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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.02.2013 14.2012.210

4 febbraio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,822 parole·~19 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio. Udienza di discussione non obbligatoria. "Contratto di riserva di proprietà" quale riconoscimento di debito. Applicazione del tasso di conversione Euro/CHF del giorno dell'emissione del PE. Eccezione d'inadempimento contrattuale non resa verosimile

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.210

Lugano 4 febbraio 2013 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 5 ottobre 2012 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 2  

contro

RE 1 patrocinata dall’ PA 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/18 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per il pagamento di fr. 163'755.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con sentenza del 10 dicembre 2012 (SO. 2012.690) ha così deciso:

“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta       al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 155'045.00 oltre interessi del 5% dal 1. dicembre 2011.

 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 900.--, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 203.--, sono poste a carico della parte istante in ragione di 1/20 e per la rimanenza (19/20) sono a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 2'950.-- a titolo di ripetibili ridotte.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che

con reclamo del 21 dicembre 2012 postula in via principale l’annullamento della

sentenza con ordine al Pretore aggiunto della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud di dare seguito alla sua richiesta del 22 ottobre 2012 di fissare

un’udienza di contraddittorio nel rispetto dell’art. 235 CPC e in via subordinata

l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni del 21 gennaio 2013 di controparte;

preso atto che con decreto presidenziale del 27 dicembre 2012 al reclamo

è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

                            A.  Con PE n. 780059 del 16/18 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 (in seguito: CO 1) ha escusso RE 1 (già __________ SA, in seguito: RE 1) per l’incasso di fr. 163'755.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011, indicando quale titolo di credito: “Contratti di compravendita e fornitura di beni e servizi (l’impor­to è composto da fr. 111'755.-- + fr. 52'000.-- corrispondenti a Euro 36'000.--, valuta 01.01.2011). Accordi di data 21.04.2011/ 02.05.2011/01.12.2011/02.12.2011/lettera 12 marzo 2012 Avv. PA 2 e Avv. PA 1.”

                                  Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.   

                            B.  L’istante fonda la sua pretesa su un contratto denominato “contratto riserva di proprietà” sottoscritto il 7 settembre 2010 da __________ SA (ora RE 1), in qualità di acquirente, avente per oggetto “nr. 1 tornio orizzontale Padovani labor E LE200”, “nr. 1 rettifica GMP MDO. RU350” e “nr. 1 tornio per attrezzisti Schaublin MOD. 102N” per un valore complessivo di fr. 56'700.-- (IVA esclusa), da pagare a rate, ossia fr. 18'900.-- in anticipo all’ordine con versamento da effettuare entro il 13 settembre 2010 e l’importo residuo di fr. 37'800.-- al 30 gennaio 2011 (doc. D). RE 1, sempre quale acquirente, ha poi sottoscritto il 30 settembre 2010 un ulteriore contratto denominato “contratto riserva di proprietà” concernente “nr. 2 presse Perla 25 DEP – nr. Inv. 14858 e 14859”, “nr. 4 presse Essa PLA 15 – nr. Inv. 14853-14854-14855-14856” e “nr. 1 centro di lavoro verticale Bridgeport VMC 1000P3” per un valore complessivo di fr. 225'000.--, IVA esclusa, da pagare in rate, ossia fr. 54'000.-- in anticipo all’ordine con versamento da effettuare entro il 23 dicembre 2010, fr. 57'000.-- al 1° marzo 2011, fr. 57'000.-- al 1° giugno 2011 e fr. 57’9000.-- al 1° settembre 2011 (doc. E). L’istante ha inoltre asserito di avere fornito alla convenuta la propria consulenza tecnica nonché materiale per oltre Euro 30'000.-- (doc. G). Essendo la convenuta inadempiente, ha accettato un pagamento rateale, nonostante gli importi per la merce fornita fossero da molto tempo esigibili, per cui con scritto del 2 maggio 2011 RE 1 si è impegnata a saldare il suo debito come segue (doc. H): fr. 50'000.00 + IVA entro il 30 aprile 2011, Fr. 50'000.00 + IVA  entro il 30 giugno 2011, fr 100'000,00 + IVA entro il 30 agosto 2011, fr. 100'000.00 + IVA  entro il 30 settembre 2011 e il saldo residuo entro il 30 novembre 2011, ritenuto che fino al 2 maggio 2011 la convenuta aveva corrisposto unicamente un primo acconto di fr. 20'336.40 (fr. 18'900.-- IVA esclusa) per la fornitura di cui al doc. D e un importo di fr. 58'104.-- (fr. 54'000.-- IVA esclusa) a titolo di acconto per i macchinari di cui al doc. E. La procedente ha poi comunicato alla convenuta che, malgrado gli impegni assunti, il 30 novembre 2011 essa era ancora debitrice nei suoi confronti degli importi di fr. 211'754.15 e di Euro 36'940.20 (doc. I). Con scritto 12 marzo 2012 (doc. L), l’istante ha poi segnalato che l’im­porto scoperto non era stato corrisposto nei termini concordati e risultava in parte ancora insoluto a concorrenza di fr. 111'754.15 e Euro 36'940.20.

                            C.  Con la risposta la convenuta si è opposta all’istanza di rigetto,  non contestando la fornitura dei macchinari, bensì la loro corretta installazione così come l’asserita consulenza tecnica e la fornitura di materiale per oltre Euro 30'000.--. RE 1 ha rilevato che la dichiarazione del 2 maggio 2011, di cui al doc. H, evidenziava somme per un ammontare di oltre fr. 300'000.--, mentre gli importi, di cui ai doc. D ed E, erano nettamente inferiori, per cui non era possibile risalire dal doc. H ai presunti crediti ivi indicati. L’escussa ha poi sostenuto che i doc. D ed E erano contratti di riserva di proprietà e non di compravendita, per cui non rappresentavano riconoscimenti di debito. La convenuta ha poi osservato che dalla sua lettera del 2 maggio 2011 (doc. H) non era evincibile a che debito rispettivamente a quale fornitura si riferiva la proposta di rientro, ritenuto che da CO 1 aveva acquistato numerosi altri macchinari, a cui controparte non aveva fatto riferimento. In assenza di un dettaglio contabile delle presunte fatture scoperte, non era possibile ricostruire l’asserito debito. Inoltre non vi era alcun riconoscimento di debito in Euro. RE 1 ha d’altronde puntualizzato che, nel caso in cui il doc. H venisse considerato quale accordo tra le parti, il tasso di mora avrebbe dovuto essere riconosciuto al 3.5% come ivi concordato con decorrenza dalla data del precetto esecutivo in quanto prima interpellazione dell’istante risultante agli atti. La convenuta ha infine eccepito la non corretta installazione dei macchinari e numerosi difetti di quest’ultimi, che ha elencato nel suo allegato, rilevando che dopo gli interventi iniziali, provati dalle fatture e dai relativi rapporti, di cui ai doc. 8 e O, che purtroppo non avevano portato miglioramenti, l’istante si è rifiutata di intervenire, nonostante i difetti fossero sempre stati segnalati. Pertanto ha dovuto far capo a ditte e a un consulente esterni (doc. 9 e 10).

                                  Con la replica e la duplica le parti si sono, in sostanza, riconfermate nelle loro allegazioni.

                            D.  Con decisione del 10 dicembre 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto parzialmente l’istanza, ritenendo che i contratti sottoscritti dalle parti (doc. D ed E) così come la lettera del 2 maggio 2011 (doc. H), unitamente ai successivi scambi di posta elettronica del 2 e 13 dicembre 2011 (doc. I e Q), costituivano, in via di principio, valido riconoscimento di debito per l’importo di fr. 155'045.-- (fr. 111'755.-- + fr. 43'290.--, quest’ultimo importo pari a Euro 36'000.-- in applicazione del tasso di cambio Euro/CHF di 1.2025 corrispondente al corso delle divise alla data del precetto esecutivo, essendo sconosciuto il giorno della domanda d’esecuzione) oltre interessi di mora al 5% dal 1° dicembre 2011, data del primo sollecito evincibile dagli atti. In prima sede è stato rilevato che nello scritto del 2 maggio 2011 (doc. H) la convenuta si è riconosciuta debitrice dell’importo di fr. 300'000.--, oltre all’IVA e al saldo residuo, ovvero, conteggiando anche solo l’IVA, di almeno fr. 324'000.--. Considerando i successivi pagamenti eseguiti dalla convenuta di fr. 54'000.-- il 14 luglio 2011 e di fr. 100'000.-- il 16 dicembre 2011 (doc. 3) il primo giudice è pervenuto ad un credito di almeno fr. 170'000.--, puntualizzando che era pur sempre più elevato dell’importo posto in esecuzione. D’altro canto, ha precisato il Pretore aggiunto, con i susseguenti scambi di posta elettronica, la convenuta non ha mai contestato gli importi richiesti di fr. 211'754.15 e di Euro 36'940.20, impegnandosi anzi ripetutamente e incondizionatamente a pagarli (doc. I e Q). In prima sede l’eccezione d’inadempimento contrattuale non è stata ritenuta sufficientemente sostanziata, atteso che le fatture relative ai rapporti di intervento non apparivano di primo acchito essere riconducibili ad operazioni dovute a difetti dei macchinari forniti (doc. 8). Inoltre è stato ritenuto plausibile che qualora le macchine fornite dall’istante fossero state così difettose da necessitare interventi – eseguiti tra ottobre 2010 e ottobre 2011 come si evince dalle fatture di cui al doc. 8 –, la convenuta avrebbe segnalato i problemi già a quel momento. Quest’ultima ha invece, senza riserve, successivamente riconosciuto di essere debitrice dell’i­stante, dapprima nella sua lettera del 2 maggio 2011 (doc. H) e poi nella corrispondenza di posta elettronica del 2 e 13 dicembre 2011 (doc. I e Q), quindi successivamente a tutti gli interventi oggetto delle fatture di cui al doc. 8. Il primo giudice ha poi puntualizzato che le contestazioni sono state sollevate solo dopo le reiterate richieste di pagamento e dopo che il debito era stato riconosciuto, le contestazioni essendo infatti contenute nelle lettera del 6 febbraio 2012 (doc. O) e del 3 aprile 2012 (doc. 7), scritto quest’ultimo in cui figura, tra l’altro per la prima volta, una dettagliata notifica dei difetti asseriti.

                            E.  Con il reclamo la convenuta postula, in via principale l’annulla­men­to della sentenza pretorile e il rinvio degli atti alla Pretura, affinché, vista la complessità del caso, venga fissata un’udienza di discussione nel rispetto dell’art. 253 CPC, richiesta peraltro già formulata con le osservazioni del 22 ottobre 2012, in merito alla quale il primo giudice non si è espresso.

                                  In via subordinata la reclamante chiede la reiezione dell’istanza, essendo la documentazione prodotta contraddittoria e non liquida. L’escussa sostiene che non è possibile che lo scritto del 2 maggio 2011 (doc. H), che indica un importo di fr. 300'000.--, faccia riferimento ai presunti crediti indicati nei contratti di cui ai doc. D ed E per i macchinari acquistati per fr. 56'700.-- rispettivamente fr. 225'000.--, ossia complessivamente fr. 281'700.--. Il doc. H non contempla d’altro canto alcun importo in Euro, per cui non è dato alcun riconoscimento di debito per Euro 36'000.--. Non vi è poi evidenza che gli scritti del 2 e 13 dicembre 2011, inviati per e-mail (doc. I e Q), si riferiscano agli importi indicati nel doc. H, ritenuto come le valute siano diverse. Secondo la reclamante, la documentazione prodotta dall’istante è altamente lacunosa, non essendo possibile stabilire quanto sarebbe da lei dovuto e a quale titolo. Nella denegata ipotesi in cui il reclamo venisse respinto, gli interessi di mora dovrebbero essere concessi al massimo al tasso del 3.5%, secondo la pattuizione delle parti di cui allo scritto del 2 maggio 2011 (doc. H), con decorrenza dalla data del precetto esecutivo, non risultando dagli atti alcuna precedente interpellazione. La convenuta sostiene poi che dagli atti prodotti quali doc. 8 è possibile evincere, ben oltre il grado di verosimiglianza richiesto, che i macchinari forniti dall’i­stante presentano innumerevoli difetti.

                             F.  Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

                             1.  Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

                                  reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                             2.  In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                             3.  La reclamante lamenta la mancata convocazione delle parti ad un’udienza di discussione, vista la complessità del caso, nonostante la sua esplicita richiesta con le osservazioni del 22 ottobre 2012, in merito alla quale il Pretore aggiunto non avrebbe preso posizione.

                                  Ora se è vero che con le osservazioni del 22 ottobre 2012 la convenuta ha chiesto, in via preliminare, la convocazione delle parti per la discussione dibattimentale e nel merito la reiezione integrale dell’istanza, fatto sta che il primo giudice, con disposizione ordinatoria del 24 ottobre 2012, ha preso implicitamente e indirettamente posizione su tale richiesta, assegnando all’istante per la replica un termine di 10 giorni, poi prorogato. Ricevuta la replica, con disposizione ordinatoria del 15 novembre 2012, il primo giudice ha assegnato alla convenuta un termine di dieci giorni, poi pure prorogato, per presentare eventuali osservazioni. Con la duplica del 5 dicembre 2012 la convenuta si è limitata nel suo petitum a chiedere la reiezione dell’istanza, non riproponendo la richiesta di convocazione delle parti a un dibattimento. La sua desistenza, manifestata per di più tramite un patrocinatore, deve essere considerata quale rinuncia per atto concludente alla sua precedente richiesta. Non imponendo obbligatoriamente la LEF e nemmeno il CPC, nel presente caso, la tenuta di un’udien­za di discussione (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC), a differenza da quanto previsto nelle procedure di fallimento (art. 168 LEF), ne consegue che su questo punto il reclamo è infondato.

                             4.  In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                          4.1.  La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                                  Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit.,  p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco, 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

                          4.2.  Nel caso in esame è inutile verificare se i documenti denominati “contratto riserva di proprietà” sottoscritti dalle parti il 7 settembre 2010 (doc. D) rispettivamente il 30 settembre 2010 (doc. E) costituiscono un riconoscimento di debito nel senso appena ricordato. In effetti, lo scritto del 2 maggio 2011 (doc. H), sottoscritto dall’amministratore unico della convenuta, con cui la stessa si è impegnata nei confronti dell’i­stante a “rientrare del debito contratto con la vostra società per la fornitura di macchinari” con pagamenti di fr. 50'000.-- + IVA al 30 aprile 2011, di fr. 50'000.-- + IVA al 30 giugno 2011, di fr. 100'000.-- + IVA al 31 agosto 2011, di fr. 100'000.-- + IVA al 30 settembre 2011 e il saldo residuo al 30 novembre 2011, che complessivamente, conteggiando l’IVA all’8%, ammontano a almeno fr. 324'000.--, rappresenta incontestabilmente un riconoscimento di debito chiaro e incondizionato ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per un importo superiore a quello posto in esecuzione (fr. 163'755.--). La dichiarazione della convenuta, espressa senza alcuna riserva, è successiva ai contratti di cui ai doc. D ed E. Il fatto che la causale non sia indicata in modo preciso (“per la fornitura di macchinari”) è irrilevante, perché anche i riconoscimenti di debito che non menzionano la causa dell’obbligo riconosciuto sono titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione (Staehe­lin, op. cit., n. 90 ad art. 82). È poi evidente l’identità del credito indicato nel precetto esecutivo e nell’i­stanza con quello a cui si riferisce il titolo di rigetto di cui al doc. H, siccome quest’ultimo è chiaramente indicato sul precetto (“Ac­cordi di data [...] 02.05.2011”).

                          4.3.  Stante il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il Pretore aggiunto ha correttamente limitato il rigetto dell’opposizione agli importi, inferiori a quelli risultante dai riconoscimenti di debito, richiesti dall’i­stante, ovvero fr. 111'755.-- e Euro 36'000.-- (doc. N e istanza ad 8). Applicando a quest’ultimo ammontare il tasso di conversione Euro/CHF di 1.2025 in vigore il giorno dell’emissione del precetto esecutivo – e non quello più favorevole indicato dall’istante –, il primo giudice ha giustamente rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente all’importo in capitale di fr. 155’045.--.

                          4.4.  È comunemente ammesso per motivi di praticità che il procedente possa chiedere il rigetto dell’opposizione anche per gli interessi di mora, seppure non risultino dal riconoscimento di debito, purché si tratti di un importo contenuto e agevolmente accertabile (Staehelin, op. cit., n. 32 ad art. 82, con rif.). A differenza dell’ipotesi classica, nel caso in esame il ricorrente si è però esplicitamente impegnato, nello scritto del 2 maggio 2011 (doc. H), a pagare interessi di mora del 3.5%. Il rigetto va quindi limitato agli interessi moratori calcolati in base a tale tasso e non a quello legale del 5% stabilito – in modo non imperativo (DTF 125 III 448) – all’art. 104 cpv. 1 CO. È irrilevante in questa sede che l’escussa non abbia provato, come invece afferma nel predetto scritto, che il tasso del 3,5% è stato concordato dalle parti (con il rilievo che la procedente non ha comunque contestato tale affermazione nei suoi successivi scritti, cfr. doc. I e L), perché il giudice non può rigettare l’opposizione per un importo superiore a quello risultante esplicitamente dal riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF). D’altronde, la data di decorrenza degli interessi di mora non è il 1° dicembre 2011 come ritenuto dal primo giudice, bensì il 1° gennaio 2012, dato che l’istante, nella sua e-mail del 1° dicembre 2011 (doc. I), ha accettato che l’impor­to residuo venisse pagato al più tardi entro il 31 dicembre 2011.

                             5.  Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).

                          5.1.  La reclamante eccepisce di aver regolarmente pagato il prezzo per i macchinari enumerati nel doc. D con due pagamenti di fr. 29'559,80 il 14 luglio 2011 (doc. 2) e di fr. 11'113,20 il 16 dicembre 2011 (doc. 3), pari complessivamente a fr. 40’673.--. L’ecce­zio­ne non le giova, poiché il riconoscimento di debito del 2 maggio 2011 (doc. H) verte su almeno fr. 324'000.--, importo che, anche tenuto conto di detti pagamenti, rimane di molto superiore a quello stabilito dal primo giudice e confermato in questa sede (fr. 155’045.--, cfr. sopra consid. 3).

                          5.2.  La reclamante sostiene che l’istante non avrebbe adempiuto ai suoi obblighi contrattuali, i macchinari forniti presentando numerosi difetti, evincibili dalla documentazione prodotta.

                             a)  In merito, la convenuta ha presentato un plico di rapporti e fatture relative a interventi effettuati sui macchinari asseritamente forniti dall’istan­te (doc. 8). Essi sono stati eseguiti tra il 5 ottobre 2010 e il 13 ottobre 2011 e quindi, in parte, anteriormente allo scritto del 2 maggio 2011, nel quale la convenuta si è riconosciuta, senza riserve e senza segnalare difetto alcuno, debitrice di oltre fr. 324’00.-- e, in parte, anteriormente agli scritti di posta elettronica del 2 e 13 dicembre 2011 (doc. I e Q), in cui la convenuta ha ribadito la sua volontà incondizionata di saldare tutti i suoi debiti nei confronti dell’istante, confermata d’altro canto dal pagamento del 16  dicembre 2011 dell’importo di fr. 100'000.-- (doc. 3). Solo con le lettere del 6 febbraio 2012 (doc. O) rispettivamente del 3 aprile 2012 (doc. 7), seguite alle reiterate richieste di pagamento dell’istante, il patrocinatore della convenuta ha sollevato contestazioni in merito a difetti riscontrati nei macchinari forniti, elencandoli per la prima volta dettagliatamente (doc. 7).

                            b)  Ora, il fatto che la reclamante si è impegnata più volte a saldare i suoi debiti e, almeno in parte, ha pagato quanto preteso dall’i­stan­­te incondizionatamente e senza notificare alcun difetto, porta a ritenere la sua eccezione d’inadempimento contrattuale non resa sufficientemente verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

                             6.  Ne consegue che il reclamo va parzialmente accolto, limitatamente alla questione del tasso (del 3,5%) e del giorno di decorrenza (il 1° gennaio 2012) degli interessi di mora.

                                  La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la pressoché completa soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                              I.  Il reclamo è parzialmente accolto.

                                  Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 10 dicembre 2012 (SO.2012.690) del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformato:

                                  “L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 5 ottobre 2012 promossa da CO 1, __________, contro RE 1, __________, è parzialmente accolta. L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 155'045.-- oltre interessi al 3,5% dal 1° gennaio 2012.”

                             II.  La tassa di giustizia di fr. 1'300.--, anticipata dalla reclamante, resta a suo carico. RE 1 rifonderà a __________ fr. 3'000.-- per ripetibili.

                            III.  Notificazione a:

– avv. PA 1, __________;  – avv. PA 2, __________.  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                              La segretaria

Rimedio giuridico

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 155'045.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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