Incarto n. 14.2012.177
Lugano 12 dicembre 2012 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 10 luglio 2012 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’8/11 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 15'116.-- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 24 ottobre 2012 (SO.2012.3038) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 220.--, da anticipare dalla parte istante, è posta
a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-a titolo di ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
5 novembre 2012 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 7 dicembre 2012 di controparte;
preso atto che con decreto presidenziale del 7 novembre 2012 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
In fatto:
A.Con PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'116.-- oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2012, indicando quale titolo di credito: “Saldo parziale dello stipendio di febbraio 2012 e saldo totale degli stipendi di Marzo, Aprile, Maggio 2012. Il creditore è stato fino alla data 31.05.2012 dipendente al 100% presso la società RE 1”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore per l’importo di fr. 15'116.-- oltre interessi al 5% dall’11 giugno 2012.
B. L’istante fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro concluso con la convenuta il 1. luglio 2010 (doc. A) in relazione con il conteggio del salario per il mese di agosto 2011 (doc. B) con lo scambio di e-mail relative al pagamento degli stipendi arretrati (doc. C), con la diffida di pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio 2012 inviata alla datrice di lavoro, priva di data (doc. D), con la lettera di disdetta del 27 aprile 2012, con effetto al 31 maggio 2012, per il mancato pagamento degli stipendi di febbraio e marzo 2012 (doc. E), con ulteriori e-mail scambiate dalle parti (doc. F), con l’accordo redatto il 24 maggio 2012 e non sottoscritto dalla convenuta (doc. G) e con altre e-mail concernenti il pagamento degli stipendi (doc. H e I).
C. All’udienza di discussione l’istante si è riconfermato nella sua istanza, mentre la convenuta vi si è opposta, sostenendo inadempienza dei suoi obblighi contrattuali da parte del convenuto che, al momento dell’assunzione, si era impegnato a portare un proprio portafoglio di 30-40 clienti. Non avendo il procedente adempiuto a tale impegno, è subentrata una situazione di carente liquidità riconducibile a tale mancanza. La convenuta ha poi proposto di versare al procedente, a fronte dei salari rimasti impagati da febbraio a maggio 2012 di complessivamente fr. 15'116.--, l’importo di fr. 8'000.-pagabile in quattro rate mensili di fr. 2'000.-- a partire dal 15 novembre 2012, spiegando che la decurazione di fr. 7'116.-- risiedeva nel pessimo passaggio delle consegne al termine del rapporto di lavoro avvenuto alla fine di maggio 2012, nei gravi errori commessi in relazione a due clienti strategici e nel conflitto d’interessi tra l’istante e una sua società.
Con la replica il procedente ha contestato le allegazioni di controparte, rilevando che i rimproveri per l’asserita mancanza di apporto di clienti ripettivamente le lamentele in merito alla qualità del lavoro da lui eseguito costituivano pretesti sollevati a posteriori e per la prima volta nella procedura in atto, nel tentativo di non pagare il dovuto. L’istante ha poi puntualizzato che controparte non ha contestato che la sua prestazione lavorativa era stata effettuata fino al mese di maggio 2012, né l’esattezza del conteggio di salario.
Duplicando la convenuta si è riconfermata nelle sue argomentazioni, precisando che i rimproveri mossi in merito all’operato di controparte sono stati più volte discussi verbalmente.
D. Con decisione del 24 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, considerando la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il primo giudice ha ritenuto che la datrice di lavoro non ha negato che il dipendente ha fornito la sua prestazione durante il periodo per il quale ha chiesto il pagamento del salario, non ha contestato il conteggio del medesimo e nemmeno ha sostenuto in modo credibile che la prestazione lavorativa dell’istante era stata lacunosa, essendosi limitata a mere affermazioni, prive di qualsivoglia supporto oggettivo.
E. Con il reclamo la convenuta eccepisce inadempienza contrattuale da parte dell’istante che al momento dell’assunzione si sarebbe impegnato a portarle un portafoglio di 30-40 clienti. La reclamante rileva poi che l’istante, da fine 2011, doveva occuparsi in qualità di responsabile della gestione dei clienti, del rientro dei pagamenti, che difettando generavano importanti problemi di liquidità. Inoltre il procedente operava a favore di una concorrente ed aveva illecitamente subappaltato a terzi prestazioni che invece le doveva. La convenuta sostiene poi che, dopo avere inoltrato la disdetta del rapporto di lavoro, tra l’altro non rispettosa del termine di preavviso, vi sono state gravi manchevolezze da parte dell’istante in merito al passaggio delle consegne. Con il suo scritto del 5 giugno 2012 (doc. N), e già in precedenza, ha specificato al dipendente i disagi patiti, cagionati dalle sue manchevolezze. La reclamante rileva infine che gli interessi potevano, se del caso, essere riconosciuti solo dall’11 giugno 2012, rinviando alla differenza esistente con la data di decorrenza indicata nel precetto esecutivo.
F. Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
In diritto:
1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale.
Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione errata del diritto,
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).
Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).
L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).
Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Non può invece essere concesso il rigetto dell’opposizione, quando il datore di lavoro sostiene in modo convincente, che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario - ritenuto che solo sostenerlo non è sufficiente - e nel caso in cui queste eccezioni non possono essere subito infirmate dal lavoratore (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82).
6. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 2011, n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).
La reclamante fa valere inadempienza contrattuale da parte dell’istante, non avendole portato i 30-40 clienti concordati, non avendo effettuato correttamente il passaggio delle consegne al momento della conclusione del contratto di lavoro e avendo subappaltato a terzi prestazioni che le doveva.
Orbene dal contratto di lavoro in oggetto non emerge alcun impegno dell’istante di portare alla sua nuova datrice di lavoro un portafoglio di 30-40 clienti. Dal punto 1. del contratto si evince unicamente che il procedente avrebbe ricevuto semestralmente il 7.5% del fatturato per il settore Web design generato da clienti da lui acquisiti. In merito alle ulteriori eccezioni si osserva che la reclamante ha prodotto unicamente una sua lettera raccomandata del 5 giugno 2012 inviata all’istante (doc. N), in cui ha sostenuto che la disdetta formulata dal procedente con un solo mese di preavviso, considerati i progetti in cui egli aveva un ruolo attivo, arrischiava di pregiudicare i progetti stessi, che inoltre il passaggio delle consegne non era avvenuto in modo soddisfacente e che la gestione di alcuni clienti e dei loro progetti era assai critica. Orbene, la convenuta non può eccepire il mancato apporto da parte dell’istante di 30-40 clienti, ritenuto che questi non ne aveva assunto l’obbligo. Dalle e-mail e dagli scritti scambiati dalle parti (doc. da C a I) emerge poi che il motivo del mancato pagamento del salario all’istante era la mancanza di liquidità della convenuta. Infine il predetto scritto del 5 giugno 2012 di quest’ultima (doc. N), inviato solo dopo la conclusione del rapporto di lavoro, contiene unicamente allegazioni di parte prive di qualsiasi riscontro oggettivo, per cui non è atto ad infirmare il contratto di lavoro in esame. Le precedenti considerazioni portano pertanto a concludere che l’eccezione d’inadempienza contrattuale fatta valere dalla reclamante non è stata resa sufficientemente verosimile.
Il primo giudice ha quindi correttamente accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 15'116.-oltre interessi al 5% dall’11 giugno 2012, come richiesto con l’istanza di rigetto, atteso che secondo il contratto di lavoro (doc. A punto 4.1.48) il salario andava pagato alla fine di ogni mese, al massimo entro il 5° giorno del mese successivo, per cui la mora era già subentrata con il trascorrere di tali termini e pertanto sicuramente l’11 giugno 2012, senza la necessità per l’istante di interpellare la datrice di lavoro ogni volta (art. 108 cifra 3 CO).
7. Il reclamo va pertanto respinto.
La tassa di giustizia, le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.--, anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 500.-- per ripetibili.
3. Notificazione a:
- __________ - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15'116.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).