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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.03.2011 14.2011.40

31 marzo 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,013 parole·~5 min·4

Riassunto

Rigetto dell'opposizione. Tassa di giustizia

Testo integrale

Incarto n. 14.2011.40 14.2011.41

Lugano 31 marzo 2011 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli

statuendo sulle cause a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendenti da istanza 4 febbraio 2011 della

                                         CO 1

                                         rappresentata dalla RA 1,__________

                                         contro

                                         __________, __________

tendente da ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 25 gennaio 2011 per il pagamento di fr. 2'364'913.40 oltre interessi e spese,

e da istanza 4 febbraio 2011 della

                                         CO 1, __________

                                         rappresentata dalla RA 1, __________

                                         contro

                                         RE 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuti al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 25 gennaio 2011 per il pagamento di fr. 2'364’913.40 oltre interessi e spese;

sulle quali istanze il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord, con sentenze del 14 marzo 2011 (SO.2001.57 e SO.2011.58) ha così deciso:

    “1.   L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, è respinta in via definitiva.

     2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 10’000.-, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive in fr. 410.- sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte  fr. 100.- a titolo di indennità.

     3.   omissis.”

Sentenze impugnate dai convenuti, che con reclami del 18 marzo 2011 chiedono che le spese e tassa di giustizia di prima sede non superino fr. 250.-;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con sentenze del 14 marzo 2011 il Pretore della Giurisdizione di Mendriso-Nord, accogliendo le istanze presentate il 4 febbraio 2011 dalla CO 1, RA 1, ha respinto in via definitiva le opposizioni interposte da __________ (debitore) e da RE 1 (nella sua qualità di coniuge del debitore) al precetto esecutivo n. __________ intimato loro per il pagamento di fr. 2'364'913.40 (prestazione di garanzie), caricando – tra l’altro – ad ognuno di essi fr. 10'000.- a titolo di spese e di tassa di giustizia;

                                         che con reclami del 18 marzo 2011 sia __________ che RE 1 impugnano il dispositivo sugli oneri processuali, chiedendo che le spese e la tassa di giustizia a carico di ognuno di essi non superino l’importo di fr. 250.-, ritenuto che in virtù dell’art. 48 OTLEF, per un valore litigioso superiore a fr. 1'000'000.- (come nella fattispecie) la tassa per le decisioni emanate nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (art. 251 CPC) varia da fr. 120.- a fr. 2'000.- e che si tratta di una fattispecie semplice;

                                         che con scritto del 22 marzo 2011 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, ricevuta la comunicazione dell’inoltro dei gravami, ha segnalato a questa Camera che per un errore di trascrizione, al punto 2 del rispettivo dispositivo delle sentenze 14 marzo 2011, è stato erroneamente indicato, quale tassa di giustizia, l’importo di fr. 10’000.- anziché fr. 1'000.-;

                                         che, come correttamente rilevato dai reclamanti, l’ammontare della tassa di giustizia nei procedimenti sommari in tema di esecuzione e fallimento, segnatamente di rigetto dell’opposizione, nonostante l’entrata in vigore con il 1° gennaio 2011 del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC), è stabilita, come prima, dalla Ordinanza federale sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF);

                                         che, secondo l‘art. 48 OTLEF, la tassa di giustizia per le decisioni giudiziarie emanate nell’ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 CPC), calcolata in base al valore litigioso, ammonta, per un valore di causa di oltre fr. 1'000’000.-, da fr. 120.- a fr. 2'000.-;

                                         che, nella fattispecie, tenuto conto da una parte del valore litigioso ammontante a fr. 2'364'913.40 e dall’altra della semplicità del caso, che ha comportato per la parte istante la presentazione di due istanze succinte dello stesso contenuto che non hanno richiesto sforzi particolari e che non hanno comportato ulteriori atti istruttori, le parti convenute avendo lasciato trascorrere infruttuosamente il termine loro assegnato per formulare osservazioni scritte alle istanze, si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia di prima sede (comprensiva delle spese) di complessivi fr. 1'500.- (trattandosi della stessa fattispecie), da ripartire in fr. 750.- a carico di ognuno dei convenuti in esito ai due procedimenti esecutivi ;

                                         che entro questi termini i reclami vanno pertanto parzialmente accolti;

                                         che non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per il presente giudizio;

per questi motivi,

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 14 marzo 2011 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (SO.2011.__________) è così riformato:

                                         “2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 750.-, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive in fr. 410.- sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.”

                                   II.   ll reclamo di RE 1 è parzialmente accolto.   Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 14 marzo 2011 del Pretore delle Giurisdizione di Mendrisio-Nord (SO.2011.__________)  così riformato.

                                         “2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 750.-, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive in fr. 410.- sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.- di indennità.”

                                  III.   Non si prelevano spese.

                                 IV.   Intimazione a:

               __________

                                         RE 1, ,

                             RA 1

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'000.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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