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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.12.2012 14.2012.193

6 dicembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,299 parole·~6 min·2

Riassunto

Rigetto dell'opposizione. La richiesta di restituzione del termine per compiere un atto (in concreto un'udienza) deve essere esaminata dal giudice davanti al quale quell'atto deve essere esperito

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.193

Lugano 6 dicembre 2012 FP/ls/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 22 novembre 2012 presentata da

RE 1 rappresentata da RA 1, __________

  contro  

RE 1    

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione __________, notificato in data 6 agosto 2012 per il pagamento complessivo di fr. 7'557.20 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Pretore __________, con decisione del 22 novembre 2012 (SO.2012.3570;

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 29 novembre 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione del 22 novembre 2012 il Pretore __________, in accoglimento dell’istanza presentata il 21 agosto 2012 da CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione __________, notificatogli in data 6 agosto 2012 per il pagamento di fr. 7'557.20 oltre interessi e spese a titolo di pigioni arretrate;

                                         che il primo giudice, premesso che all’udienza di contradditorio indetta per il 22 novembre 2012 è comparsa la sola parte istante, ha ritenuto che la documentazione esibita dalla procedente -  costituita dal contratto di locazione sottoscritto il 10 settembre 2009 con la parte convenuta, di cui al doc. A, in relazione al conteggio di cui al doc. B, con la diffida di pagamento del 14 giugno 2012 (doc. C) con il conteggio degli interessi di ritardo (doc. E) e dalla lettera del convenuto all’istante del 6 maggio 2011 (doc. G) - costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui la locatrice si propone di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni riferite ai mesi di giugno (parzialmente) fino a metà ottobre 2011, dedotto il deposito di garanzia (doc. D), ossia per fr. 6'990.- oltre interessi del 7% dal 14.7.2012 e per fr. 467,20 (interessi conteggiati sino al 13.7.2012);

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 27 novembre 2012, asserendo - in estrema sintesi - di non avere potuto ritirare la raccomandata di notifica per l’udienza di contradditorio del 22 novembre 2012 in quanto impossibilitato a camminare, rispettivamente a stare in piedi a lungo a causa di una operazione al ginocchio non andata a buon fine, situazione questa che perdura da alcuni mesi, come da certificato medico allegato;

                                         che, ciò posto, l’insorgente chiede il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo, con fissazione di una nuova udienza, alla quale possa partecipare con eventuali testimoni, visto che quando egli ha firmato il contratto di locazione con la parte istante era appena giunto ad abitare in Svizzera da solo, con la prospettiva - comunque - che entro alcuni mesi sarebbe stato raggiunto dalla compagna e dalla figlia, di modo che prima della sottoscrizione della relativa pattuizione egli ha esposto il problema alla locatrice, che lo avrebbe rassicurato dicendogli che avrebbe potuto lasciare l’appartamento con un mese di preavviso, rassicurazione che non è però stata mantenuta, dato che una volta traslocato in una casa più grande adatta ad ospitare la famiglia, la locatrice gli ha chiesto la pigione per i mesi in cui l’appartamento è rimasto sfitto;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che proposto il 29 novembre 2012 a fronte di una decisione emanata il 22 novembre 2012 e notificata il 26 novembre 2012, il reclamo risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che l’insorgente, a ben vedere, non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo;

                                         che la questione non ha tuttavia da essere vagliata oltre;

                                         che, come visto, con il proprio gravame il reclamante si propone essenzialmente di ottenere una nuova udienza davanti al primo giudice (ove intende esporre le sue ragioni e proporre i relativi mezzi di prova), giustificando la sua assenza al contradditorio del 22 novembre 2012 con la pretesa impossibilità di ritirare la raccomandata contente la relativa citazione a causa di seri problemi di deambulazione conseguenti a una operazione al ginocchio non andata a buon fine;  

                                         che il campo nel quale il reclamante si muove attiene indubbiamente all’istituto della restituzione dei termini, mediante fissazione di una nuova udienza, argomento che il Codice di procedura di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011 regola all’art. 148 CPC, riservati i casi di applicazione dell’art. 33 cpv. 4 per quanto riguarda i termini fissati dalla stessa LEF (CEF, sentenza del 22 marzo 2012, inc. 14.2012.45 con richiamo);

                                         che, trattandosi della richiesta di restituzione del termine per compiere un atto davanti al primo giudice, segnatamente il rifacimento dell’udienza di contraddittorio, spetta allo stesso giudice di prime cure determinarsi al riguardo (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che, di regola, tale domanda deve essere inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo di impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC);

                                         che questa specifica competenza è data anche nel caso in cui lo stesso giudice abbia, come avvenuto nella fattispecie, già pronunciato il proprio giudizio finale dopo avere sentito la sola parte istante, con la riserva però che la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della relativa decisione (art. 148 cvp. 3 CPC);

                                         che ne discende che il giudizio sul presente reclamo, da intendere come domanda di restituzione per (nuova) udienza ad avvenuta pronuncia della decisione finale, deve essere demandato per competenza al primo giudice ex art. 148 cpv. 3 CPC (CEF, sentenza citata);

                                         che nel trattare il caso, il Pretore dovrà in ogni modo dare alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, ritenuto che il giudizio al riguardo - ovvero sulla restituzione o meno del termine - sarà definitivo (art. 149 CPC; CEF, sentenza citata);

                                         che dovesse ritenere fondata la domanda - il che richiede, tra l’altro, l’accertamento sulla tempestività dell’agire del convenuto (art. 148 cpv. 2 e 3 CPC) - il Pretore annullerà la propria decisione (A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., n. 15 ad art. 148 CPC) e, quindi, riciterà le parti a una nuova udienza e ristatuirà sull’istanza di rigetto dell’opposizione (CEF, sentenza citata);

                                         che non si prelevano oneri processuali in relazione al presente giudizio;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo (recte: la domanda di restituzione del termine) è trasmessa al Pretore __________, per le incombenze di cui ai considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Notificazione a:

- -. Comunicazione alla Pretura __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'557.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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