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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.12.2011 14.2011.205

14 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,052 parole·~5 min·4

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Sentenza ritirata dopo la scadenza del termine di giacenza postale. Reclamo tardivo

Testo integrale

Incarto n. 14.2011.205

Lugano 14 dicembre 2011 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e alimenti dipendente da istanza 11/14 giugno 2011 presentata da

 RE 1   

contro  

  CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio, rispettivamente definitivo dell’opposizione sollevata dal convenuto al precetto esecutivo n. 138529 dell’ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, notificato in data 20 aprile 2011 per il pagamento di fr. 20'771.40 oltre interessi e spese;

istanza respinta dal Pretore del Distretto di Vallemaggia con decisione del 2 novembre 2011 (SO.2011.88);

decisione impugnata dall’istante, che con reclamo del dicembre 2011

ne chiede l’annullamento, protestate spese e ripetibili;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 14/20.4.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 20'771.40 oltre interessi e spese;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza dell’11/14 giugno 2011 –integrata il 25 giugno 2011– il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio, rispettivamente definitivo alla Pretura del Distretto di Vallemaggia;

                                         che, preso atto delle osservazioni all’istanza presentate il 27 giugno 2011 dal convenuto e delle successive prese di posizione dello stesso convenuto che ne sono seguite, tra cui la duplica del 25 agosto 2011, ed estromesse dagli atti le osservazioni alla duplica presentate in data 2 settembre 2011 dal procedente, con decisione del 2 novembre 2011, intimata il 4 novembre successivo, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha respinto l’istanza, la documentazione esibita dall’istante non consentendo, a suo giudizio, non solo di pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna ex art. 80 cpv. 1 LEF, ma nemmeno quello provvisorio ex art. 82 cpv. 1 LEF;

                                         che contro tale decisione l’istante – premesso che la sentenza gli è stata recapitata il 25 novembre 2011 – è insorto con reclamo del 3 dicembre 2011, facendo tra l’altro carico al primo giudice di avere violato il suo diritto costituzionale di essere sentito estromettendo dagli atti del processo le osservazioni alla duplica di controparte da lui formulate il 2 settembre 2011;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. anche l’indicazione dei rimedi giuridici indicati in calce alla decisione impugnata);

                                         che proposto il 3 dicembre 2001 a fronte di una decisione emessa il 2 novembre 2001, intimata il 4 novembre successivo e che il reclamante pretende essergli stata notificata soltanto il 25 novembre 2011, come attestato dal timbro postale sulla copia della busta annessa al gravame, il rimedio parrebbe tempestivo e, sotto questo profilo, ammissibile;

                                         che, a ben vedere, ciò non è però il caso;

                                         che, secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta;

                                         che la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni, fatti salvi casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC);

                                         che, nondimeno, la notificazione è pure considerata avvenuta, tra l’altro, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);

                                         che, nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è stato impostato il 4 novembre 2011, per essere avvisato in casella (ossia al recapito indicato  dal destinatario stesso: casella postale 109, 6601 Locarno) il giorno successivo, ovvero il 5 novembre 2011, rimanendo però in giacenza alla posta di Locarno per sette giorni (circostanza di cui sarebbe stato informato il mittente), per essere poi recapitato, sempre via casella postale, il 25 novembre 2011 (cfr. ricerca Track & Trace);

                                         che in base al disposto di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione dell’atto giudiziario in rassegna è da considerarsi perciò avvenuta il settimo giorno dal (primo) tentativo di consegna infruttuoso, segnatamente dal giorno successivo all’avviso in casella (5 novembre 2011) del relativo plico raccomandato, vale a dire sabato 12 novembre 2011(recte: lunedì 14 novembre 2011; art. 142 cpv. 3 CPC), di modo che il termine per l’inoltro del reclamo ha iniziato a decorrere dal 15 novembre 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) e non dal 26 novembre 2011 come preteso dall’insorgente;

                                         che, del resto, il reclamante non contesta che la posta gli abbia messo nella sua casella postale il foglio giallo relativo all’avviso di ritiro della raccomandata e nemmeno giustifica i motivi che lo hanno spinto a lasciare in giacenza la raccomandata per così lungo tempo;

                                         che proposto il 3 dicembre 2011 il reclamo risulta dunque intempestivo e, pertanto, inammissibile;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’insorgente (art. 48, 61 cv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.

                                   3.   intimazione a:

                                         -  RE 1, ;

                                         -  CO 1, .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 20'771,40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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