Incarto n. 14.2011.55
Lugano 20 maggio 2011 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 febbraio 2011 da
CO 1CO 1 __________ patrocinata dall’ PA 2PA 2 __________
contro
RE 1RE 1 __________ patrocinata dall’ PA 1PA 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23 novembre/14 dicembre 2010 dell’UEF di __________;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ con sentenza 21 marzo 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 58'120.20 oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2008.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante e le spese esecutive di fr. 121.--, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.-- a titolo di indennità.”
3./4. Omissis”.
Sentenza impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo 1. aprile 2011 postula
la reiezione dell’istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso atto che con osservazioni 13 maggio 2011 la parte istante ha chiesto la reiezione
del reclamo, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
con decreto 4 aprile 2011 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 23 novembre/14 dicembre 2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 58'120.20 oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 2007, indicando quale titolo di credito: “Prêt de Madame CO 1 en faveur de Madame RE 1 selon reconaissance de dette du 16 décembre 2007. Fr. 58'120.20 = EUR 35'000.-- (au taux de 1 CHF = 0.6022 EUR, le 16 décembre 2007)”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di __________.
B. La procedente fonda la propria pretesa su una dichiarazione, redatta, la prima parte su supporto informatico e la parte finale manualmente, denominata “Riconoscimento di debito”, del seguente tenore (doc. A):
“Io, RE 1, dichiaro di ricevere in prestito dalla Signora CO 1 la somma di Euro 35'000 che mi impegno a restituire alla Signora CO 1. (aggiunta eseguita manualmente) alla fine di gennaio 2008. In fede (firma illeggibile)
RE 1 (firma)
Ginevra, il 16 12 2007”
C. Il 18 febbraio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha assegnato alla parte convenuta un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni.
Con scritto 2 marzo 2011 RE 1 ha chiesto al primo giudice una proroga di 15 giorni per presentare le sue osservazioni. Nel suo scritto la convenuta ha dichiarato di non avere mai ricevuto denaro da CO 1 e ha chiesto la fissazione di “un’udienza di confronto” con l’istante.
Con ordinanza 4 marzo 2011 il Pretore aggiunto ha prorogato il termine assegnato alla convenuta per presentare le sue osservazioni fino al 21 marzo 2011. Il 16 marzo 2011 la busta contenente la proroga del termine per presentare le osservazioni, indirizzata a RE 1, è stato rinviata dalla Posta alla Pretura di __________ l’indicazione “non ritirato” (cfr. ricerca Track & Trace).
D. Con sentenza 21 marzo 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha accolto parzialmente l’istanza, dopo avere preso atto che la convenuta non aveva presentato osservazioni entro i termini assegnati. Il primo giudice ha ritenuto la documentazione prodotta valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, considerato che l’escussa non aveva sollevato nessuna valida eccezione. Gli interessi di mora sono stati riconosciuti tuttavia solo dal 1. febbraio 2008, data entro la quale il prestito avrebbe dovuto essere restituito.
E. Contro tale sentenza, il 1. aprile 2011 RE 1 ha presentato reclamo, lamentando – accanto alle contestazioni dirette contro il merito della sentenza impugnata - l’errata applicazione delle norme di procedura da parte del Pretore aggiunto che, nonostante le abbia prorogato il termine per presentare le osservazioni fino al 21 marzo 2011 non ha rispettato la fine della fase istruttoria ed ha emesso la sentenza già il 21 marzo 2011. Secondo la reclamante, il fatto che una parte non conosca l’esistenza di un provvedimento non esonera il giudice dal rispetto dei termini da lui fissati. La convenuta rileva poi che il primo giudice non si è pronunciato sulla sua richiesta di essere convocata per un’udienza per confrontarsi con l’escutente, il che può essere considerato come una richiesta di interrogatorio formale, circostanza ammissibile secondo l’art. 254 CPC. Essa ha per finire chiesto la reiezione dell’istanza.
F. Con le sue osservazioni del 13 maggio 2011 l’istante ha chiesto al reieizione del reclamo.
Considerato
In diritto:
1. Sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione essendo stata inoltrata l’11 febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 21 marzo 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
2. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione errata del diritto,
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
Nel caso di specie la reclamante lamenta sia l’errata applicazione del diritto materiale, sia l’errata applicazione delle norme di procedura da parte del primo giudice.
Peliminarmente va rilevato che nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), fatte salve speciali diposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), ipotesi quest’ultima che non entra però in considerazione nel caso in esame. Dato tale divieto, ci si deve chiedere se, rispettivamente in quale misura vi è spazio per vagliare il gravame laddove l’insorgente si diffonde sulle questioni di merito di cui al punto IV del gravame, non avendo essa sollevato in prima sede alcunché al riguardo a causa del mancato invio delle osservazioni all’istanza. La questione non ha, per ora, da essere decisa: come meglio si vedrà in appresso, la sentenza impu- nata viene annullata per questioni formali.
Per il divieto dei nova stabilito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede dall’istante con le sue osservazioni al reclamo - segnatamente l’estratto delle dichiarazioni di CO 1 del 17 aprile 2009 alla Polizia di __________, l’estratto delle dichiarazioni di F__________ C__________ del 22 aprile 2009 alla Polizia di __________, l’estratto delle dichiarazioni di F__________ C__________ del 22 aprile 2009 alla Giudice istruttore L__________ C__________, l’estratto della sentenza del Tribunale di Polizia del 23 settembre 2010, la richiesta del 9 maggio 2011 alla Corte di giustizia di __________ e il riconoscimento di debito originale del 16 dicembre 2007 - non può a sua volta essere presa in considerazione e va pertanto estromessa dal fascicolo processuale. Il che rende inammissibili gli argomenti proposti nelle osservazioni con riferimento a tale documentazione.
4. Secondo l’art. 253 CPC, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per iscritto le proprie osservazioni.
Nel caso di specie, con la richiesta di proroga del 2 marzo 2011 per presentare le sue osservazioni, RE 1 ha negato di avere ricevuto denaro da CO 1 ed ha chiesto che venisse fissata “un’udienza di confronto” con quest’ultima. Come visto, con ordinanza del 4 marzo 2011 il Pretore aggiunto ha prorogato il termine per presentare osservazioni all’istanza fino al 21 marzo 2011. Sennonché, Il mancato ritiro del relativo invio raccomandato, che è stato rispedito dalla Posta alla Pretura, dove è giunto il 21 marzo 2011, giorno in cui il primo giudice ha emesso la sentenza, ha impedito alla convenuta di esprimersi, per scritto, sull’istanza di controparte. Nondimeno, secondo l’art. 138 CPC cpv. 3 lett. a CPC la notificazione di un atto giudiziario (segnatamente di un’ordinanza processuale) è considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. Nella fattispecie, tenuto conto che l’impostazione della relativa raccomandata è avvenuta il 7 marzo 2011 e che la stessa è stata avvisata per il ritiro il giorno successivo (8 marzo 2011; cfr. ricerca Track & Trace), la notifica è avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, ovvero martedì 15 marzo 2011 e, quindi, prima del 21 marzo 2011, ultimo giorno utile per presentare le osservazioni all’istanza. Imputet la convenuta perciò alla propria negligenza per avere perso l’occasione concessale dal primo giudice con l’ordinanza di proroga del 4 marzo 2011. La questione a sapere poi se il primo Giudice ha poi agito correttamente, emettendo la sentenza impugnata il giorno stesso della scadenza del termine di proroga – di cui, in ogni modo, l’interessata non ha fatto uso nemmeno all’ultimo momento - può rimanere aperta. Determinante è, come sarà esposto in seguito, che il Pretore aggiunto non si è espresso in merito alla richiesta della convenuta di fissare “un’udienza di confronto”, né nella sua ordinanza di concessione della proroga, né nella sentenza di rigetto.
Orbene, il diritto di essere sentito sussiste anche nella procedura sommaria. Questo diritto è previsto dall’art. 253 CPC. In merito alla conduzione della procedura sommaria la legge si basa solo su principi rudimentali e lascia la conduzione del procedimento nel caso concreto all’apprezzamento del giudice. Ciò permette a quest’ultimo di considerare le circostanze diverse di ogni singolo caso (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 11 ad art. 253 CPC). Per quanto riguarda le osservazioni scritte, quelle dell’art. 253 CPC possono costituire un’alternativa al dibattimento qualora il giudice – in applicazione dell’art. 256 CPC – rinunciasse a tenere udienze e decidesse in base agli atti. Ciò presuppone tuttavia che:
(i) la causa sia matura per il giudizio, ossia non siano stati offerti rispettivamente non siano stati ammessi altri mezzi di prova giusta l’art. 254 cpv. 2 CPC;
(ii) il Codice non imponga la tenuta di un’udienza, così come agli art. 273, 276 cpv. 1, 306 CPC;
(iii) le parti (o una di esse) non si siano prevalse del loro diritto alla tenuta di un’udienza pubblica, dedotto dall’art. 6 n. 1 CEDU e valido per i procedimenti sfocianti sia in una decisione definitiva che provvisoria;
(IV) la fattispecie è sufficientemente chiara da rendere del tutto superfluo l’interpello del giudice in occasione di un’udienza con le parti.
In sintesi, all’interno di questi limiti incombe al giudice l’onere di adottare l’indirizzo processuale più confacente alla singola fattispecie, ritenuto – da un lato – che le osservazioni scritte potrebbero anche cumularsi ad una successiva convocazione dibattimentale e, dall’altro, che la via della forma scritta va adottata con prudenza (CPC Comm., Trezzini, art. 254, pag. 1125/1126).
Nel caso di specie la reclamante aveva chiesto esplicitamente al primo giudice, con la sua richiesta di proroga, di fissare “un’udienza di confronto”, per cui il primo giudice doveva in ogni modo esprimersi in merito a tale richiesta, fissando un termine per il dibattimento oppure motivandone il diniego, al piu tardi nella sentenza impugnata. Ciò in particolare, se si considerano i citati presupposti necessari per decidere di rinunciare ad un’udienza di contraddittorio e a due circostanze, ossia al fatto che la reclamante ha negato di avere ricevuto il denaro e che sul doc. A, redatto in parte su supporto informatico e in parte manualmente, sono state apposte non una bensì due firme diverse. Anzi, ci si può perfino chiedere se con il suo scritto del 2 marzo 2011 la convenuta andasse oltre la semplice richiesta di indire un’udienza di confronto, ossia di contradditorio, ma si proponesse in realtà - come adombrato nel reclamo – di chiedere l’acquisizione di una prova, segnatamente l’interrogatorio da parte del giudice della controparte, se non di entrambe le parti (art. 168 cpv. 1 lett. f e 254 cpv. 2 lett. a e b CPC). In ogni caso, rimane assodato che il Pretore aggiunto non si è determinato in alcun modo in merito alla richiesta della reclamante di fissare (per lo meno) un’udienza di contradditorio, violando in questo modo il suo diritto ad ottenere una decisione (motivata) sulla sua iniziativa del 2 marzo 2011 e, quindi, ledendo nel contempo il suo diritto di essere sentita.
5. Il diritto di essere sentito, le cui esigenze minime sono fissate all’art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 125 I 118 cons. 3; 122 II 469 cons. 4a; 121 III 334 cons. 3c; 120 Ib 383 cons. 3a con rif), alla condizione tuttavia che l’esercizio del diritto di essere sentito sia di natura tale da influire sulla decisione da emanare (cfr. DTF 122 II 469 cons. 4a con rif.; 122 I 53 cons. 4a con rif.). Nel caso di specie l’avvenuta violazione del diritto di essere sentito non può essere sanata davanti a questa Camera. Ne consegue pertanto l’accoglimento del reclamo già sulla base della constatazione della violazione dei diritti di parte della convenuta, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio degli atti alla Pretura – ancorché la reclamante abbia limitato la sua richiesta di giudizio alla reiezione pura e semplice dell’istanza di rigetto dell’opposizione - affinchè provveda a decidere in merito alla richiesta del 2 marzo 2011 della convenuta di fissare un’udienza di contraddittorio nel rispetto dell’art. 253 CPC e, dandosene il caso, ossia nell’ipotesi che fosse stata questa l’intenzione della richiedente, di procedere all’interrogatorio della controparte o di entrambe le parti.
6. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza della parte istante, oppostasi all’accoglimento del reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 253 CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura della Giurisdizione di __________ per gli incombenti di cui ai considerandi.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
- avv. PA 1, __________
- avv. PA 2, __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 58’120.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).