Incarto n. 14.2012.161
Lugano 8 novembre 2012 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
Visto il reclamo 6 ottobre 2012 presentato da
RE 1
contro
la decisione emanata il 25 settembre 2012 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa inc. SO.2012.717 (rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno) che oppone la reclamante alla
CO 1 rappresentata dall’RA 1
preso atto dello scritto 5 novembre 2102, con il quale la reclamante ha comunicato alla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, chiedendo nel contempo di considerare decaduta la richiesta di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (v. ordinanze dell’11 e del 31 ottobre 2012);
ritenuto che di fronte a una dichiarazione del genere il reclamo diretto contro la menzionata decisione di rigetto definitivo dell’opposizione è divenuto privo di oggetto, con conseguente stralcio dai ruoli del medesimo;
considerato altresì che gli oneri processuali relativi al presente decisione devono essere posti a carico dell’insorgente, siccome soccombente nella procedura di reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con la puntualizzazione che – in ogni modo – la reclamante sarebbe uscita soccombente anche qualora il rimedio fosse stato vagliato nel merito, ove si consideri che l’eccezione, secondo cui il credito fiscale oggetto della procedura esecutiva non sarebbe esigibile, avendole con (l’annesso) scritto 7 settembre 2012 l’escutente concesso una dilazione fino al 15 novembre 2012 per saldare l’esecuzione n. __________ (recte: alla condizione tuttavia del ritiro dell’opposizione allo stesso precetto esecutivo) sfociata nell’impugnata decisione, è stata proposta per la prima volta soltanto in sede ricorsuale, ovvero disattendendo l’art. 326 cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi documenti;
per questi motivi,
richiamata la OTLEF,
decide:
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.- sono poste a carico della reclamate.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 16'267.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).