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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.01.2013 14.2012.208

2 gennaio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,850 parole·~9 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di una decisione di tassazione con attestazione di passaggio in giudicato.

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.208

Lugano 2 gennaio 2013 FP/sl/jm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 7 novembre 2012 dal

CO 1 rappresentato dal suo RA 1

  contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, notificato in data 25 ottobre 2012 per il pagamento di fr. 819.30 oltre interessi e spese, da cui dedurre un acconto di fr. 300.- versato dal debitore;

istanza accolta dal Giudice di pace __________ con decisione dell’11 dicembre 2012 (inc. n. S.259);

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 23/25.10.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, il CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 819.30 oltre interessi e spese, da cui dedurre fr. 300.- a valere quale acconto versato al creditore il 1.10.2012, indicando quale titolo del credito l’imposta comunale 2009 (fr. 819.50) + interessi 2,5% calcolati dal termine di scadenza, gli interessi aggiornati al 30.9.2012 (fr. 10.50) e la tassa di diffida del 30.3.2012 (fr. 30.-);

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 7 novembre 2012 il procedente ne ha chiesto in giudizio il rigetto definitivo, allegando la decisione/notifica di tassazione (conguaglio) datata 28.9.2011 – munita dell’attestazione di passaggio in giudicato - relativa all’imposta comunale del CO 1 per l’anno 2009 per complessivi fr. 819.30 di cui fr. 537.80 quale imposta sulla sostanza (base cantonale: fr. 537.80) e fr. 281.50 quale imposta immobiliare (base cantonale: fr. 281’559), il richiamo/bolletta di pagamento del 31 gennaio 2012, la diffida di pagamento del 31 marzo 2012, e la decisione di tassazione relativa all’imposta cantonale (IC) 2009 (munita anch’essa dell’attestazione di crescita in giudicato);

                                         che chiamato a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 26 novembre 2012 il convenuto ha comunicato al Giudice di pace __________ di ritenere illegale la procedura esecutiva avviata dal procedente nei suoi confronti in quanto avrebbe già versato fr. 300.-, ossia 2/3 dell’importo capitale, di modo che il resto non può essere oggetto di domanda di esecuzione, ma va incassato in via ordinaria (diritto del debitore);

                                         che del resto, ha puntualizzato l’escusso, la cifra richiesta di fr. 819.30 non è corretta, ossia è superiore a quanto il comune può legalmente esigere (egli è diventato proprietario dell’immobile al 100% solo in data 29 maggio 2008, di modo che risulta inesatta la richiesta di imposta comunale del 2008);

                                         che, infine, il convenuto ha chiesto al giudice di pace che le parti vengano citate a un’udienza di contradditorio giusta l’art. 245 cpv. 1 CPC;

                                         che avvalendosi del diritto di replica concessogli con ordinanza del 3 dicembre 2012 dal giudice di pace, con scritto del 6 dicembre successivo la parte istante si è confermata nella propria domanda, sottolineando di avere agito sulla base di decisioni fiscali passate in giudicato e di avere in ogni modo tenuto conto del versamento dell’acconto di fr. 300.- da parte del convenuto, accreditandolo in data 8 febbraio 2012;

                                         che con decisione dell’11 dicembre 2012 il Giudice di pace __________ - premesso in particolare che in replica la parte istante ha posto in evidenza di avere proceduto in base a decisioni fiscali passate in giudicato e di avere accreditato l’acconto di fr. 300.- ricordato dal convenuto nelle osservazioni all’istanza - ha accolto l’istanza, respingendo pertanto in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo;

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 18 dicembre 2012, criticando anzitutto il primo giudice per non avere dato seguito alla richiesta di convocare le parti a un’udienza di contradditorio a causa del rifiuto del RA 1 di una corretta e democratica collaborazione con il cittadino, circostanza all’origine della sua opposizione al precetto esecutivo;

                                         che, sempre secondo l’insorgente, il procedente non è legittimato a lamentarsi del mancato pagamento del dovuto, in quanto egli si è sempre attivato secondo le proprie disponibilità finanziarie, facendo capo all’entrata mensile costituita dalla AVS di fr. 1'057.-, ciò che avrebbe dovuto spingere il creditore a concedergli pagamenti rateali;

                                         che, ricorda dipoi il reclamante, egli ha versato fr. 300.- di acconto sull’imposta in rassegna, oltre a fr .119.- per l’anno 2010 e fr .119.- per l’anno 2011, proponendosi di versare la somma di fr. 519.30 restante in tre rate mensili a partire dal 1.1.2013;

                                         che, ciò posto, il reclamante chiede il condono delle spese giudiziarie di fr. 268.- di cui fr. 30.- quale tassa di diffida, fr. 53.- quale spese per il precetto esecutivo, fr. 5.- quale tassa di incasso, fr. fr. 130.- quale tassa di giustizia e fr. 50.- quale indennità per ripetibili da rifondere all’escutente;

                                         nel prosieguo del reclamo, l’insorgente si diffonde infine sui passi che intende intraprendere per ottenere una revisione del valore di stima attribuito al suo immobile, da lui giudicato eccessiva;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto.

                                         che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);

                                         che proposto il 18 dicembre 2012 a fronte di una decisione pronunciata in data 11 dicembre 2012 e notificata alle parti più avanti, il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

                                         che in base all’art 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che nella misura in cui l’insorgente parrebbe dolersi della violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. anche l’art. 53 cpv. 1 CPC) per non avere il primo giudice dato seguito alla sua richiesta volta alla citazione delle parti a un’udienza di contradditorio, il reclamo sfugge a disamina;

                                         che per tacere del fatto che sia l’art. 84 cpv. 2 LEF che l’art. 253 CPC conferiscono al giudice del rigetto di dare modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni all’istanza, dalla critica rivolta al riguardo al giudice di pace il reclamante, in definitiva, non trae alcuna conclusione, nel senso che egli si limita solo a definire la decisione impugnata ingiusta, senza però chiederne l’annullamento e, in particolare, senza esigere l’emanazione da parte del primo giudice di una nuova decisione previa audizione orale delle parti;

                                         che, anzi, per finire il reclamante nemmeno si è attivato per la reiezione dell’istanza di rigetto, proponendosi soltanto di poter saldare il debito mediante versamenti rateali e di essere esentato dal pagamento degli oneri processuali (ossia dalle spese relative alla causa intentata dalla controparte) per tenere conto della disponibilità da egli sempre dimostrata nel fare fronte ai suoi obblighi fiscali (circostanza rilevabile dal pagamento dell’acconto di fr. 300.- sull’imposta oggetto della presente procedura esecutiva, oltre che dai due successivi acconti di fr. 119.-,versati sulle imposte per gli anni 2012 e 2011) e, più in generale, delle sue precarie condizioni economiche, potendo egli contare solo sull’AVS;

                                         che, del resto, egli non pretende nemmeno di poter ricavare utili spunti da un’udienza orale, puntualizzando solo di essersi aspettato la citazione all’udienza per l’ingiustificato rifiuto del CO 1 di una corretta e democratica collaborazione tra cittadino e comune;

che al riguardo il reclamo va pertanto dichiarato inammissibile;

                                         che per il resto il rimedio è votato all’insuccesso per le considerazioni che seguono;

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera (come nella fattispecie, circostanza come tale non contestata e a giusta ragione, la tassazione comunale in rassegna costituendo titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

                                         che nel caso specifico l’insorgente non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi per contro di ottenere indulgenza, formulando proposte di pagamento rateale con riferimento alla sua precaria situazione economica;

                                         che tale argomento sfugge però con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare se la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione è conforme agli art. 80 e 81 LEF (ciò che è senz’altro qui il caso), di modo che la proposta va, dandosene il caso, sottoposta al creditore nel contesto di un eventuale accordo del genere;

                                         che, infine, il reclamante non può essere esonerato dal pagamento della tassa di giustizia, delle spese esecutive e delle ripetibili conseguenti alla sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), facendo chiaramente difetto - comunque sia - le condizioni per una sua eventuale ammissione, nella sua qualita di parte convenuta, al gratuito patrocinio, e quindi, per una sua esenzione dalle spese processuali (in casu dalla tassa di giustizia di fr. 130.-, cfr. art. 118 cpv. 1 lett. b con rif. all’art. 95 cpv. 2 lett. b CPC), ove solo si consideri che il reclamante dispone di sostanza di non poco conto, per cui non si può affermare che egli sia sprovvisto dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla modica tassa di giustizia di fr. 130.- (cfr. art. 117 lett. a. CPC) e che, in ogni modo, la sua resistenza all’istanza era fin dall’inizio votata all’insuccesso (cfr. art. 117 lett. b CPC), per tacere del fatto che ci si può finanche chiedere se il convenuto avrebbe dovuto attivarsi già davanti al primo giudice per essere esentato dalle spese processuali;

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità;

                                         che la tassa di giustizia relativa alla presente decisione dovrebbe seguire la soccombenza, ossia dovrebbe essere posta a carico dell’insorgente;

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 519.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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