamante;

                                          che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                          che l’insorgente non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, proponendosi per contro di opporsi al giudizio impugnato con argomentazioni riguardanti il merito della decisione che ha comportato il prelievo (a suo carico), della tassa di giustizia di fr. 100.- , argomentazioni che ogni evidenza sfuggono però al potere di cognizione del giudice del rigetto, chiamato unicamente a vagliare la corretta applicazione degli art. 80 e 81 LEF e non la correttezza dell’operato dell’autorità che ha preso il relativo provvedimento, che andava per contro censurato, dandosene il caso, facendo capo alla via ricorsuale indicata nel dispositivo n. 5 della risoluzione del 25 marzo 2011;

                                          che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

                                          che gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                          che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF,

pronuncia:

                                    1.   Il reclamo è inammissibile.

                                    2.   Non si prelevano spese.

                                    3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici: (pagina seguente)

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 100.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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