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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.05.2011 14.2011.57

23 maggio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,291 parole·~11 min·2

Riassunto

Contratto di compravendita quale titolo di rigetto. Corretta consegna della merce

Testo integrale

Incarto n. 14.2011.57

Lugano 23 maggio 2011 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 ottobre 2010 da

CO 1 (patrocinata da PA 2)  

contro

RE 1 (patrocinata da PA 1)  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11/16 giugno 2010 __________ __________ per l’importo di fr. 27'781.80 oltre interessi al 5% dal 25.10.2009;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 30 marzo 2011 ha così deciso:

         “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

         2.    La tassa di giustizia in fr. 250.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.00 a titolo di indennità.”

Sentenza impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo del 5 aprile 2011 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;

preso atto che con osservazioni 21 aprile 2011 la parte istante ha chiesto la reiezione del reclamo, con protesta di tasse, spese e indennità;

richiamato il decreto presidenziale 6 aprile 2011 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________ dell’11/16 giugno 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________ CO 1 ha escussoAP 1 per l’incasso di fr. 27’781.80 oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2009, indicando quale titolo di credito: “Contratto di compravendita”.

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________

                                  B.   La procedente fonda la propria pretesa sul contratto di compravendita n. 421.11.08 M530 del 13 gennaio 2009 (doc. C), mediante il quale CO 1 si è impegnata a fornire aRE 1 delle lastre di granito per la realizzazione di un teatro-auditorium ad __________ (__________) per il prezzo di Euro 268’500.00. In base al contratto e per quanto di rilevanza nella fattispecie, il saldo del prezzo di Euro 26'850.00 doveva essere soluto entro centoventi giorni dalla data di spedizione dell’ultimo lotto di graniti.

                                   C.  Con l’istanza di rigetto dell’opposizione la procedente evidenzia che l’escussa ha interamente saldato le fatture 22 gennaio 2009 (doc. D), 11 febbraio 2009, 25 febbraio 2009 e 17 giugno 2009 (doc. E) riferite alle rate di acconto. Il 25 giugno 2009 essa ha emesso le fatture n. 349 di Euro 6'147.74 e n. 350 di Euro 20'702.26 (doc. F) per l’incasso del saldo del prezzo di vendita di Euro 26'850.00. Questo importo doveva essere versato entro centoventi giorni dall’ultima spedizione, avvenuta il 25 giugno 2009, come risulterebbe dal documento firmato dallo spedizioniere (doc. F). A seguito dei vari solleciti trasmessi alla convenuta (doc. G), essa ha effettuato in data 10 febbraio 2010 un bonifico di Euro 6'850.00 indicando quale causale “Acconto” (doc. H). Il 10 maggio 2010 RE 1 avrebbe scritto alla procedente un e-mail, riconoscendo di essere in debito con il pagamento del dovuto e confermando la propria volontà di adempiere al pagamento non appena in possesso dei mezzi liquidi necessari (doc. M). La procedente rileva che la convenuta mai avrebbe contestato né la consegna della merce né la conformità della stessa a quanto previsto contrattualmente.

                                  D.   All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza sostenendo che gli atti prodotti non costituirebbero riconoscimento di debito, atteso che a parte il contratto di cui al doc. C l’istante non avrebbe prodotto un solo documento sottoscritto dagli aventi firma per RE 1. In particolare non vi sarebbe alcun documento recante una valida firma dell’escussa che attesti l’asserita, ma contestata, consegna della merce da parte dell’istante.

                                  E.   Con sentenza 30 marzo 2011 il Pretore del Distretto di ____________________, ha accolto l’istanza, perché l’insieme della documentazione prodotta, ed in particolare il contratto di cui al doc. C costituirebbe valido riconoscimento di debito. A mente del Pretore l’eccezione secondo cui mancherebbe un documento attestante l’avvenuta consegna della merce apparirebbe irrilevante, atteso che con il pagamento dell’acconto di cui al doc. H la convenuta avrebbe dato atto di aver ricevuto la merce, cosa che del resto in precedenza mai avrebbe contestato.

                                  F.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata RE 1 riproponendo la medesima eccezione sollevata in prima sede. A mente della reclamante il pagamento attestato dal doc. H non potrebbe supplire all’assenza di prove documentali circa l’avvenuta consegna. Inoltre tale ordine di bonifico, oltre a non contenere alcuna indicazione circa la ricezione della merce, non menziona il totale del debito sul quale l’acconto andrebbe imputato.

                                  F.   Delle osservazioni 21 aprile 2011 di CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Premesso che la decisione impugnata risale al 30 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione proposta l’8 ottobre 2010. Ora, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusone davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente, segnatamente – come in concreto avvenuto - la legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (in seguito vLALEF) e, sussidiariamente, in virtù del rinvio disposto dall’art. 25vLALEF, il Codice di procedura civile ticinese allora in vigore (CPC-TI).

                                         Stabilita l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere quale sia invece il diritto applicabile al gravame in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 30 marzo 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto.

                                         Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto il 5 aprile 2011 a fronte di una sentenza emessa in data 30 marzo 2011 (e quindi notificata più avanti), ossia entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (cfr. art. 321 cpv. 2 CPC, trattandosi di procedura sommaria ex art. 251 lett. a CPC), il presente reclamo è pertanto sotto questo profilo ammissibile.  

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

                                   5.   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit.,  p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

                                         In linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

                                   6.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

                                    7.    Un contratto di compravendita firmato costituisce, in linea di massima, titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il prezzo di acquisto indicatovi (Staehelin, op. cit.,  n. 113 ad art. 82), quando la consegna della merce risulta documentata e, nel momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione, quel prezzo era esigibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14 n. 71 I e 72).

                                   8.   Nella fattispecie, con il contratto di compravendita agli atti (doc. C), la parte istante si è impegnata a fornire alla convenuta delle lastre di granito per la realizzazione di un teatro-auditorium ad __________ (__________) per il prezzo di Euro 268’500.00. Sul prezzo di acquisto, la compratrice doveva pagare un acconto del 15% (Euro 40'275.00) entro 7 giorni dalla firma del contratto e un ulteriore acconto del 75% (Euro 201'375.00) entro 7 giorni dalla presentazione delle fatture inerenti le varie forniture di merce. Il saldo del 10% (Euro 26'850.00) doveva essere soluto entro centoventi giorni dalla data di spedizione dell’ultimo lotto di graniti. RE 1 ha pagato tutte le fatture riferite agli acconti per complessivi Euro fr. 241'650.00 mentre ha omesso di pagare le fatture a saldo del 29 giugno 2009 di Euro 6'147.74 rispett. di Euro 20'702.26 (doc. F), versando unicamente e dopo vari solleciti (doc. G), un acconto di Euro 6'850.00 in data 10 febbraio 2010 (doc. H).

                                           Come visto venditrice e acquirente hanno pertanto subordinato l’esigibilità del credito in esecuzione, ossia l’esigibilità del saldo del prezzo della compravendita, alla spedizione dell’ultimo lotto di graniti.

                                         Il Pretore ha ritenuto che la fornitura di questo ultimo lotto è avvenuta regolarmente perché la convenuta mai prima dell’inoltro della procedura esecutiva ha sostenuto di non aver ricevuto la merce. Inoltre il 10 febbraio 2010, ossia successivamente ai vari solleciti richiedenti il versamento del saldo di Euro 26'850.00, RE 1 ha versato un acconto di Euro 6'850.00 in riferimento al contratto di cui al doc. C, cosa che non avrebbe fatto se non avesse ricevuto la merce acquistata. Questo accertamento del Pretore non è suscettibile di attuare il titolo di reclamo di cui all’art. 320 lett. b CPC (accertamento manifestamente errato di un fatto). Non è infatti inconferente dedurre da queste circostanze l’avvenuta corretta consegna della merce, atteso che nell’ipotesi ciò non fosse avvenuto, appare poco credibile che l’escussa non avrebbe mai sollecitato la procedente ad adempiere ai propri impegni contrattuali ma anzi, ciò malgrado, abbia proceduto a versarle un acconto all’infuori degli obblighi che gli imponeva il contratto. Del resto in base al contratto del 13 gennaio 2009 (doc. C n. 2.5), la consegna del materiale era prevista franco stabilimento del venditore, caricato su automezzi e adeguatamente imballato, circostanza in concreto attestata dallo spedizioniere con l’apposizione del proprio timbro e della propria firma su entrambe le fatture del 25 giugno 2009 (doc. F). Le critiche rivolte al primo giudice da parte dell’appellante si rivelano perciò prive di pregio per non dire pretestuose. Il doc. C costituisce pertanto valido riconoscimento di debito per l’importo dedotto in esecuzione con il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________.

                                   9.    Il reclamo va quindi respinto.

                                         Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 106 cpv. 1, 251, 319 cpv. 1, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1  CPC; 3, 61 cpv. 1 OTLEF; 62 cpv. 1 vOTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

2.    La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 380.00 relative alla procedura di reclamo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 500.00 a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________. PA 1, __________;

                                         - PA 2, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 27’781.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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