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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.05.2011 14.2011.70

13 maggio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,308 parole·~7 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione. Assegnazione di un termine per presentare osservazioni sull'istanza. Proroga del termine fino alla fine delle ferie pasquali. Statuizione prima della scadenza del termine. Annullamento della sentenza

Testo integrale

Incarto n. 14.2011.70

Lugano 13 maggio 2011 FP/fb/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 1° aprile 2011 presentata da

                                         CO 1

                                         rappresentata RA 2, __________

                                         contro

RE 1, __________

composta da __________, __________ e da __________, nata __________, __________ 

                                         rappresentata da RA 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 23 ottobre 2010 per le somme di fr. 5’064.40 oltre interessi e di fr. 106.35, più spese esecutive;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza del 20 aprile 2011 (inc. n. S. __________) ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva per fr. 177.25 + interessi e spese.

 2.  Le spese per questo giudizio in fr. 80.00 da anticipare dalla parte istante vanno a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 20.00 di indennità.

3. e 4. omissis”.  

Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 2 maggio 2011 ne chiede l’annullamento;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 20.9./23.10.2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ la CO 1 ha escusso la RE 1 per le somme di fr. 5’064.40 oltre interessi e fr. 106.35 di interessi, più spese esecutive, indicando quale titolo di credito l’imposta federale diretta 2006 (doc. A);

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 1° aprile 2011 limitatamente alla somma di fr. 177.25 a titolo di interesse sull’imposta federale diretta 2006, oltre a fr. 70.- per spese esecutive;

                                         che l’istante ha fondato la propria domanda sulla decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio dell’11 novembre 2009, che ha stabilito in complessivi fr. 5'064.40 il totale dell’imposta federale diretta 2006 a carico di M__________ F__________, ora eredi (doc. E), e sul conteggio 8.2.2011, da cui risulta uno scoperto  di fr. 177.25 a titolo di interessi di ritardo sull’imposta dovuta (doc. D);

                                         che con ordinanza del 5 aprile il Giudice di pace del circolo di __________, richiamato l’art. 245 cpv. 2 CPC (recte: art. 253 CPC), ha assegnato alla convenuta, segnatamente alla rappresentante della successione, un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

                                         che con sentenza del 20 aprile 2011 il Giudice di pace, premesso che la convenuta non ha dato seguito all’assegno termine di cui sopra, rimanendo silente, ha accolto l’istanza, la documentazione in atti, segnatamente la tassazione intimata e passata in giudicato, essendo da parificare a sentenza esecutiva ex art. 80 e 81 LEF;

                                         che contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 2 maggio 2011, asserendo che l’ordinanza 5 aprile 2011, con la quale il Giudice di pace del circolo di __________ le ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, le è stata notificata sabato 9 aprile 2011, di modo che il termine per darvi seguito veniva a scadere la domenica di Pasqua (24 aprile 2011);

                                         che avendo essa inviato le proprie osservazioni alla Giudicatura di pace martedì 26 aprile 2011, come constatabile dal relativo allegato al reclamo, tale termine non era ancora scaduto, motivo per cui la decisione presa dal primo giudice il 20 aprile 2011, prematuramente, va annullata, con conseguente rinvio degli atti allo stesso giudice per nuovo giudizio;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

considerando

in diritto:

                                         che secondo l‘art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a.  l’applicazione errata del diritto;

b.      l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che in virtù dell’art. 253 CPC – applicabile alla fattispecie, trattandosi di una  causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione (art. 251 lett. a CPC) – se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;

                                         che assegnando alla convenuta con ordinanza 5 aprile 2011 un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dall’escutente, il Giudice di pace ha senz’altro operato correttamente;

                                         che, a questo punto, prima di statuire sull’istanza, egli doveva però evidentemente attendere la decorrenza di tale termine, che sarebbe venuto a scadere  non prima del 21 aprile 2011, tenuto conto che la notifica dell’ordinanza/assegnano termine alla rappresentante della convenuta poteva al più presto avvenire il 6 aprile 2011, ossia il giorno successivo alla data in cui la stessa è stata emanata e intimata (5 aprile 2011), dato che il relativo termine iniziava a decorrere solo dal 7 aprile 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC);

                                         che statuendo invece già il 20 aprile 2011, ovvero prima della decorrenza del termine impartito, il Giudice di pace ha perciò agito frettolosamente;

                                         che, del resto, per tacere del fatto che l’ordinanza è stata notificata alla convenuta solo il 9 aprile 2011, per cui le osservazioni potevano a maggior ragione ancora essere inoltrate ben oltre il 20 aprile 2011, il Giudice di pace ha trascurato che il termine da lui assegnato alla convenuta per presentare le osservazioni all’istanza, veniva in ogni modo a scadere durante le ferie esecutive pasquali e, quindi, in virtù dell’art. 63 LEF, il terzo giorno dopo la decorrenza delle medesime, ovvero mercoledì 4 maggio 2011 (cfr. art. 145 cpv. 4 CPC);

                                         che non avendo il primo giudice garantito alla convenuta il diritto di essere sentito previsto dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC,  la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati al Giudice di pace per nuova decisione;

                                         che, per economia di procedura, prima di ristatuire egli non assegnerà però un nuovo termine alla convenuta per presentare le proprie osservazioni sull’istanza, ma acquisirà agli atti le osservazioni datate 23 aprile 2011 – che provvederà a notificare alla controparte - che la stessa convenuta ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo di __________ il 26 aprile 2011, ossia il giorno stesso in cui essa ha ricevuto la sentenza qui impugnata (cfr. reclamo, in ingresso);

                                         che, sempre per economia di procedura, data la manifesta violazione dei diritti di parte della convenuta non altrimenti sanzionabile, la presente decisione è stata presa senza contradditorio, ovvero senza intimare prima il reclamo alla controparte per eventuali osservazioni;

                                         che non essendovi una parte soccombente, alla reclamante non vengono rifuse indennità processuali, segnatamente non vengono assegnate ripetibili (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti nono rinviati al Giudice di pace del circolo di __________ per gli incombenti di cui ai considerandi;

                                   2.   Non si riscuotono spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RA 1, __________, __________,

                                         - RA 2, __________.

                                    Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 177.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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