Incarto n. 14.2011.59
Lugano 18 aprile 2011 FP/sl/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14 febbraio 2011 di
RE 1__________
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione __________, notificato in data 3 febbraio 2011 per il pagamento di fr. 6'036.10 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza del 29 marzo 2011 (SO. 2011.656) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta
2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dall’istante, che con reclamo del 7 aprile 2011 chiede l’accoglimento dell’istanza;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 1/3.2.2011 dell’Ufficio di esecuzione __________, RE 1 ha escusso la ditta CO 1 per l’incasso delle somme di fr. 3'753.55, rispettivamente fr. 2'282.55 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: ”salario novembre 10 + 13a pro rata temporis”;
che interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 14 febbraio 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, asserendo che fra le parti in causa era in vigore un contratto a partire dal 1° luglio 2010, che a partire dal 20 ottobre 2010 egli si trova in malattia, che essendovi 30 giorni di attesa egli deve essere retribuito dal 20 ottobre 2010 al 18 novembre 2010 dal datore di lavoro per fr. 3'753.55 oltre interessi + la 13a pro rata temporis di fr. 2'282.55;
che, in estrema sintesi, l’istante ha fondato la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione sulla notifica di inabilità lavorativa indirizzata alla __________ Assicurazione malattia (doc. B), in relazione con i conteggi di salario allestiti dalla parte convenuta per l’escutente per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre (doc. C, E-H), quest’ultimo con annessi i fogli delle timbrature, e con lo scritto inviato il 24 novembre 2010 alla stessa Cassa malati, con il quale egli le ha chiesto di essere pagato subito, incontrando difficoltà nel percepire lo stipendio dal datore di lavoro (doc. D);
che con ordinanza del 23 febbraio 2011 il Pretore __________, ha impartito alla parte convenuta un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza;
che questo termine è però decorso infruttuosamente;
che con sentenza del 29 marzo 2011 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che la documentazione prodotta dall’istante non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, che consente di rigettare in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo solo di fronte a un sentenza esecutiva o a un atto ad essa parificabile;
che il primo giudice ha dipoi ritenuto che la medesima documentazione non può nemmeno dare luogo alla pronuncia del rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, poiché da nessuno degli prodotti è possibile desumere la volontà dell’escussa di volere pagare la somma richiesta, i conteggi di salario agli atti non potendo costituire riconoscimento di debito in quanto privi della firma della convenuta;
che i conteggi in rassegna, ha puntualizzato il Pretore, avrebbero potuto condurre alla pronuncia del rigetto dell’opposizione solamente se, unitamente ad essi, fosse stato prodotto il contratto di lavoro debitamente sottoscritto dalla convenuta, ciò che non è però avvenuto nella fattispecie;
che contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 7 aprile 2011, allegandovi – a suo dire - “copia del contratto rilasciatomi dalla CO 1, attestante che a far stato dal 07.09.2010 ero alle loro dipendenze” e “tutti i movimenti di conto, atti a dimostrare il mancato versamento di CHF 6'036.10 in mio favore”;
che tale documentazione, ha concluso il procedente, comporta pertanto l’accoglimento dell’istanza;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto dell’opposizione essendo stata inoltrata il 14 febbraio 2011 e la decisone impugnata essendo stata emanata in data 29 marzo 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che, proposto il 7 aprile 2011 a fronte di una sentenza intimata il 29 marzo 2011, il rimedio, dal profilo della tempestività, è senz’altro ricevibile;
che nella misura in cui l’insorgente si propone di nuovo di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo in rassegna, il reclamo è chiaramente destinato all’insuccesso per le pertinenti considerazioni esposte dal primo giudice nella sentenza impugnata, alle quali si rinvia;
che, nella fattispecie, manca infatti un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, che subordina l’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione alla presenza di una decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF) o ad un atto parificabile alle decisioni giudiziarie, come le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF), i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che nella misura in cui lo stesso istante si propone invece di fare pronunciare, al posto del rigetto definitivo, il rigetto provvisorio dell’opposizione, ritenendo di disporre in ogni modo di un credito fondato sopra un riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata (art. 82 cpv. 1 LEF), come rilevabile dalla documentazione prodotta unitamente al reclamo, il rimedio sfugge a disamina e va perciò, al riguardo, dichiarato inammissibile;
che nella procedura di reclamo non sono infatti ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), ipotesi quest’ultima che non entra però in considerazione nel caso in esame;
che la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede - segnatamente la dichiarazione 7 settembre 2010 (e non il contratto di lavoro, come preteso nel reclamo), con la quale la ditta CO 1 ha (solo) attestato che l’istante è alle sue dipendenze dal mese di settembre 2010, e gli estratti conto bancari che dimostrerebbero il mancato versamento a favore del procedente della somma di fr. 6'036.10 - non può essere presa in considerazione e va pertanto estromessa dal fascicolo processuale;
che, comunque sia, la citata dichiarazione della ditta CO 1 prodotta con il reclamo non è di giovamento, dato che con ogni evidenza la stessa non supplisce la mancata produzione del contratto di lavoro debitamente sottoscritto dalle parti, documento che secondo il primo giudice - se esibito - avrebbe potuto condurre, unitamente ai conteggi di salario esibiti dall’istante (sia in prima sede, sia davanti a questa Camera), alla pronuncia del rigetto provvisorio dell’opposizione, ciò che non è però avvenuto nella fattispecie;
che, per il resto, il reclamante non allega altri motivi a sostegno del proprio punto di vista;
che nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto disatteso;
che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità del caso e tenuto conto che il reclamante non ha fatto capo all’assistenza di un avvocato, si prescinde da ogni prelievo;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. Intimazione a:
- RE 1, __________
- CO 1 __________
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'036,10, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).