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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.04.2012 14.2012.49

25 aprile 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,089 parole·~10 min·2

Riassunto

Nuove allegazioni, nuove prove nella procedura di reclamo. Raccolta d'ufficio delle prove. Decisione di tassazione dopo reclamo quale titolo di rigetto

Testo integrale

RE 1

Incarto n. 14.2012.49

Lugano 25 aprile 2012 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 3 febbraio 2012 di

CO 1  (rappresentata dall’RA 1 )  

contro

 RE 1  (patrocinato dall’  PA 1 )  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 21/23 novembre 2011 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di complessivi fr. 88'697.50 oltre interessi al 3.50% dal 13 novembre 2011 su fr. 76'352.85;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, sezione 5, con decisione 13 marzo 2012 ha così statuito:

         “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

2.    La tassa di giustizia in fr. 300.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.00 a titolo di ripetibili.”

Sentenza impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo 23 marzo 2012 ha postulato, con protesta di tasse, spese e ripetibili, la declaratoria di nullità della sentenza del Pretore e il rinvio della causa al primo giudice;

preso atto che con osservazioni 18 aprile 2012 l’istante ha chiesto la reiezione del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale 26 marzo 2012 di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 21/23 novembre 2011 dell’Ufficio di esecuzione di __________RE 1ha escusso RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 88'697.50 oltre interessi al 3.50% dal 13 novembre 2011 su fr. 76'352.85, indicando quale titolo di credito:

                                         “Imposta federale diretta 2003 + interessi al 3.5% dal 01.04.2004 risp. dal 31.10.2007, imposta federale diretta 2003, interessi aggiornati sino al 12.11.2011.”

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore del Distretto di __________.__________

                                  B.   La procedente fonda la propria pretesa sulla decisione di tassazione dopo reclamo del 17 aprile 2009 (doc. C), passata in giudicato, mediante la quale l’Ufficio di tassazione di __________ ha determinato in fr. 76'352.85 l’ammontare dovuto da RE 1 e dalla moglie per l’imposta federale diretta 2003.

                                  C.   All’udienza di contraddittorio RE 1 si è opposto all’istanza asseverando che la decisione di tassazione non sarebbe passata in giudicato. Infatti contro la stessa egli avrebbe interposto ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello (doc. 1). Contro la decisione della Camera di diritto tributario, che ha respinto il ricorso, egli si sarebbe aggravato al Tribunale federale (doc. 2). Con ricorso 22 settembre 2009, ancora inevaso, l’escusso avrebbe poi impugnato alla Camera di diritto tributario il riparto tra marito e moglie degli elementi imponibili per l’imposta 2003, allestito dall’Ufficio circondariale di tassazione dopo la decisione del Tribunale federale (doc. 3 e 4).

                                  D.   Con decisione 13 marzo 2012 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta costituisca valido titolo esecutivo ex art. 80 LEF, atteso che il ricorso presentato dal convenuto alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello riguarderebbe unicamente la questione della ripartizione tra marito e moglie dei fattori imponibili ma non il quantum dell’imposta dovuta per il 2003.

                                  E.   Con reclamo 23 marzo 2012 RE 1 postula la declaratoria di nullità della sentenza del Pretore e il rinvio della causa al primo giudice. Il ricorrente argomenta che dopo la sentenza del Tribunale federale in merito alla decisione di tassazione del 17 aprile 2009, vi sarebbe stata una seconda decisione da parte dell’Ufficio di tassazione, anch’essa impugnata. Questa decisione ripartirebbe l’ammontare dell’imposta dovuta in ragione di metà ciascuno tra i coniugi RE 1. Attualmente la procedura di ricorso sarebbe pendente presso la Camera di diritto tributario e ciononostante l’ufficio tassazione avrebbe proceduto senza sollecito né diffida ad emettere il precetto esecutivo n. __________ contro RE 1 e non anche contro la moglie. A mente del reclamante il Pretore avrebbe dovuto richiamare l’incarto fiscale per documentarsi sulle sentenze del Tribunale federale e della Camera di diritto tributario nonché sulla seconda decisione di tassazione, documenti che il convenuto non avrebbe potuto produrre in quanto presso l’archivio del compianto __________. In ogni caso la decisione di tassazione del 17 aprile 2009 non sarebbe titolo esecutivo, considerato che sarebbe stata emessa una seconda decisione di tassazione riferita al riparto tra marito e moglie dell’imposta federale diretta 2003 e che tale decisione sarebbe stata da lui impugnata con procedura ancora pendente. Vivendo i coniugi RE 1 nel regime matrimoniale della separazione dei beni, non potrebbe poi essere applicato il principio della solidarietà tra i coniugi.

                                  F.   Con osservazioni 18 aprile 2012 la CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo argomentando che il riparto delle quote tra i coniugi del 28 giugno 2011, contro il quale è ancora pendente ricorso, riguarderebbe la sola imposta cantonale 2003. Contrariamente al diritto cantonale, la normativa federale non contemplerebbe infatti la decadenza della responsabilità solidale per effetto della richiesta scritta di uno dei coniugi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 23 marzo 2012 a fronte di una sentenza emessa in data 13 marzo 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                   3.   Secondo l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Non rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, il doc. C (convenzione matrimoniale di separazione dei beni) prodotto dall’insorgente con il reclamo e i doc. 1 e 2 (decisione di riparto fra marito e moglie di quanto dovuto per l’imposta cantonale 2003) prodotti dallaCO 1 con le osservazioni, devono essere estromessi dall'incarto e non possono pertanto venire considerati ai fini del giudizio. E ancor meno vi può essere spazio per un esame sia dell’eccezione sollevata per la prima volta con il reclamo dall’insorgente, secondo cui lui e la moglie vivrebbero nel regime matrimoniale della separazione dei beni e pertanto non potrebbe essere applicato il principio della solidarietà tra i coniugi, sia dell’affermazione della CO 1, contenuta nelle osservazioni, secondo cui il riparto delle quote tra i coniugi, avvenuto il 28 giugno 2011, riguarderebbe la sola imposta cantonale 2003 e non anche l’imposta federale diretta. Il ricorrente argomenta che il Pretore avrebbe dovuto richiamare l’incarto fiscale per documentarsi sulle sentenze del Tribunale federale e della Camera di diritto tributario __________. In prima sede RE 1ha comunque omesso di richiedere al primo giudice il richiamo dell’incarto fiscale (verbale di udienza di discussione del 13 marzo 2012). Orbene per l’art. 153 cpv. 1 CPC il giudice provvede d’ufficio alla raccolta delle prove solo nelle cause in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio. Il rigetto dell’opposizione è retto dalla procedura sommaria (art. 251 CPC); in questa procedura il giudice accerta d’ufficio i fatti unicamente quando statuisce in veste di giudice del fallimento o del concordato e però in caso di provvedimenti di volontaria giurisdizione (art. 255 CPC). Non trattandosi in concreto di una di queste fattispecie e neppure realizzandosi i presupposti dell’art. 153 cpv. 2 CPC, al primo giudice era preclusa la facoltà di assumere delle prove non richieste dall’escusso, peraltro rappresentato da un legale.

                                   4.   In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I,  n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol I, Losanna 1999,  35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).

                                   5.   L’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF parifica alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere. Tale è il caso per le decisioni emanate dall’autorità fiscale  (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46).

                                   6.   Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di  causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; stücheli, op. cit. pag. 112s; staehelin, op. ct., n. 50 ad art. 84; CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81, consid. 6).

                                         Nella fattispecie la CO 1fonda la sua pretesa nei confronti del convenuto sulla decisione di tassazione dopo reclamo del 17 aprile 2009 (doc. C), mediante la quale l’Ufficio di tassazione di __________ ha determinato in fr. 76'352.85 l’ammontare dovuto dall’escusso e dalla moglie per l’imposta federale diretta 2003. Contro questa decisione il convenuto ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello (doc. 1), che come ammesso dallo stesso reclamante ha respinto il ricorso. Contro la decisione della Camera di diritto tributario egli si è poi rivolto al Tribunale federale (doc. 2), che pure ha respinto il gravame (doc. 3, sub. A).

                                         Per poter concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, la richiesta di pagamento deve fondarsi su una decisione, ossia su di un provvedimento adottato dall'autorità nei confronti del contribuente. Questa decisione deve aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario. Orbene, dopo l’emanazione della sentenza 24 maggio 2011 (cfr. doc. 3, sub A) da parte del Tribunale federale, RE 1ha esaurito tutti i mezzi ricorso a sua disposizione contro la decisione del 17 aprile 2009, che ha così assunto carattere definitivo. La decisione di cui al doc. C costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo ivi indicato. Per l’art. 13 cpv. 1 LIFD i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Per questo motivo RE 1 deve rispondere per l’ammontare complessivo dell’imposta federale diretta 2003 dovuta dai coniugi RE 1 anche se, dopo il passaggio in giudicato della decisione del 17 aprile 2009, la procedente avesse realmente emesso una ulteriore decisione di ripartizione dell’imposta tra i coniugi. Questa circostanza non è stata peraltro documentata dal reclamante, che si limitato a produrre il suo ricorso 22 settembre 2011 alla Camera di diritto tributario (doc. 3) e il reclamo 23 luglio 2011 della moglie all’Ufficio circondariale di tassazione (doc. 4), nei quali viene contestato il riparto degli elementi imponibili per l’imposta 2003, senza precisare se questo riparto si riferisse alle imposte federali, cantonali o comunali.

                                   8.   Da quanto precede ne discende la reiezione del gravame.

                                         Le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF; 251, 255, 326 CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento

sulle ripetibili;

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 500.-, anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla CO 1CO 1fr. 200.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

- avv. PA 1, __________; - RA 1, __________.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 88'697.50, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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