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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.08.2012 14.2012.111

10 agosto 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,424 parole·~7 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione che condanna l'escusso a risarcire l'importo posto in esecuzione a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF. Eccezione di dilazione respinta

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.111

Lugano 10 agosto 2012 FP/b/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 giugno 2012 presentata dalla

CO 1,  

contro  

RE 1,  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 30 gennaio 2012 per il pagamento di fr. 21'898.45 oltre interessi e spese,

istanza accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 12 luglio 2012 (SO.2012.2463);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 17 luglio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 23/30.1.2012 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 21'898.45 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito: “Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________ __________, come a decisione del 30.06.11, Dilazione non rispettata del 4.10.11”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’’escusso, con istanza del 5 giugno 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, allegando la decisione di risarcimento danni a carico del convenuto per fr. 22'148.45 emanata in data 30 giugno 2012 dall’Istituto delle assicurazioni sociali ex art. 52 LAVS in relazione alla fallita __________, del cui consiglio di amministrazione il soggetto è stato membro dal 24.12.2008 al 29.6.2009 (doc. B), la prova della regolare notifica della decisione (doc. C), l’attestazione della sua crescita in giudicato per mancata opposizione (doc. D), la richiesta di dilazione di pagamento del 21 luglio 2011 inoltrata  dal convenuto a da __________ (doc. E), presidente del Consiglio di amministrazione della società dal 24.12.2008 al 29.6.2009 e amministratore unico della medesima dal 29.6.2009, la decisione (di accoglimento) di dilazione di pagamento del 4 ottobre 2011 (doc. F) e l’estratto conto 4 giugno 2012 con un saldo di fr. 21'898.45 a favore della procedente, sfociato nel citato precetto esecutivo (doc. G);

                                         che con ordinanza del  13 giugno 2012 (art. 253 CPC), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha assegnato al convenuto un termine di venti giorni per presentare le proprie osservazioni;

                                         che con decisone del 12 luglio 2012 lo stesso Pretore, premesso che il convenuto ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine impartitogli per presentare le proprie osservazioni, ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 17 luglio 2012, asserendo anzitutto che avendo ritirato in data 28 giugno 2012 la raccomandata relativa all’ordinanza di assegnazione di un termine di venti giorni per presentare osservazioni all’istanza, in buona fede egli ha ritenuto che tale termine sarebbe scaduto il 18 luglio successivo;

                                         che la decisione impugnata, ha puntualizzato l’insorgente, è però stata emanata il 13 luglio 2012, ovvero prima che tale termine fosse scaduto, il che ha comportato la violazione dl suo diritto di essere sentito;

                                         che in ogni modo, secondo il reclamante, se __________ ha dichiarato, alla CO 1 di volere pagare personalmente l’importo scoperto, ossia un debito suo, è evidente che non può essere più nulla da lui preteso (doc.E);

                                         che con scritto dell’8 agosto 2012 la parte istante ha comunicato che non intende presentare osservazioni al reclamo, proponendo nondimeno la conferma della decisione impugnata;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che nella misura in cui l’insorgente rimprovera il primo giudice di avere violato i suoi diritti di parte, segnatamente il diritto di essere sentito, per avere emanato la decisione impugnata prima della scadenza del temine assegnatogli per presentare osservazioni all’istanza, il reclamo si rivela infondato;

                                         che, infatti, la raccomandata con l’ordinanza 13 giugno 2012 con la quale al convenuto veniva assegnato un termine di venti giorni per presentare le proprie osservazioni, dopo un infruttuoso tentativo di notifica causato dall’errata indicazione del luogo di domicilio del destinatario (__________, anziché __________), è stata (ri)spedita al corretto recapito dell’escusso il 18 giugno 2012, il quale l’ha dipoi presa in consegna il 20 giugno successivo (cfr. ricerca Track & Trace) e non, quindi, il 28 giugno 2012 come asserito nel reclamo;

                                         che di conseguenza il termine di venti giorni per presentare le osservazioni ha così iniziato a decorrere il 21 giugno 2012, per venire a scadenza il 10 luglio successivo, ovvero quando la decisione impugnata ancora non era stata emanata;

                                         che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF, i documenti pubblici esecutivi secondo gli art. 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                         che non vi è dubbio che la decisione 30  giugno 2011 (doc. B)  – passata in giudicato  (doc. D) – con la quale l’Istituto delle assicurazioni sociali ha condannato il convenuto a risarcire fr. 22'148.45 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF, quest’ultimo sino al mese di marzo (acconto), in via solidale con Wolfgang Valentin per analogo periodo ed importo, costituisce senz’altro titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, circostanza come tale del resto non contestata dal reclamante;

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisone esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità  amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l‘emanazione della decisione il debito è stato estinto o che il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che, nella fattispecie, il reclamante non può avvalersi di nessuna delle citate eccezioni, la dilazione accordatagli con decisone del 4 ottobre 2011 (doc. F) per il pagamento dell’importo sfociato nella presente procedura esecutiva, risultando superata dall’invio del conteggio del 4 giugno 2012 di cui al doc. G con un saldo di fr. 21'898.45 conseguente al mancato pagamento delle rate di cui al piano di rientro a suo tempo concordato (doc. F);

                                         che al reclamante, infine, non giova richiamare lo scritto 21 luglio 2011 con il quale, in comune accordo con __________, ha chiesto di dilazionare l’importo di fr. 22'148.45 (che non era in grado di saldare) mediante bollettini di versamento di fr. 500.- , pagabili mensilmente dallo stesso __________, con preghiera di inviare gli stessi bollettini a quest’ultimo (cfr. doc. E, sottoscritto da entrambi i soggetti);

                                         che non vi é chi non veda che tale iniziativa non abbia affatto comportato la liberazione del reclamante dal pagamento dell’importo posto in esecuzione conseguente alla decisione di cui al doc. B e al mancato rispetto del piano di rientro mediante pagamento rateale, per tacere del fatto che – come visto – il risarcimento danni è stato posto a carico di entrambi i soggetti in via solidale;

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

                                         che la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio seguono la soccombenza del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTEF e 106 cp. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

1.        Il reclamo è respinto.

2.    La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 330.- sono poste a carico del  reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

– –  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 21'898.45, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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