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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.01.2012 14.2011.214

11 gennaio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·865 parole·~4 min·3

Riassunto

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Legittimazione a ricorrere

Testo integrale

Incarto n. 14.2011.214

Lugano 11 gennaio 2012 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 24 ottobre 2011 da

RE 1 __________ rappr. da: RA 1 __________  

Contro  

CO 1 __________  

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 12 dicembre 2011 (SO.__________) ha così deciso:

“1.  È pronunciato il fallimento di CO 1, __________, a far tempo dal giorno di lunedì 12 dicembre 2011 alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza impugnata tempestivamente da RE 1 che con atto

13 dicembre 2011 ne postula l’annullamento;

ritenuto

In fatto:

                                         che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio RE 1 ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento di fr. 1'345.-oltre interessi e spese;

                                         che con ordinanza inviata alle parti il 3 novembre 2011 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha fissato al convenuto un termine scadente il 17 novembre 2011 per presentare eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio e qualora entro un termine scadente il 30 novembre 2011 una delle parti non si fosse avvalsa del diritto di essere convocata ad un’udienza (art. 168 LEF), avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza ed agli atti;

                                         che con decisione del 12 dicembre 2011 il Pretore ha dichiarato il fallimento di CO 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00;

                                         che con reclamo del 13 dicembre 2011 RE 1 chiede l’annullamento del fallimento, asserendo di avere avuto l’intenzione di annullare l’udienza qualche giorno prima, “in modo da vedere se fino all’ultimo momento la parte convenuta avrebbe pagato”, ma che la data dell’udienza non le è stata comunicata, come lo prevede imperativamente l’art. 168 LEF e come è sempre avvenuto in precedenza;

                                         che l’atto ricorsuale, intimato per osservazioni alla parte convenuta al recapito di Via __________, __________ (sede della ditta figurante a registro di commercio), è stato rispedito dalla Posta al Tribunale d’appello  con la menzione che il destinatario è irreperibile all’indirizzo citato;

Considerando

In diritto:

                                         che in virtù dell’art. 174 cv. 1 LEF, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore con il 1°gennaio 2011;

                                         che legittimati a ricorrere sono perciò (solo) le parti che hanno partecipato alla procedura di prima sede, ovvero sia il creditore che il debitore (DTF 123 III 403);

                                         che, per costante giurisprudenza, non sono perciò legittimati a ricorrere – in quanto non parti nella procedura fallimentare - quei creditori che impugnano il fallimento pronunciato in seguito alla dichiarazione di insolvenza del debitore ex art. 191 LEF, anche nel caso in cui  risultano toccati da tale decisione (CR-LP, F. Cometta, art. 174 LEF n. 4, con riferimento a DTF 123 III 403 consid. 3; v. anche BSK-SchKG II, 2a edizione, R. Giroud, art. 174 n. 14);

                                         che v’è però da chiedersi se può essere riconosciuta la legittimazione al reclamo al creditore che, pur essendo parte al procedimento di prima sede, come nel caso in esame, impugna la decisione con la quale il giudice del fallimento ha decretato il fallimento nei confronti del debitore in accoglimento della sua stessa istanza;

                                         che la questione, invero curiosa, non ha da essere vagliata oltre, il reclamo dovendo in ogni modo essere disatteso per le considerazioni  che seguono;

                                         che, infatti, come fissato dal Pretore con la sua ordinanza del 3 novembre 2011, le parti avrebbero potuto entro un termine scadente il 30 novembre 2011 avvalersi del diritto di essere convocate ad un’udienza;

                                         che non avendo nessuna delle parti, e quindi nemmeno l’istante. usufruito di questa facoltà, il Pretore ha proceduto correttamente, decidendo in base all’istanza e agli atti, come indicato nella citata ordinanza, ovvero pronunciando il fallimento di CO 1 (che dal canto suo, giova farlo presente, non ha ricorso, accettando perciò per atti concludenti la relativa decisione);

                                         che, del resto, se la creditrice intendeva dare la possibilità al convenuto di pagare il suo debito, le sarebbe bastato chiedere una sospensione della procedura o, se del caso, avrebbe potuto ritirare la domanda di fallimento, ciò che essa non ha però fatto;

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, per cui il fallimento di CO 1 non può essere annullato;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC);

per i quali motivi,

pronuncia:

1.    Il reclamo è respinto.

2.    La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dalla reclamante, resta a suo carico.

                                   3.   Intimazione:

                                         -  RA 1, __________;

                                         -  CO 1, __________;

                                         -  Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;

                                         -  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         -  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,    Mendrisio;

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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