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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.11.2012 14.2012.131

9 novembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,366 parole·~7 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di pagamento. Omissione del giudice di statuire. Rinvio della causa per nuovo giudizio. Spese processuali di reclamo a carico del Cantone per motivi d’equità

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.131

Lugano 9 novembre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 3 febbraio 2012. da

CO 1  

contro

RE 1 rappr. da S__________, amministratore con firma individuale  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano, notificato il 17 maggio 2011 per il pagamento di fr. 3'000.-- oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del Circolo di Vezia con decisione del 21 agosto 2012 (inc. n. 59);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 31 agosto 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano, CO 1 ha escusso la società RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.--, oltre interessi al 5% dal 6 aprile 2012 e spese esecutive, a titolo di “alimenti aprile 2011 non pagati”. Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo sulla base del decreto supercautelare 18 dicembre 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, con cui è stato fatto ordine a RE 1 di trattenere mensilmente dallo stipendio percepito da S__________ fr. 3'000.-- mensili e di versarli sul conto corrente bancario del patrocinatore di CO 1. Con osservazioni del 21 marzo 2012, la convenuta ha evidenziato come S__________, suo amministratore e dipendente nonché marito dell’i­stan­te, aveva effettuato a favore dell’escutente due bonifici di fr. 1'000.-- il 14 aprile 2011 e di fr. 2'000.-- il 12 maggio 2011.

                                  B.   Con decisione 21 agosto 2012, il Giudice di pace del circolo di Vezia ha (senza indicarlo esplicitamente) parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via definitiva “per l’importo di fr. 2’000.--, per gli interessi al 5% dal 6 al 6 aprile 2011 su fr. 2'000.--, dal 6 al 14 aprile su fr. 1'000.-- ed alle spese esecutive”. Il primo giudice ha considerato che il decreto supercautelare 18 dicembre 2009 costituisse un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione ma che la parte istante non aveva contestato il versamento dell’importo di fr. 1'000.--, bensì quello del residuo di fr. 2'000.-- e degli accessori, per i quali non esisterebbe la dimostrazione dell’effettivo accredito, “ritenuto che il pagamento degli alimenti deve avvenire all’inizio di ogni mese e non ad libitum del convenuto”.

                                  C.   Con il reclamo in esame, l’escussa, per il tramite del suo amministratore S__________, ribadisce che il credito posto in esecuzione è stato pagato con versamenti di fr. 1'000.-- il 14 aprile 2011 e di fr. 2'000.-- il 12 maggio 2012 (recte 2011).

                                  D.   Con osservazioni del 3 ottobre 2012, l’istante si è riferita ad uno scritto 22 luglio 2011 della sua patrocinatrice al Procuratore pubblico di Lugano, che aveva già trasmesso al giudice di pace il 9 agosto 2012, in cui viene evidenziato come il pagamento di fr. 1'000.-- sarebbe comunque stato effettuato tardivamente, donde la necessità di promuovere l’esecuzione qui in questione, mentre quello di fr. 2'000.--, effettuato personalmente da S__________ sul conto della moglie senz’alcuna indicazione particolare, sarebbe stato imputato, in virtù dell’art. 87 CO, al debito per alimenti non pagati di cui alla precedente esecuzione n. __________ del 4 aprile 2008.

                                  E.   Con replica spontanea del 10 ottobre 2012, l’escussa ha segnatamente rilevato come l’omessa indicazione, per dimenticanza, del fatto che l’importo di fr. 2'000.-- fosse relativo agli alimenti di aprile 2011 non giustificava l’im­puta­zione a favore di un debito da lui disconosciuto nell’ambito dell’esecuzione n. __________.

considerato in diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 31 agosto, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 25 agosto 2012, il reclamo, che rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), è tempestivo.

                                   2.   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti. In virtù dell'art. 326 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di fatti nuovi o la produzione di nuovi mezzi di prova, fatte salve speciali disposizioni di legge, in particolare in materia di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF).

                                   3.   Non è contestato – né è contestabile – che il decreto supercautelare 18 dicembre 2009 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione per il credito di fr. 3'000.-- relativo agli   alimenti di aprile 2011 né che S__________ ha versato all’escu­tente fr. 1'000.-- il 14 aprile 2011 e fr. 2'000.-- il 12 maggio 2011 (cfr. avvisi di addebito allegati alle osservazioni 21 marzo 2012 dell’escussa). Il fatto che, solitamente, “il pagamento degli alimenti deve avvenire all’inizio di ogni mese e non ad libitum del convenuto” (circostanza che peraltro non risulta esplicitamente dal decreto supercautelare) non consente d’ignorare un pagamento tardivo, il ritardo avendo conseguenze solo per la questione degli interessi e delle spese esecutive. D’altronde, il giudice del rigetto dell’oppo­sizi­o­ne non può delegare alla parte istante la competenza “di limitare la prosecuzione dell’esecuzione ai soli accessori” nell’ipo­te­si in cui il capitale sia stato pagato, ma deve statuire sull’ecce­zi­o­ne di pagamento da essa sollevata (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF). Nella fattispecie, occorre quindi annullare la decisione e rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Non si può infatti considerare la causa matura per il giudizio, perché non risulta né dalla sentenza impugnata né dall’in­car­to della giurisdizione inferiore se le osservazioni 21 marzo 2012 dell’escussa sono state trasmesse alla parte istante né se un termine le è stato eventualmente impartito per presentare un’eventuale replica, e comunque il primo giudice non ha statuito sull’ammissibilità (quale replica o presa di posizione spontanea) dello scritto 9 agosto 2012 dell’istante, indirizzatogli a quanto sembra per “chiarire la sua domanda” concernente gli alimenti di aprile 2011, con il rilievo che la contestazione del pagamento di fr. 2'000.-- fondata sull’art. 87 CO non appare d’acchito insostenibile.

                                   4.   Il reclamo va quindi parzialmente accolto, nel senso dell’annullamento della decisione impugnata e del rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio.

                                         Per motivi d’equità, le spese processuali per il presente giudizio sono poste a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili alle parti che non sono patrocinate e non hanno chiesto un’indennità d’inconvenienza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC). Le spese e le ripetibili di prima sede saranno nuovamente fissate dal primo giudice con la nuova decisione.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80, 81 LEF, 48 e 61 OTLEF nonché 95 segg. e 327 CPC;

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, la decisione 21 agosto 2012 del Giudice di pace del circolo di Vezia (n. 59) è annullata e la causa gli è rinviata per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- già anticipata dal reclamante, è posta a carico della Repubblica e Canton del Ticino. Non si attribuiscono ripetibili né indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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