Incarto n. 14.2012.194
Lugano 10 gennaio 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 18 settembre 2012 da
CO 1
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 29 novembre 2012 (SO.2012.4007) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo
da venerdì 30 novembre 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
30 novembre 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale del 3 dicembre 2012 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'293.55 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 21 novembre 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 29 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 30 novembre 2012 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante dopo avere ricevuto il decreto di fallimento, producendo una ricevuta del 30 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 6'822.80 (doc. B). La reclamante rileva poi di avere saldato le ulteriori esecuzioni, per cui era già stata emessa la comminatoria di fallimento, e di essere intenzionata a pagare le ulteriori procedure pendenti nei suoi confronti. La convenuta osserva inoltre di avere in precedenza saldato esecuzioni per un importo di fr. 29'850.15 e di avere pagato quello stesso giorno ulteriori procedure per fr. 9'165.50. È inoltre proprietaria di un immobile iscritto a bilancio per fr. 500'000.--, gravato da oneri ipotecari per fr. 400'000.--, di disporre di liquidità per circa fr. 27'000.-- e di crediti da incassare per fr. 90'000.-- (doc. D).
Considerando
in diritto:
1. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Nel presente caso la reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante appena ricevuto il decreto di fallimento, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 30 novembre 2012, da cui si evince che l’esecuzione in oggetto n. 1557203 è stata saldata, per cui, avendo provato di avere pagato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 9 gennaio 2013 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti ancora 18 procedure per un importo complessivo di fr. 28'294.88. Dal predetto estratto si evince che nel 2011 rispettivamente nel 2012 e pure durante l’anno appena iniziato sono state saldate diverse procedure. Determinante è tuttavia che tra settembre e dicembre 2012 all’istante sono stati notificati 5 precetti esecutivi in procedure promosse dalla C__________ rispettivamente dalla C__________ per importi anche elevati (complessivamente di quasi fr. 25'000.-), contro i quali non è stata interposta opposizione. Ciò porta a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta non sta migliorando e che le sue difficoltà di pagamento non sono solo di natura transitoria rispettivamente che non si è trattato di una mancanza di liquidità a breve, atteso che non è in grado nemmeno di pagare tasse e oneri sociali. Nel caso che ci occupa si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria non è favorevole. A proposito della proprietà immobiliare fatta valere dalla reclamante, si osserva che la valutazione del suo valore a bilancio provvisorio 2012 è stata effettuata dalla reclamante stessa e che l’aggravio ipotecario indicato, ma non dimostrato, dalla reclamante (fr. 400'000.-) è notevolmente inferiore a quello risultante dall’estratto del Registro fondiario (nominali fr. 700'000.doc. E) e quindi nulla dice sulla reale entità dei suoi debiti ipotecari. D’altro canto in merito all’ammontare della sua liquidità l’istante non ha fornito alcun estratto bancario. Per quel che concerne gli asseriti crediti ancora da incassare per complessivi fr. 90'000.-- si rileva infine che non solo la reclamante non ha prodotto alcun documento, ma che in merito a quando, se del caso, potranno essere incassati e al loro incasso non vi è certezza alcuna.
Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 non può essere annullato.
2. Il reclamo va respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
lunedì 14 gennaio 2013 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione;
____________________,
__________;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).