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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.2012 14.2012.14

7 febbraio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,287 parole·~6 min·4

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo tardivo

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.14

Lugano 7 febbraio 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 4 ottobre 2011 presentata da

CO 1rappresentato dall’__________

  contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 19 luglio 2011 per il pagamento di fr. 130.- oltre interessi e spese;

istanza accolta con decisione del 29 novembre/19-29 dicembre 2011 dal Giudice di pace del circolo di Agno (incarto n. 220/2011);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 18 gennaio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 6/9.7.2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 130.oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito il decreto di multa 23/10/2009 nr. 30197 del Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio giuridico della circolazione;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 29 novembre 2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Agno;

                                         che con decisione del 15 febbraio 2011 (inc. n. 03/2011) il Giudice di pace del circolo di Agno ha respinto l’istanza, tutelando l’eccezione del convenuto secondo cui egli non avrebbe mai ricevuto la decisione di multa (conseguente al fatto di avere circolato, il 22 giugno 2009, con la propria automobile impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo  “mani libere”; art. 31 cpv. 1 e 90 LCstr; art. 3 cpv. 1 ONC) oggetto della procedura esecutiva in rassegna;

                                         che con procetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, lo Stato del Canton Ticino ha di nuovo escusso il convenuto per il medesimo credito;

                                         che di fronte all’opposizione dell’escusso, con istanza del 4 ottobre 2011 il procedente ne ha di nuovo chiesto il rigetto definitivo allo stesso Giudice di pace, allegando – tra l’altro - la prova dell’avvenuta notifica al convenuto del decreto di multa;

                                         che con ordinanza del 25 ottobre 2011 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

                                         che con scritto dell’8 novembre 2011 l’escusso ha manifestato il proprio stupore nell’apprendere che lo CO 1 si sia attivato con una seconda istanza di rigetto dell’opposizione nonostante quanto decretato dalla Giudicatura di pace con decisione del 15 febbraio 2011 (inc. 3/2011),

                                         che con decisione del 29 novembre 2011 - notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. CPC - il Giudice di pace del circolo di Agno ha accolto l’istanza;

                                         che nel contempo egli ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

                                         che con scritto del 7 dicembre 2011 il convenuto ha richiesto al primo giudice la motivazione scritta del proprio giudizio;

                                         che dandovi seguito, il Giudice di pace ha motivato la propria decisione (datandola 19 dicembre 2011, con la precisazione che la stessa è da considerare quale integrazione del giudizio emanato il 29 novembre 2011; cfr. dispositivi n. 1), spiegando che la documentazione esibita dal procedente costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, avendo peraltro il procedente dimostrato che la decisione di multa è stata regolarmente notificata all’escusso per invio raccomandato;

                                         che lo stesso giudice (cfr. dispositivo n. 3 ) ha dipoi avvertito le parti - oltre che del loro diritto ad impugnare la decisione di rigetto alla Camera dei ricorsi civili del Tribunale d’appello (recte: alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello; cfr. art. 48 lett. e cpv. 1 LOG) entro il termine di 10 giorni (dispositivo n. 4) - che l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento di debito al giudice del luogo dell’esecuzione e che se questi omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF);

                                         che con decisione datata 29 dicembre 2011 il giudice di pace - in applicazione dell’art. 334 CPC - ha rettificato, rispettivamente annullato le motivazioni alla base del precedente giudizio, depennando il dispositivo n. 3 relativo alla facoltà per l’escusso di chiedere entro 20 giorni dal rigetto dell’opposizione il disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF e assegnando nel contempo alle parti un nuovo termine per ricorrere contro la decisione di rigetto dell’opposizione all’autorità superiore (dispositivo n 4);

                                         che contro tale decisone il convenuto è insorto con reclamo del 18 gennaio 2012 (data di spedizione del gravame), adombrando tra l’altro la prescrizione della multa;

                                         che l’atto non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni a decorrere dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo è, come già sottolineato, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

                                         che la decisione impugnata - quella che entra qui in considerazione - è stata notificata al convenuto in data 31 dicembre 2011 (cfr. ricerca Track & Trace), motivo per cui il termine per ricorrere, che ha iniziato a decorrere con il 3 gennaio 2012 tenuto conto dell’intimazione della sentenza di primo grado durante le ferie esecutive di cui all’art. 56 n. 2 LEF (cfr. art. 145 cpv. 4 CPC)- è venuto a scadere il 12 gennaio 2011;

                                         che inoltrato il 18 gennaio 2012 (data del timbro di spedizione), il rimedio risulta pertanto tardivo, ciò che ne comporta la sua inammissibilità;

                                         che, in ogni modo, la multa inflitta all’insorgente in data 23 ottobre 2009 per fatti risalenti al 22 giugno 2009, non può ritenersi affatto prescritta (cfr. art. 109 CP- su rinvio dell’art. 102 cpv. 1 LCstr - , che sia per l’azione penale, che per la pena relative a contravvenzioni prevede un termine di prescrizione di tre anni);

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 50.- è posta a carico del reclamante.

                                   3.   Intimazione a:

                                         -     __________;

                                         -     __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 130.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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