Incarto n. 14.2012.141
Lugano 3 ottobre 2012 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 27 luglio 2012 presentata da
RE 1 rappresentato dall’RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 24 maggio 2012 per il pagamento di fr. 10'386.45 oltre interessi al 2,5% dal 19 maggio 2012, di fr. 1'420.85 per interessi aggiornati sino al 18 maggio 2012, di fr. 30.quale tassa di diffida, oltre alle spese esecutive, da cui dedurre fr. 165.60 quale acconto versato al creditore in data 19 maggio 2012;
istanza accolta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con decisione del 12 settembre 2102 (inc. SO.2012.815);
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 23/24.5.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 10'386.45 oltre interessi al 2,50 dal 19 maggio 2012, di fr. 1'420.85 per interessi aggiornati sino al 18 maggio 2012 e di fr. 30.- quale tassa di diffida (da cui dedurre fr. 165.60 quale acconto versato al creditore in data 19 maggio 2012), oltre alle spese esecutive, indicando quale titolo del credito l’imposta cantonale 2007 (capitale, più interessi, più tassa di diffida);
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 27 luglio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona per l’importo di fr. 10'220.85 più interessi e spese;
che l’istante, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla decisione di tassazione 26 gennaio 2011 relativa all’imposta cantonale (IC) 2007, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, che ha stabilito in fr. 10'386.45 la relativa imposta sul reddito a carico del convenuto (doc. B), e sul conteggio all’8 luglio 2012 (doc. C);
che chiamato a esprimersi, con osservazioni del 31 agosto 2012 il convenuto ha chiesto la reiezione dell’istanza asserendo, tra l’altro, che se la documentazione esibita dal procedente costituisce contestualmente e di per sé titolo di rigetto dell’opposizione, l’istante ha però indirettamente riconosciuto di essere debitore nei suoi confronti, ossia ha riconosciuto una sua domanda di indennizzo;
che, in particolare, il convenuto ha allegato la richiesta di risarcimento danni datata 28 agosto 2012, volta all’ottenimento da parte dello CO 1 di un indennizzo cifrato in fr. 9’650'000.- e corrispondente al danno conseguente ai fatti e alle circostanze ivi partitamente illustrate (doc. 1);
che il convenuto ha dipoi osservato di avere ripetutamente segnalato alle autorità fiscali, per iscritto, la sua reale situazione finanziaria, i grossi cambiamenti e stravolgimenti avvenuti nella sua vita professionale, al punto da chiedere tramite il suo fiscalista il condono fiscale, evidenziando gli errori in cui esse erano incorse;
che da anni inabile al lavoro e in cura medica a causa di una grave malattia invalidante, ha soggiunto il convenuto, egli ha inoltrato in tempo utile alle autorità fiscali competenti l’informazione con la quale le rendeva edotte sul fatto che la documentazione in loro possesso non era valida, non attuale e non attendibile a causa di gravi errori e di incomprensioni, da ambo le parti, che si erano verificati al momento della stesura della dichiarazione fiscale, ma senza successo;
che se le stesse autorità fiscali non fossero venute a meno ai loro doveri, ossia avessero compiuto d’ufficio quanto necessario, egli non si sarebbe venuto a trovare nella presente situazione, circostanza questa che lo ha costretto a difendersi facendo valere i propri legittimi diritti nell’ambito della presente procedura esecutiva;
che con decisione del 12 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta dal procedente, segnatamente la decisione di tassazione relativa all’imposta cantonale 2007 del 26 gennaio 2011 munita dell’attestazione di crescita in giudicato, con allegato il relativo conteggio, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, circostanza del resto riconosciuta come tale anche dal convenuto;
che per quanto riguarda l’eccezione dell’escusso fondata sulla sua richiesta di indennizzo di cui al doc. 1, ha dipoi rilevato il primo giudice, essa risulta incompatibile con l’art. 125 n. 3 CO, secondo cui non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici;
che dagli atti, egli ha puntualizzato, non emerge infatti che l’istante abbia acconsentito a qualsivoglia compensazione, ipotesi questa del resto inverosimile alla luce del fatto che il creditore ha inoltrato l’istanza qui in esame;
che, in secondo luogo, sempre secondo il primo giudice, quale prova dell’estinzione del debito mediante compensazione nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, valgono unicamente documenti con i quali sarebbe possibile chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che, nella fattispecie, ha rilevato il giudice, si cercherebbe invano nell’incarto un simile documento, atteso che eventuale ulteriore documentazione avrebbe potuto e dovuto essere prodotta - se del caso – con le osservazioni all’istanza;
che, per finire, ha concluso il Pretore, non avendo il convenuto reso verosimile le proprie censure, l’istanza deve essere accolta;
che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 20 settembre 2012, obiettando, in particolare, che egli non ha mai riconosciuto il credito posto in esecuzione, che egli non ha mai affermato, detto, lasciato intendere di avere riconosciuto una qualsiasi esecuzione diretta di prestazione in relazione al presunto credito rivendicato impropriamente dal procedente, che le presunte prestazioni in oggetto non son dovute, né riconosciute e neppure esigibili, che la documentazione prodotta non costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, facendo impropriamente riferimento, forzandone il significato e il senso, alle sue osservazioni all’istanza, pag.1;
che, secondo l’insorgente, non si è tenuto conto di quanto riconosciuto dall’istante, come segnalato e indicato al Pretore, unitamente alla richiesta di essere sentito in udienza, occasione durante la quale egli avrebbe potuto fornire e sostanziare le proprie affermazioni, questione questa sorvolata dal primo giudice, che gli ha persino rimproverato di essere all’origine della lacuna;
che, sempre secondo il reclamante, il Pretore non si è attivato per verificare negli atti dell’incarto la bontà delle sue indicazioni, per tacere del fatto che lo stesso giudice si è limitato a ritenere le eccezioni sollevate inverosimili, trascurando però i fatti, ciò che ha comportato l’emanazione di un giudizio sommario, viziato in partenza, tendenzioso e di parte;
che, in ogni modo, ha puntualizzato il reclamante, lo CO 1 non gli ha ancora risarcito i danni a seguito dell’ingiusto trattamento riservatogli per cinque anni nel contesto __________, conclusasi con un decreto di abbandono, al punto da avere avviato un’azione legale (denuncia al Ministero pubblico) nei confronti della CO 1 a seguito degli abusi e illeciti ai quali egli è stato sottoposto, in particolare, per le azioni calunniose e diffamatorie ai suo danni da parte di alti funzionari della pubblica amministrazione, azioni che sono all’origine del suo crollo psicofisico, sociale, professionale, lavorativo ed economico;
che, ha proseguito il reclamante, è in corso un contenzioso con lo CO 1 a seguito delle ripercussioni economiche e dei danni arrecatigli sul piano materiale, sociale, morale e esistenziale in relazione al perdurare – sull’arco di dieci anni – di comportamenti gravemente lesivi, iniqui e pregiudizie- voli ai suoi danni da parte della pubblica amministrazione;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto.
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione del diritto b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che, secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto qui di rilievo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19 , n. 45 e 46);
che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto, costituito dalla decisione di tassazione relativa all’imposta cantonale 2007 (IC) sul reddito del convenuto, passata in giudicato, esibita dal procedente unitamente al relativo conteggio, circostanza del resto riconosciuta come tale dallo stesso escusso nelle proprie osservazioni all’istanza , pag. 1 (“che la documentazione prodotta dall’istante costituisce contestualmente e di per se stessa titolo di rigetto”);
che mal si comprende pertanto la critica del reclamante rivolta al Pretore di avere forzato il significato e il senso di tale ammissione;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che l’insorgente non si avvale però formalmente di nessuna delle suddette eccezioni, reiterando invece nel sostenere che nulla è dovuto al procedente in quanto egli sarebbe creditore nei confronti dello stesso CO 1, al quale ha rivolto la richiesta risarcitoria di cui al doc. 1;
che tale eccezione è però votata all’insuccesso;
che, anzitutto, come a giusta ragione rilevato dal primo giudice, di regola non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore, tra l’altro, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico (art. 125 n. 3 CO), segnatamente i crediti per le imposte (sull’argomento v. BSK OR-W. Peter, art. 120-126, art. 125 N. 12);
che già per questa considerazione, il reclamo – che peraltro ha sorvolato l’argomento andrebbe respinto;
che, nella fattispecie, invano si cercherebbe dipoi negli atti di causa un solo indizio che consenta di ritenere che il procedente abbia acconsentito a rinunciare all’incasso del proprio credito in relazione al contenzioso sorto a seguito della richiesta di indennizzo di cui al doc. 1 (peraltro datata 28 agosto 2012, ovvero successivamente alla notifica del relativo precetto esecutivo e all’introduzione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione), rispettivamente che consenta di ritenere che lo stesso procedente sia venuto incontro all’escusso dichiarandosi per lo meno disponibile a sospendere la procedura di incasso del proprio credito in vista del chiarimento dei fatti sui quali l’insorgente ha ritenuto di fondare la propria pretesa;
che, in ogni modo, la produzione della sola richiesta risarcitoria di cui al doc. 1 , non accompagnata dall’esibizione di documentazione più rilevante, ossia attestante la verosimiglianza delle affermazioni e conclusioni ivi esposte, non basta ancora – tenuto conto dei limiti insiti nella procedura sommaria di rigetto (definitivo) dell’opposizione – per ritenere ipso facto il credito posto in esecuzione estinto per compensazione, l’allegato prodotto dal convenuto (doc. 1) costituendo a ben vedere una mera successione di affermazioni di parte, non supportate da riscontri oggettivi;
che al riguardo non giova al reclamante fare carico al Pretore di non avergli dato l’opportunità di meglio integrare la proprie affermazioni con l’ausilio, ove ciò si fosse reso necessario, di ulteriori mezzi di prova, segnatamente di ulteriori documenti, dandosene il caso nel corso di un’udienza (peraltro nemmeno espressamente richiesta, il convenuto essendosi solo limitato a dichiarare la propria disponibilità a un incontro, rispettivamente a un colloquio; v. osservazioni all’istanza, pag. 3);
che, infatti, il diritto al contradditorio è stato garantito al convenuto con l’assegnazione di un congruo termine per presentare osservazioni all’istanza, in conformità con quanto previsto dall’art. 253 CPC, termine che il primo giudice non era tenuto a prorogare qualora egli avesse ritenuto insufficiente la documentazione difensiva prodotta, così da consentire un dilazionamento della procedura esecutiva per tenere in debita considerazione i problemi di salute che lo stesso escusso ha esposto alla pag. 3 delle proprie osservazioni (senza peraltro allegare alcuna prova a loro sostegno);
che la procedura di rigetto dell’opposizione non può infatti essere spezzettata in varie fasi a dipendenza della rilevanza di volta in volta accordata alla documentazione prodotta dal debitore a sostengo dei motivi posti a fondamento dell’opposizione al precetto esecutivo;
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo proposto invero senza forza argomentativa;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 180.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'220.85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).