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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.10.2012 14.2012.147

12 ottobre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,259 parole·~6 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele. Inammisibilità delle censure rivolte alla decisione prodotta quale titolo di rigetto

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.147

Lugano 12 ottobre 2012 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 2 agosto 2012 presentata da

CO 1 rappresentato dall’RA 1  

contro  

CO 1, __________    

tendente ad ottenere il rigetto definitivo del’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 2 maggio 2012 per il pagamento di fr. 150.- oltre alle spese esecutive;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Caneggio con decisione del 12 settembre 2012 (inc. n. SD 39);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 24 settembre 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 24.4/2.5.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 150.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo del credito il Decreto 28/07/2009 n. 6538 delle I__________, segnatamente la tassa di giudizio;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 2 agosto 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio;

                                         che l’escutente, in estrema sintesi, procede per il pagamento  della tassa di giustizia di fr. 150.-, che con sentenza del 28 luglio 2009 (doc. A), passata in giudicato, l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha posto a carico del convenuto a seguito della reiezione del ricorso che quest’ultimo aveva presentato in data 8 giugno 2009 contro la decisione 20 maggio 2009 della Commissione tutoria regionale 1 sede di Chiasso in materia di diritto di visita del padre dei figli minorenni (inc. N. 325.1006 R.47.2009, sentenza citata, dispositivo n. 2);

                                         che chiamato a esprimersi, con osservazioni del 5 settembre 2012 il convenuto si è opposto all’istanza, contestando l’operato dell’Autorità di vigilanza sulle tutele nella misura in cui non ha esaminato, rispettivamente non ha preso in considerazione la sua richiesta volta all’esenzione delle spese processuali di cui al giudizio del 28 luglio 2009, contrariamente a quanto invece deciso dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza del 29 dicembre 2008 (inc. n. 11.2008.147) in esito all’appello proposto, unitamente a __________ S__________, contro la citata decisione (recte: contro la decisione emessa l’11 settembre 2008 dall’Autorità di vigilanza sulle tutele);

                                         che con decisione del 12 settembre 2012 il Giudice di pace del Circolo di Caneggio ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dal procedente, segnatamente la sentenza doc. A, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 82 (recte: 80) LEF e considerando improponibili – nel contesto della procedura in esame – l’eccezione liberatoria sollevata dall’escusso, segnatamente la critica rivolta all’Autorità che gli ha posto a carico la tassa di giustizia di fr. 150.- in esito al suo ricorso dell’8 giugno 2009;

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 23 settembre 2012, riconfermandosi in buona sostanza nella sua richiesta volta all’esenzione dell’importo posto in esecuzione, e chiedendo inoltre il condono di tutte le altre posizioni accumulate presso l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio negli anni passati, ingiustamente addebitategli nonostante i suoi ricorsi e le sue varie istanze;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;  

considerando

in diritto.

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto del’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art.309 lett. b. n.3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);

                                         che la sentenza emanata il 28 luglio 2009 dall’Autorità di vigilanza sulle tutele (ossia da una autorità amministrativa svizzera) munita dell’attestazione di crescita in giudicato, costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 n. cpv. 2 n. 3 LEF nella misura in cui ha posto a carico del  reclamante la tassa di giustizia di fr. 150.- (dopo avere nel contempo respinto la richiesta dell’insorgente volta all’esenzione dei relativi oneri processuali; v. consid. 8) a seguito della reiezione del ricorso che questi aveva presentato contro la decisione della Commissione tutoria regionale 1 con sede a Chiasso (dispositivo n. 2);

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

                                         che, nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi egli per contro di opporsi al giudizio impugnato, reiterando nel fare carico all’autorità amministrativa che ha pronunciato la decisione di condanna sulla quale il procedente ha fondato la propria istanza di non averlo esonerato dal pagamento degli oneri processuali relativi al suo gravame;

                                         che tale obiezione sfugge però con ogni evidenza al potere cognitivo del giudice del rigetto, il quale – come correttamente rilevato nella decisione impugnata – non è abilitato a sindacare sul ben fondato o meno della decisione (in caso del dispositivo n. 2 sugli oneri processuali, passato in giudicato ) costituente titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

                                         che, del  resto, il richiamo alla sentenza emanata il 29 dicembre 2008 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello è inconferente, dato che oggetto di impugnativa non era il dispositivo sul quale il procedente ha fondato la propria istanza, ma un’altra decisione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, segnatamente quella dell’11 maggio 2008, per tacere del fatto che l’esenzione dal pagamento degli oneri processuali era riferita alla procedura di appello e non a quella davanti all’autorità amministrativa (dispositivo n. 2);

                                         che va dipoi da sé che non è con il rimedio del reclamo che l’escusso può instare per ottenere il condono degli altri debiti sfociati a loro volta in procedure esecutive;                              

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, proposto invero senza forza argomentativa;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero  essere posti a carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Caneggio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 150.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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