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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.02.2012 14.2012.18

6 febbraio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,220 parole·~6 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo contro la sentenza del giudice di pace non motivata. Conversione in una richiesta di motivazione

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.18

Lugano 6 febbraio 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 novembre 2011 presentata dal

  CO 1  

contro  

RE 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 5 ottobre 2011 per la somma di fr. 1'958.40.- oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo del Gambarogno, con decisione del 25 gennaio 2012 (inc. __________) ha così statuito:

“    1.  L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva per fr. 1'958.40, oltre gli accessori.

      2.  La tassa di giustizia di fr. 170.00, anticipata dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 50.00.- di indennità.

      3.  La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della presente decisione.

      4.  La presente decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 10 giorni (art. 319 e segg. CPC).

      5.  omissis.”

Sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 3 febbraio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisone del 25 gennaio 2012 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b  CPC – il Giudice di pace del circolo del Gambarogno, in accoglimento dell’istanza 23 novembre 2011 del CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data  5 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 1'958.40, oltre interessi e spese,

                                         che, nel contempo, il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3 );

                                         che, infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di 10 giorni (dispositivo n. 4);

                                         che contro tale decisone RE 1 si è aggravata con reclamo del 3 febbraio 2012, ritenendo l’avversaria pretesa abusiva;

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:.

                                         che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nella pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b cpv. 3 CPC)

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, come erroneamente indicato dal primo giudice (dispositivo n. 4), ma la Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC);

                                         che, proposto il 3 febbraio 2012 a fronte di una decisione emessa e intimata il 25 gennaio 2012 e notificata alla convenuta al più presto il giorno successivo, il rimedio è tempestivo e, perciò, sotto questo profilo, ammissibile;

                                         che, grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale civile entrato in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, b. recapitando il dispositivo alle parti (come avvenuto nella fattispecie);

                                         che la motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

                                         che, nella fattispecie, la convenuta non ha fatto capo alla facoltà prevista dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;

                                         che tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia dell’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (d.staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommm., art. 239 n. 30, trezzini, CPC Comm., art. 239 pag. 1061);

                                         che un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi di essere impugnata davanti all’autorità superiore (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31; cfr. anche art. 321 cpv. 1 CPC);

                                         che, tuttavia, nel caso in cui una parte introduce erroneamente – come vi è da supporre nel caso in esame, tenuto conto dell’errato dispositivo n. 4 – appello o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d. staehelin., op. cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordung, art. 239 n. 16; lerch in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.17, sentenza dell’11.5.2011);

                                         che ne discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al Giudice di pace, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;

                                         che pro futuro si ricorda comunque al primo giudice che, come spiegato, il termine per impugnare – di dieci giorni nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione – inizia a decorrere soltanto con la notifica della motivazione scritta (CEF, sentenza citata; cfr, anche art. 321 cpv. 1 CPC);

                                         che non si prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo del Gambarogno, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione.

                                   2.   Non si riscuotono spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - , ;                                  

                                         - , .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'958.40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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