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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.09.2012 14.2012.110

20 settembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,122 parole·~16 min·3

Riassunto

Contratto di locazione/nolo. La verifica dei parametri di calcolo deve poter essere effettuata in modo semplice. Oneri processuali

Testo integrale

Incarto n. 14.2012.110

Lugano 20 settembre 2012 B/fp/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 27 febbraio 2012 da

RE 1 patrocinata dall’avv. PA 1  

contro  

CO 1 patrocinata dall’avv. PA 2  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 16/17 febbraio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con decisione 2 luglio 2012 (SO.2012.146) ha così deciso:

“1.  L’istanza 27 febbraio 2012 di RE 1 è respinta.

 2.  La tassa di giustizia in fr. 3'500.-- e le spese vengono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili.

 3.  Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

16 luglio 2012 postula l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 248'429.13

e la riduzione della tassa di giustizia a fr. 1'000.--, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni di controparte;

ritenuto

in fatto:

A.     Con precetto esecutivo n. __________ del 16/17 febbraio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 260'249.64 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2011 e fr. 228'553.50 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2011, indicando quale titolo di credito: “Fatture non pagate per la locazione del materiale per un totale di EURO 210'302.75 e fatture non pagate per le spese di recupero del materiale locato per un totale di EURO 184'689.34.”

Al precetto esecutivo l’escussa ha interposto tempestiva opposizione.

B.    In precedenza, ovvero il 27 aprile 1995 RE 1, quale locatrice, e CO 1, già CO 1, ora CO 1, quale locataria, hanno concluso un contratto relativo alla locazione di materiale di trasporto combinato (doc. T), che prevedeva per la locatrice una remunerazione forfettaria mensile o giornaliera per la messa a disposizione del materiale oltre ad una remunerazione complementare coprente le prestazioni accessorie richieste alla locatrice in supplemento delle disposizioni del contratto, ritenuto che l’importo forfettario mensile o giornaliero era definito dagli allegati annessi al contratto (doc. T, punto 7.1). Il contratto prevedeva inoltre una clausola secondo la quale la locatrice avrebbe potuto rescinderlo immediatamente nel caso in cui la locataria si fosse trovata in ritardo con il pagamento di quanto stipulato, previa messa in mora per lettera raccomandata (doc. 7, punto 9.1). Negli anni successivi le parti hanno sottoscritto diversi allegati al predetto contratto, che prevedevano in particolare disposizioni relative alla remunerazione spettante alla locatrice per i diversi tipi di materiale messi a disposizione della locataria (doc. V-QQ). Il 16 gennaio 2006 le parti hanno sottoscritto un ulteriore contratto di locazione di materiale di trasporto, che prevedeva condizioni generali identiche a quelle predette (doc. B). Pure questo contratto è stato completato con diversi allegati che prevedevano specifiche clausole relative alla remunerazione spettante alla locatrice (doc. RR-UU). Con due scritti raccomandati del 25 novembre 2010 e 1. febbraio 2011 RE 1 ha chiesto alla convenuta il pagamento di diverse fatture scoperte, mettendola in mora per il pagamento dello scoperto e riservandosi la facoltà di rescissione immediata dal contratto (doc. C e D). Con lettera raccomandata del 5 aprile 2011 la procedente ha rescisso il contratto, chiedendo la restituzione del materiale e il pagamento di tutte le fatture ancora scoperte (doc. F). Con scritto e-mail del 21 aprile 2011 __________, presidente di CO 1, ha promesso il pagamento di fr. 50'000.-- entro la prima settimana del mese di maggio successivo (doc. E).

C.    Con istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 LEF) del 27 febbraio 2012, RE 1 ha postulato, in via principale, la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 260'249.64 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2011 e dell’importo di fr. 228'553.50 oltre interessi al 5 % dal 15 novembre 2011, con contestuale rigetto definitivo dell’opposizone al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona (v. sub A), e in via subordinata il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al menzionato precetto esecutivo.

D.    All’udienza di contraddittorio del 19 aprile 2012 la procedente ha confermato la sua istanza, mentre la convenuta in risposta ha sostanzialmente negato che l’insieme dei documenti presentati da controparte potevano costituire un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

Con la replica e la duplica (scritte) del 27 aprile, rispettivamente del 14 maggio 2012, le parti si sono riconfermate nelle loro argomentazioni, mentre nell’ambito dell’udienza di discussione del 18 giugno 2012 l’istante ha desistito per quanto riguarda la sua domanda di giudizio principale, limitandosi a chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo di fr. 260'249.64 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2011. Nel prenderne atto senza sollevare obiezioni, la convenuta ha proposto la reieizone dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, chiedendo nel contempo la rifusione di ripetibili per la desistenza dalla domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

                                  E.   Con decisione del 2 luglio 2012 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza ritenendo che il contratto di locazione, le fatture, l’ordinanza del Tribunale di __________ e l’e-mail del 21 aprile 2011 di __________, presidente di CO 1, non costituivano valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Secondo il primo giudice i contratti di locazione (doc. B e T), in relazione al corrispettivo spettante alla locatrice, si limitavano a rinviare agli allegati. Questi documenti, oltre ad avere subito diverse modifiche ed integrazioni negli anni, prevedevano un prezzo unitario, del quale tuttavia non era possibile trovare una corrispondenza nelle fatture prodotte agli atti dalla procedente. Il Pretore ha dipoi rilevato che RE 1 non ha speso una sola parola per spiegare come le fatture siano state allestite, in particolare quale dei numerosi importi unitari riportati nei diversi allegati contrattuali sia stato utilizzato per giungere all’importo richiesto, tanto che l’istanza è apparsa allo stesso giudice    carente di motivazione. In tali circostanze è stato pertanto ritenuto impossibile, pur volendo analizzare in modo combinato contratti e fatture agli atti, determinare una somma di denaro riconosciuta dalla convenuta ai sensi dell’art. 82 cpv.1 LEF.

                                         Considerando il valore di causa ammontante a fr. 488'803.14 e applicabili gli art. 7 e 9 LTG, a scapito dell’OTLEF, la tassa di giustizia, caricata alla parte istante, è stata fissata in fr. 3'500.--.

                                  F.   Con il reclamo la creditrice sostiene che il Pretore ha accertato in modo manifestamente errato i fatti e di conseguenza ha applicato in modo non corretto il diritto. La reclamante rinvia ai due contratti di locazione ed ai rispettivi allegati prodotti, rilevando che dai contratti si evince il suo impegno a mettere a disposizione della locataria il materiale definito negli allegati ai contratti, i quali costituiscono parte integrante degli stessi. Per quanto concerne la remunerazione, i contratti prevedono che la locazione del materiale doveva essere corrisposta mediante il pagamento da parte della conduttrice di un canone forfettario mensile o giornaliero per la messa a disposizione del materiale e di un canone complementare che copriva le prestazioni accessorie supplementari chieste alla locatrice, mentre l’ammontare del canone forfettario mensile o giornaliero è stabilito negli allegati ai contratti, nei quali è pure indicata la quantità del materiale, il tipo e il prezzo unitario. La reclamante sostiene che poco importa spiegare quale prezzo unitario sia stato utilizzato per l’allestimento delle fatture e come si sia giunti agli importi totali ivi indicati. Infatti, spiega l’istante, la convenuta ha sempre accettato i parametri di calcolo utilizzati e pertanto, indirettamente, ha pure accettato gli importi risultanti dalla moltiplicazione di questi parametri. La reclamante ammette che non tutti gli allegati sono statti sottoscritti dalla convenuta, ma essendo questi parte integrante dei contratti, i quali sono sempre stati firmati dall’escussa, l’insieme di documenti è da considerarsi valido riconoscimento di debito almeno per l’importo di fr. 248'429.13 (Euro 200'750.83), importo che comprende le fatture prodotte con il plico doc. O, tranne quelle concernenti le spese di riparazione pari a Euro 9'551.92, per le quali non è possibile stabilire dai documenti prodotti un loro prezzo unitario. In merito alla tassa di giustizia fissata in prima sede la reclamante ammette di avere desistito in merito alla domanda principale. Secondo l’art. 48 OTLEF la tassa di giustizia, per il valore di causa indicato in prima istanza, non può tuttavia  superare fr. 1'000.--, gli art. 7 e 9 LGT non essendo applicabili nella fattispecie.   

                                  G.   Delle osservazioni della convenuta si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto.

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

                                         reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

                                         Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                                   5.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

                                         Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).

                                         L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). 

                                         La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).

                                         Un contratto di locazione o di nolo sottoscritto dal locatario può costituire riconoscimento di debito per i canoni scaduti e per i costi accessori determinati (Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82).

                                   6.   Con il reclamo RE 1 ha prodotto alcune fatture del plico doc. O (doc. BBB), un estratto del Registro di commercio (doc. CCC), l’allegato n. 2, già prodotto con il contratto doc. B (doc. DDD), l’allegato n. 1 con condizioni generali del contratto (doc. EEE) e una fattura del 25 luglio 2007 (doc. FFF). Questi documenti vanno estromessi dall’incarto, poiché inammissibili ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC, che vieta la presentazione di nuove conclusioni, l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.

7.L’istante ha prodotto due contratti di locazione di materiale per il trasporto combinato del 27 aprile 1995 rispettivamente del 16 gennaio 2006 (doc. T e B), nei quali al punto 7.1 è prevista una remunerazione forfettaria mensile o giornaliera per la messa a disposizione del materiale e una remunerazione complementare per le prestazioni accessorie chieste alla locatrice. Secondo il predetto punto la remunerazione era da definire nell’allegato corrispondente al relativo contratto. Con il contratto del 27 aprile 1995 sono stati prodotti 17 allegati (doc. da V a QQ), alcuni dei quali in sostituzione di altri e con il contratto del 16 gennaio 2006 sono stati presentati 4 allegati (doc. da RR a UU). Gli allegati contengono indicazioni circa la locazione mensile, in alcuni è fissata sia la locazione giornaliera che mensile a seconda del tipo di materiale locato. In merito a quest’ultimo dall’annesso n. 1 del contratto del 16 gennaio 2006 si evince che sono stati noleggiati 40 container (doc. B). Con la replica la creditrice ha spiegato che altri 51 contanier sono stati locati in parte prima della sottoscrizione del contratto del 16 gennaio 2006 (doc. da V a QQ) ed in parte successivamente (doc. da RR a UU), producendo una lista che riassume i quantitativi del materiale locato (doc. U). Secondo la procedente l’importo preteso avrebbe dovuto essere deducibile dai predetti documenti così come da un plico di 42 fatture (doc. O). Orbene in prima sede la reclamante non si è degnata di presentare almeno un elenco dei prezzi unitari mensili fissati nei numerosi allegati per ciascuno dei singoli tipi di materiale, pretendendo che il Pretore si assumesse il compito di evincere questi elementi di calcolo da 21 allegati che negli anni hanno subito modifiche ed integrazioni. Che con il reclamo l’istante abbia fornito un elenco dei prezzi unitari dei singoli tipi di materiale (cfr. reclamo punto 25 pag. 9), peraltro contrariamente al citato divieto dell’art. 326 cpv. 1 CPC di presentare nuovi fatti, nulla cambia alla fattispecie, atteso che da varie fatture risultano importi che non corrispondono ai prezzi unitari fissati negli allegati e che le fatture da verificare sono ben 42, il che avrebbe comportato una lunga e approfondita indagine di natura contabile da parte del primo giudice, mentre nella procedura sommaria la verifica dei parametri di calcolo deve potere essere effettuata in modo semplice. Infatti, nell’ambito della procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, la documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione. Alla reclamante va poi ricordato che il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso solo in presenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF e che la precedente accettazione di parametri di calcolo utilizzati dalla reclamante così come il fatto che precedenti fatture siano rimaste incontestate non comporta automaticamente il rigetto provvisorio dell’opposizione se, nel caso concreto, manca un valido riconoscimento di debito. Come correttamente argomentato dal Pretore la documentazione agli atti non permette di determinare una somma di denaro riconosciuta dalla debitrice, per cui l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata correttamente respinta.  

8.Per quanto riguarda gli oneri processuali di prima sede, pure oggetto di reclamo, applicabile nella fattispecie è senz’altro l’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF). Ritenuto che il valore litigioso dell’istanza presentata dalla reclamante in prima sede ammontava a fr. 488'803.14, poi ridotta a fr. 260'249.64, con la sua reiezione, la reclamante è divenuta integralmente soccombente. Secondo l’art. 48 OTLEF per un valore litigioso tra fr. 100'000.-- e fr. 1'000'000.-- la tassa di giustizia va fissata tra fr. 70.-- e fr. 1'000.--, per cui in prima sede va ridotta, come postulato dalla reclamante, a fr. 1'000.--. Certo, la parte istante ha lasciato cadere la richiesta condannatoria, con contestuale richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo, ovvero ha desistito dall’azione principale, per lasciare posto alla sola domanda subordinata, ossia alla richiesta di rigetto provvisorio dell’opposizione al relativo precetto esecutivo. La desistenza dal petitum principale doveva però imporre al primo giudice ben altra soluzione, ovvero la formalizzazione dell’atto di desistenza con lo stralcio dell’azione principale, seguita dal relativo dispositivo sugli oneri processuali e sulle ripetibili (per tacere del fatto che ci si potrebbe finanche chiedere se di fronte a due domande di natura così diversa, ossia ex art. 257 CPC la prima ed ex art. 82 LEF la seconda, il Pretore non avrebbe dovuto fare ordine subito, assegnando alla procedente un termine per comunicare a quali delle due domande essa intendeva far capo); cosa che egli non ha però fatto, optando invece per una curiosa soluzione globale, ossia inserendo nel (solo) dispositivo relativo alla reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione tutti gli oneri processuali - sia quelli riferiti all’azione principale, sia quelli riferiti all’azione subordinata - in applicazione della LTG a scapito della OTLEF (decisione impugnata, pag. 5). In questo modo egli ha però trascurato che oggetto del dispositivo sulle spese poteva essere soltanto la tassa (unitamente alle spese ) relativa alla domanda subordinata, oggetto per l’appunto del dispositivo n. 1 che precede (reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e solo quella). Su questo punto il reclamo si rivela perciò fondato. Il che non comporta però una modifica dell’ammontare delle ripetibili (fr. 6’000.-) accordate in prima sede, vista l’assenza di un’impugnativa al riguardo.  

9.Ne discende pertanto il parziale accoglimento - ossia limitatamente all’ammontate della tassa di giustizia e delle spese di prima sede - del reclamo.

                                         Tassa di giustizia, spese processuali e ripetibili relative al presente giudizio seguono la pressoché totale soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione del 2 luglio 2012 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (SO.2012.146) è così riformato:

                                   “2.    La tassa di giustizia in fr. 1'000.-- e le spese vengono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 6'000.- per ripetibili.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 800.--, già anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 2’000.-- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 248'429.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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