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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.06.2011 14.2011.93

24 giugno 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,316 parole·~7 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Documenti e argomenti presentati per la prima volta con il reclamo. Inammissibilità

Testo integrale

Incarto n. 14.2011.93

Lugano 24 giugno 2011 FP/ec/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione fallimenti dipendente da istanza 29 marzo 2011 presentata da

                                         CO 1, __________

                                         contro

                                         RE 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato  in data 24 marzo 2011 per la somma di fr. 3'820.00 oltre interessi e spese,

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo delle __________, con sentenza del 7 giugno 2011 (recte: 12 maggio 2011), ha così deciso (S.29/__________):

“1.    L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via provvisoria per fr. 3'820.- oltre interessi al 5% dal 24.07.10 e fr. 70.00 di spese esecutive e fr. 20.00 spese di notifica PE.

 2.    La tassa di giustizia di fr. 200.00 anticipata dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 40.00 di indennità.

 3.    Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seg. CPC).

4.      omissis.”

Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 14 giugno 2011 chiede la reiezione dell’istanza.

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 2.2/24.3.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 3'820.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Contratto di iscrizione __________ a favore di E__________ M__________. Mancato pagamento delle rette scolastiche”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 29 marzo 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio, allegando – oltre alla copia del precetto esecutivo (doc. B) – il contratto di iscrizione di E__________ M__________ (da essa sottoscritto in data 7 gennaio 2010 unitamente al convenuto quale rappresentante/garante) per un corso di italiano intensivo e commercio-gestione d’impresa dal 7 gennaio al 23 dicembre 2010 dal costo complessivo di fr. 4'182.-, da pagare in sei rate di fr. 697.00 cadauna (doc. C), la dichiarazione di garanzia rilasciata in data 8 gennaio 2010 dal convenuto all’Ufficio regionale degli stranieri, nella quale ha dichiarato di assumersi tutti i costi relativi al soggiorno in Svizzera (quindi anche quelli scolastici) di E__________ M__________ (doc. E) e la contemporanea dichiarazione della stessa partecipante al corso all’Ufficio regionale degli stranieri indicante il convenuto quale suo rappresentante legale/garante (doc. D);

                                         che con ordinanza del 12 aprile 2011 il Giudice di pace del circolo delle __________, richiamato l’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

                                         che il convenuto è però rimasto silente;

                                         che il 12 maggio 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza, notificando tuttavia alle parti i soli dispositivi, con l’avvertenza che le stesse potranno nondimeno chiedere entro 10 giorni la motivazione scritta del giudizio, cosa che il convenuto ha fatto con scritto 20 maggio 2011;

                                         che il 7 giugno 2011 il primo giudice ha provveduto a motivare la sua sentenza;

                                         che egli ha spiegato che la documentazione prodotta dalla parte istante costituisce riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio giusta l’art. 82 LEF;

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14 giugno 2011, allegando la ricevuta 7 gennaio 2010 attestante – a suo modo di vedere – l’avvenuto pagamento del credito posto in esecuzione direttamente presso la CO 1, e obiettando che il pagamento, come da contratto, prevedeva la frequentazione della scuola fino alla fine di dicembre, cosa che non è però avvenuta, per cui egli ha per finire pagato una prestazione non ricevuta;

                                         che, secondo il reclamante, è pure stato versato tramite il conto corrente postale una somma di fr. 500.- (pensando che si trattasse dell’iscrizione all’esame per l’ottenimento della licenza in lingue C1), che doveva essere anticipato il mese di maggio, come rilevabile anche dalla ricevuta allegata al reclamo, pagamento che per svista è stato però eseguito soltanto nel mese di luglio;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di una impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine dell’inoltro del reclamo – da presentare alla Camera di esecuzione e fallimenti e non alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) - è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non di 30 giorni, come erroneamente indicato dal giudice di pace nel dispositivo n. 3 della sentenza;

                                         che dall’errata indicazione del termine per presentare reclamo la parte convenuta non ha comunque patito pregiudizio, avendo essa inoltrato il gravame il 14 giugno 2011, ossia entro il termine di dieci giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC;

                                         che al giudice di pace va inoltre ricordato che la comunicazione, su istanza di parte (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), della motivazione scritta della decisione notificata in un primo momento alle parti nei suoi soli dispositivi (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC), non incide sulla data del relativo giudizio, che rimane perciò sempre quella indicata originariamente, ossia - nel caso  in esame - il 12 maggio 2011;

                                         che la data menzionata nella sentenza impugnata (7 giugno 2011) va perciò interpretata in questo senso;

                                         che la questione rimane comunque senza conseguenze, il reclamo sfuggendo a disamina in quanto fondato su documenti (v. ricevuta annessa al gravame), rispettivamente su argomenti  (preteso pagamento della somma posta in esecuzione, eccezione di mancato adempimento del contratto da parte della creditrice, che avrebbe così ottenuto una prestazione nemmeno dovuta, versamento per svista della somma di fr. 500.- nel mese di luglio, anziché nel mese di maggio, per l’iscrizione all’esame) presentati per la prima volta con il gravame e, quindi, irritualmente, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo nella procedura di reclamo né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio, l’insorgente non contestando del resto, e a giusta ragione, che la documentazione agli atti costituisce di per sé riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e, pertanto, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna in relazione al credito ivi cifrato e, come tale, rimasto incontestato davanti al primo giudice;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLE e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è patrocinato da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

per questi motivi,

richiamati gli art. 319 segg. CPC

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RE 1, __________;

                                         - CO 1, __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'820.00, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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