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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.10.2012 14.2012.139

24 ottobre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·802 parole·~4 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio del ricorso. Reclamo del convenuto per violazione del suo diritto di essere sentito. Censura infondata, siccome le osservazioni del convenuto non sono state presentate nel termine impartito dal primo giudice

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.139

Lugano 24 ottobre 2012 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti presentata da

RE 1  

contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 11 maggio 2012 per il pagamento di fr. 1'151.50 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo delle Isole con decisione del 7 settembre 2012 ( S 137/2012);

sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 17 settembre 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione del 7 settembre 2012 il Giudice di pace del circolo delle Isole, in accoglimento dell’istanza presentata in data 13 agosto 2012 dalla CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata dalla RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, notificatole in data 11 maggio 2012 per il pagamento di fr. 1'151.50 oltre interessi con riferimento al premio assicurazione di impresa secondo il sollecito del 30 gennaio 2012, polizza no. __________;

                                         che contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 17 settembre 2012, rimproverando al primo giudice di avere a torto ritenuto che essa non ha formulato osservazioni all’istanza entro il termine assegnatole di 15 giorni, avendo essa inoltrato la propria memoria difensiva secondo quanto stabilito nell’ordinanza del 16 agosto 2012, ma ricevuta, per assenza vacanze, ferie giudiziarie, ecc, soltanto il 22 agosto 2012, di modo che la decisione impugnata deve essere annullata;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto.

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza  finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto; b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che, nella fattispecie, è evidente che la reclamante si duole della violazione del suo diritto di essere sentita (cfr. art. 53 cpv. 1 e 253 CPC), per avere il primo giudice statuito senza considerare le osservazioni all’istanza, che essa ha presentato il 7 settembre 2012, ossia quando il termine utile per inoltrarla non era ancora, secondo lei, scaduto;

                                         che la critica si rivela però priva di pregio, poiché il plico raccomandato contenente l’ordinanza 16 agosto 2012 (e spedita lo stesso giorno), con il quale alla parte convenuta è stato assegnato un termine di 15 giorni per presentare osservazioni all’istanza, è stato recapitato allo sportello della posta di __________ in data 18 agosto 2012 (cfr. ricerca Track & Trace), di modo che il termine ultimo per ossequiare a tale ingiunzione, che ha iniziato a decorrere dal 19 agosto 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto a scadere, per effetto dell’art. 142 cpv. 1 CPC, il 3 settembre 2012, ininfluente rimanendo la circostanza che la reclamante abbia - dandosene il caso - preso materialmente conoscenza del contenuto della raccomandata soltanto successivamente, ovvero il 22 agosto 2012, decisiva al riguardo rimanendo per contro la data di ricezione (ossia di ritiro) della relativa spedizione, sulla quale la reclamante sorvola;

                                         che, in ogni modo, anche volendo seguire la versione della reclamante, la sostanza delle cose non muterebbe, dato che se avesse essa ricevuto l’ordinanza d’assegno termine il 22 agosto 2012, il termine di 15 giorni per presentare le osservazioni all’istanza sarebbe venuto a scadere giovedì 6 settembre e non venerdì 7 settembre 2012 (data di spedizione del relativo plico raccomandato);

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 e106 pv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.-- sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

- -. Comunicazione alla Giudicatura di pace delle Isole

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'151.50 non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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