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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.04.2012 14.2012.56

27 aprile 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,444 parole·~7 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione. Convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell'escusso omologata dalla competente commissione tutoria

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.56

Lugano 27 aprile 2012 FP/ls/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 febbraio 2012 presentata da

  rappresentato dall’RA 1 

  contro  

CO 1,    

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ notificato in data 10 febbraio 2012 per il pagamento di fr. 2’000.- oltre spese esecutive;

istanza accolta dal Giudice di pace __________ con decisione del 21 marzo 2012 (inc. n. 15/2012);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 16 aprile 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 9/10.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, lo CO 1, e per esso l’RA 1, ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 2'000.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo del credito: “Alimenti arretrati dovuti dal signor RE 1 in base al Contratto per l’obbligo del mantenimento di minori in data 10 marzo 2009 e approvato dalla C.T.R __________ il 10.03.2009 a favore della figlia __________, per il periodo 01.06.2010/31.01.2012”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace __________ sulla base del contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali stipulato in data 10 marzo 2009 e a sua volta approvato dalla competente commissione tutoria con risoluzione di stessa data, con il quale il convenuto si è tra l’altro impegnato a versare a sua figlia __________ (nata il 4 giugno 2006) e per essa alla madre, un contributo alimentare mensile (indicizzato) di fr. 100.- fino al 18 anno di età (oltre agli assegni familiari);

                                         che, in concreto, l’escutente agisce quale mandatario-cessionario della pretesa in rassegna sulla base della procura rilasciatagli in data 22 ottobre 2009 da parte della madre della minorenne;

                                         che con ordinanza del 7 marzo 2012 il Giudice di pace __________ ha assegnato al convenuto un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza, facoltà alla quale l’interessato non ha però fatto capo;

                                         che con decisione del 21 marzo 2012 il giudice di pace, richiamato l’art. 80 LEF, ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via definitiva l’opposizione sollevata dal convenuto al precetto esecutivo;

                                         che nel contempo egli ha comunicato alle parti che contro tale giudizio è possibile presentare reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine di 30 giorni (dispositivo n. 3);

                                         che contro la decisione di prima sede il convenuto è insorto con reclamo del 16 marzo 2012, asserendo, in buona sostanza, di non essere in grado di far fronte al pagamento del credito posto in esecuzione a causa della sua disperata situazione finanziaria e, in particolare, della sua situazione di disoccupato, circostanza perfettamente nota al procedente, al quale chiede per finire di intervenire presso la cassa sociale, affinché questa provveda a sostenerlo;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile del reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che proposto il 16 aprile 2012 a fronte di una decisione presa in data 21 marzo 2011 e notificata perciò al convenuto più avanti (al più presto il giorno successivo) il rimedio risulta tempestivo per effetto delle ferie esecutive (art. 145 cpv. 4 CPC), segnatamente di quelle pasquali decorrenti sette giorni prima e sette giorni dopo il giorno di Pasqua dell’8 aprile 2012 (cfr. art. 56 n. 1 LEF), e questo a dipendenza  dell’art. 63 LEF, secondo cui le ferie e le sospensioni previste dalla LEF non impediscono la decorrenza dei termini, ritenuto tuttavia che se il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi viene a scadenza durante le ferie o le sospensioni - come nella fattispecie - esso è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime, in casu pertanto fino al 18 aprile 2012;

                                         che a prescindere dalle considerazioni di cui sopra, il rimedio andrebbe dichiarato in ogni modo tempestivo, al qui insorgente, non assistito da un avvocato, non potendo essere addebitate le conseguenze dovute all’errata indicazione dei rimedi di diritto da parte del primo giudice;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata  applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che secondo l’art 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo;

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 1 n. 1 LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 3 LF);

                                         che la convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell’escusso costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, essendo la stessa stata ratificata dalla competente commissione tutoria (art. 287 cpv. 1 CCS), la quale - pur non potendo essere considerata autorità giudiziaria ex art. 80 cpv. 1 LEF - con la sua approvazione ha reso l’accordo equiparabile, con l’entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2011) a una decisione amministrativa ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF suscettibile di renderla perciò esecutiva (BSK SchKG I – d. staehelin, n. 24 ad art. 80; cfr. in ogni modo anche BK-hegnauer, n. 48 ad art. 289 CCS);

                                         che, del resto, nemmeno l’insorgente lo contesta;

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che, nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi egli per contro - e peraltro per la prima volta in questa sede in dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di opporsi al giudizio impugnato asserendo di non essere in grado di saldare quanto preteso dal procedente a causa della sua disperata situazione finanziaria dovuta anche all’impossibilità di trovare un lavoro, al punto da obiettare che spetta all’ente pubblico farsi carico del suo sostegno, in modo da consentirgli di fare fronte ai suoi debiti;

                                         che tale argomento sfugge tuttavia con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto e va, dandosene il caso, affrontato nel contesto di una modifica della convenzione di mantenimento seguita dall’approvazione della commissione tutoria (cfr. punto 3 dell’accordo);

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

                                         che gli oneri processuale relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

richiamati gli art 287 CCS, 80 e 81 LEF,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Notificazione a:

                                         RE 1 ;

                                         RA 1 .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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