Incarto n. 14.2012.207
Lugano 22 gennaio 2013 FP/sl/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura accelerata in materia di esecuzione e fallimenti – inc. AC.2012.25 della Pretura __________ – promossa con petizione
26 ottobre 2010 da
AP 1 patrocinata da PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attrice, in applicazione degli art. 115 e 148 vLEF, ha introdotto azione di contestazione contro la partecipazione al pignoramento a carico di __________, eseguito il 4 ottobre 2010 dall’Ufficio di esecuzione __________, del credito di fr. 1'647'484.20 in favore della di lui moglie AO 1, chiedendone l’estromissione e, in conseguenza di ciò, l’attribuzione a favore dell’attrice del relativo dividendo stimato in fr. 374'124.-;
petizione respinta in ordine dal Pretore __________, con decisione del 6 dicembre 2012 (dispositivo n. 1), con conseguente condanna della parte attrice al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.- e alla rifusione alla parte convenuta della somma di fr. 10'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2);
sentenza impugnata dalla parte attrice con atto di appello del 17 dicembre 2012, con il quale si propone, in via principale, l’accoglimento della petizione e la condanna della convenuta al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.- e della somma di fr. 10’000.- a titolo di ripetibili, in via subordinata il rinvio degli atti al Pretore __________, sezione 5, per nuova decisione e, in via ancor più subordinata, la riforma del dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, nel senso che, in caso di reiezione dell’appello, le ripetibili a suo carico vengano fissate in fr. 2'800.- anziché fr. 10'000.-;
preso atto che in data 11 gennaio 2013 la parte attrice ha comunicato a questa Camera il ritiro dell’appello nei confronti del (solo) dispositivo n. 1 della sentenza impugnata (reiezione della petizione in ordine), dichiarando per contro di mantenere l’impugnativa riguardo alle ripetibili che il Pretore __________ ha assegnato ad AO 1 (dispositivo n. 2), e puntualizzando nel contempo che l’impugnativa in questione, in applicazione dell’art. 110 CPC, deve pertanto essere considerata un reclamo ex art. 319 segg. CPC;
ritenuto che, dato quanto precede, l’appello risulta privo di oggetto nella misura in cui esso riguarda la richiesta di giudizio volta all’accoglimento della petizione, avendo come visto, la parte attrice rinunciato a tale specifico petitum di causa;
rilevato per contro che, non avendo l’insorgente dichiarato il ritiro dell’appello per quanto riguarda la fissazione delle ripetibili stabilite nel dispositivo n. 2 della sentenza impugnata (v. domanda proposta in via ancora più subordinata, atto di appello, ad III/1), tale richiesta di giudizio rimane pendente, ma non come reclamo (rimedio che ha carattere esclusivo solo in caso di impugnativa a titolo indipendente, cfr. art. 110 CPC), bensì come parte dell’appello non soggetta alla dichiarazione di ritiro del medesimo;
ritenuto pertanto che nella misura in cui la parte attrice si propone di trasformare la richiesta di appello ad III/1 in reclamo, come se stesse procedendo in base al disposto di cui all’art. 110 CPC, l’atto datato 11 gennaio 2013 è inammissibile, dato che – come visto – il ritiro dell’appello per quanto riguarda la richiesta di giudizio riservata al merito della causa non ha comportato il decadimento di quella proposta in via subordinata contro il dispositivo sulle spese processuali;
che per quanto riguarda il merito dell’impugnativa stessa di cui alla richiesta di giudizio ad III/1 dell’appello, essa non manca di disinvoltura, ove solo si consideri che nella misura in cui la petizione fosse stata accolta, come richiesto nel petitum principale dell’atto di appello, nulla sarebbe ostato secondo l’appellante alla condanna della controparte al pagamento di fr. 10’000.- a titolo di ripetibili (v. richiesta di appello, ad I/1/2, ove per una evidente svista redazionale come beneficiaria delle ripetibili viene indicata la convenuta anziché l’attrice, ritenuta parte vincente), mentre che in caso di soccombenza davanti a questa Camera tale importo, di punto in bianco, non sarebbe più opponibile in quanto – ma solo se posto a suo carico – non conforme al tariffario applicabile;
che, ciò posto, va pertanto da sé che di fronte a un atteggiamento contraddittorio del genere, l’appello non può che essere al riguardo disatteso, per tacere comunque del fatto che alla luce del valore di causa di fr. 374'124.- indicato dalla stessa parte attrice (v. anche atto di appello, pag. 2), quanto esposto dal primo giudice nel considerando sulle spese e sulle ripetibili (pag. 6 in fondo) resiste, comunque sia, alla critica, proposta invero con poca forza argomentativa;
che dato quanto precede ne discende che nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto a seguito di ritiro del medesimo, l’appello è respinto, mentre il reclamo proposto in data 11 gennaio 2012, peraltro senza motivazione, ossia rinviando semplicemente a quanto addotto nell’appello (il che non va bene), è inammissibile;
che la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l’atto di appello e il reclamo non sono stati notificati per osservazioni;
per questi motivi,
richiamata la LTG
pronuncia:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, l’appello 17 dicembre 2012 di AP 1, __________, è respinto.
2. Il reclamo 11 gennaio 2013 di AP 1, __________, è inammissibile.
3. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- sono posti a carico di AP 1, __________.
4. Notificazione a:
;
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Comunicazione alla Pretura __________ .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedio giuridico
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 374'174.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).