Incarto n. 14.2011.195
Lugano 21 dicembre 2011/lw FP/sl/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 18 ottobre 2011 presentata da
CO 1, patrocinato dall’PA 1,
contro
RE 1,
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2006 più tutte le spese esecutive;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto __________ con sentenza del 9 novembre 2001 (SO.2011.772) ha così deciso:
“1. In parziale accoglimento dell’istanza, l’opposizione interposta dalla RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ del 6/14 ottobre 2011 è rigettata in via provvisoria per fr. 25'000.- e per fr. 2'000.- di interessi aggiornati al 22 febbraio 2010, oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 2010 all’11 maggio 2010 su fr.40'000.-, dal 12 maggio 2010 al 27 agosto 2010 su fr. 35'000.-, dal 28 agosto 2010 al 7 settembre 2010 su fr. 33'500.-, dall’8 settembre 2010 al 18 gennaio 2011 su fr. 30'000.- e dal 19 gennaio 2011 su fr. 25'000.-, nonché fr. 103.- di spese esecutive;
2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 340.-, già anticipate dall’istante, sono poste a carico di quest’ultimo in ragione di 1/10 e per la rimanenza di 9/10 sono poste a carico delle convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 700.- per ripetibili parziali.
3. omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 19 novembre 2011 chiede una correzione dell’importo dovuto per interessi di mora, nel senso che l’istanza sia accolta limitatamente all’importo capitale di fr. 25’000.- oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2011 meno il saldo a suo favore di fr. 200.55;
preso atto che con osservazioni del 12 dicembre 2011 la parte istante ha chiesto la reiezione del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 6/14 ottobre 20011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso per la somma di fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2006 e spese esecutive, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito del 09.03.2010”;
che interposta tempestiva opposizione dall’escussa, con istanza del 18 ottobre 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura __________;
che, in estrema sintesi, l’escutente ha fondato la propria domanda sul riconoscimento di debito di cui al doc. A, con il quale la convenuta si è professata solidalmente con __________ __________ debitrice della somma di fr. 70'000.nei confronti del qui istante, impegnandosi a restituirla, unitamente al codebitore, in cinque anni;
che, secondo lo stesso documento, l’operazione di restituzione incominciava il 31 dicembre 2006, accompagnata dall’impegno di pagare ogni anno da fr.10'000.- a fr. 20'000.-;
che nel contempo le parti hanno concordato altresì che al momento del rimborso della somma sarebbero pure stati conteggiati in aggiunta gli interessi al 5%;
che, secondo la parte istante, la convenuta ha onorato soltanto in parte i propri impegni, restituendo complessivamente fr. 45’000.- (cfr. doc. anche doc. B e D) e lasciando pertanto lo scoperto di fr. 25’000.- oggetto della presente istanza;
che chiamata a esprimersi, la convenuta ha chiesto una correzione della somma capitale e degli interessi oggetto dell’istanza, asserendo di avere nel 2009 provveduto al relativo ammortamento, di avere in data 7 settembre 2010 pagato fr. 2'000.- a titolo di interessi e di avere pure versato ulteriori fr. 5'000.- in data 18 gennaio 2011 quale ulteriore ammortamento, di modo che essa non può essere condannata a versare interessi al 5% dal 31 dicembre 2006, ma solo dal 7 settembre 2010;
che con decisone del 9 novembre 2011 il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente accolto l’istanza, ossia ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna per la somma capitale di fr. 25'000.- pretesa dalla creditrice, oltre agli interessi illustrati nel dettaglio nel dispositivo n. 1 del proprio giudizio;
che dipartendosi dal fatto, peraltro nemmeno contestato, che l’impegno di cui al doc. A costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui la convenuta si è impegnata, unitamente all’altro condebitore, a restituire al procedente (mutuante) la somma di fr. 70'000.-, rispettivamente che soltanto fr. 35'000.- sono stati rimborsati, il primo giudice non ha esitato nel concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il saldo rimasto scoperto, ossia per fr. 25'000.-;
che per quanto riguarda gli interessi, il Pretore aggiunto ha rilevato che l’escussa, basandosi sull’estratto conto prodotto dall’istante (doc. D; cfr. anche doc. 1), ha preteso che dalla somma complessiva di fr. 15'000.- da lei versata dopo il sollecito di pagamento del 22 febbraio 2009 (doc. B), fr. 2'000.- siano stati versati non ad estinzione parziale del capitale scoperto, bensì per interessi;
che egli ha quindi concluso che gli interessi del 5% sono dovuti da una data posteriore a quella del 31 dicembre 2006;
che con il menzionato scritto del 22 febbraio 2001 (doc. B), ha dipoi puntualizzato il primo giudice, la creditrice ha preteso che a quella data vi fosse un debito scoperto per interessi di fr. 2’000.-, che l’escussa ha effettivamente provveduto a saldare il 7 settembre 2010 (doc. D, pag. 3);
che, ha ricordato il Pretore aggiunto, il debitore che versa una somma di denaro, trae vantaggio se quanto da lui pagato viene imputato sul debito residuo e non sugli interessi maturati sullo stesso, circostanza questa de resto recepita dal legislatore all’art. 85 cpv. 1 CO, secondo cui il debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi e spese;
che, pertanto, egli ha rilevato, siccome risulta più favorevole alla convenuta, non vi è motivo per scostarsi dalla volontà dell’istante di imputare il pagamento di fr. 2'000.- del 7 settembre 2010 sul debito residuo a quel momento, di modo che oltre al capitale di fr. 25'000.- resta scoperto anche il debito di fr. 2'000.per interessi aggiornati al 22 febbraio 2010;
che è pertanto da questa data, secondo lo stesso giudice, che può essere nuovamente riconosciuto il decorso dell’interesse contrattuale del 5% sul capitale allora scoperto di fr. 40'000.-;
che su tale importo di fr. 40’000.-, ha proseguito il primo giudice, gli interessi sono decorsi fino all’11 maggio 2010, data in cui all’istante è stata accreditata la somma di fr. 5’000.- a parziale estinzione del debito, mentre che dal 12 maggio 2010 e fino all’ulteriore versamento di fr. 1'500.-, avvenuto il 27 agosto 2010, gli interessi sono decorsi sulla somma di fr. 35'000.-;
che, quindi, dal 28 agosto 2010 fino ai pagamenti del 7 settembre 2010 degli importi di fr. 1'500.- e fr. 2'000.- gli interessi sono decorsi sul capitale residuo di fr. 33'500.-, mentre che dall’8 settembre 2010 e fino al versamento di fr. 5’000.- avvenuto il 28 gennaio 2011 gli interessi erano dovuti sulla somma di fr. 30’000.- e da 1° gennaio 2011 sono maturati sul debito residuo di fr. 25'000.- (doc. D);
che, ha concluso il primo giudice, è dunque a ragione che la convenuta ha contestato che, sull’importo di fr. 25’000.- posto in esecuzione, si possa riconoscere l’interesse contrattuale già dal 31 dicembre 2006;
che calcolando gli interessi secondo i parametri indicati dall’istante (5% dal 31 dicembre 2006 su fr. 25'000.-), l’importo a cui si giunge è superiore all’importo che si ottiene sommando gli interessi aggiornati al 22 febbraio 2010 (fr. 2'000.-) e gli interessi dovuti per i periodi indicati sopra;
che, pertanto, sempre stando alla decisione del primo giudice, per quanto riguarda gli interessi, l’opposizione può essere rigettata per l’importo aggiornato di fr. 2'000.- al 22 febbraio 2010 e, da allora, secondo quanto indicato in precedenza, poiché così facendo non si giudica ultra petita;
che contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 19 novembre 2011, proponendosi di rivedere il calcolo degli interessi;
che, secondo la reclamante, dipartendosi dal saldo al 31 dicembre 2009 di fr. 40'000.- e tenuto conto dell’ammortamento di fr. 2'000.- effettuato il 29 aprirle 2010, ne consegue uno scoperto a quella data di fr. 38’000.-;
che, prosegue l’insorgente, gli interessi del 5% dal 31 dicembre 2009 al 30 aprile 2010 ammontano così a fr. 66.65;
che grazie all’ammortamento di fr. 50’000.- del 10 maggio 2010, obietta la convenuta, il saldo risulta di fr. 33'000.-, il che comporta fr. 52.80 per interessi del 5% dal 30 aprile 2010 al 10 maggio 2010;
che, sempre stando all’insorgente, considerando il successivo ammortamento di fr. 1'500.- del 27 agosto 2010, il saldo si riduce a fr 31’500.-, cui vanno aggiunti fr. 490.40 per interessi del 5% dal 10 maggio 2010 al 27 agosto 2010;
che grazie all’ammortamento di fr. 1'500.- del 7 settembre 2010, puntualizza la reclamante, il debito è di fr. 30'000.-, il che comporta fr. 43.75 per interessi del 5% dal 27 agosto 2010 al 7 settembre 2010 del debito di fr. 31'500.-;
che con l’ammortamento di fr. 5’000.- del 18 gennaio 2011, il saldo si è ridotto a fr 25'000.-, con un interesse del 5% di fr. 545.85 dal 7 settembre 2010 al 18 gennaio 2011 del debito di fr. 30’000.-;
che, ciò posto, ha concluso la convenuta, gli interessi maturati dal 31 dicembre 2009 al 18 gennaio 2011 ammontano a fr. 1'799.45, motivo per cui, considerando il pagamento di fr. 2'000.- del 7 settembre 2010 (v. bonifico bancario annesso), ne deriva un saldo a suo favore di fr. 200.55, che va dedotto dallo scoperto oggetto dell’istanza;
che con osservazioni del 12 dicembre 2011 la parte istante ha chiesto la reiezione del reclamo, ritenendo che la decisione impugnata merita conferma e rilevando che la contestazione della reclamante sul calcolo degli interessi risulta in ogni modo incomprensibile e senza supporto di documentazione probatoria;
considerando
in diritto.
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che proposto il 19 novembre 2011 a fronte di una decisione intimata il 9 novembre 2011 (e, quindi, notificata alle parti al più presto il giorno successivo) il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile;
che in base alla’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che l’insorgente non si avvale né dell’uno né dell’altro motivo di reclamo, ossia non fa carico al primo giudice né di avere disatteso il diritto federale nel rigettare l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna per la somma capitale e per gli interessi di cui al dispositivo n. 1 del giudizio impugnato, né di avere accertato in maniera manifestamente insostenibile i fatti;
che essa si propone invece di ridefinire il calcolo e l’ammontare degli interessi dovuti a seguito della sottoscrizione del riconoscimento di debito di cui al doc. A e delle sue inadempienze nel restituire interamente la somma mutuata, sottoponendo a questa Camera un proprio conteggio, che le consentirebbe per finire di professarsi persino creditrice della controparte di fr. 200.55, che intende ora opporre in compensazione al suo debito residuo;
che questo metodo risulta però inammissibile, facendo totalmente difetto nel reclamo il benché minimo confronto con le motivazioni che hanno spinto il Pretore aggiunto a determinare diversamente le modalità di calcolo degli interessi, del resto nel modo da lui ritenuto addirittura il più favorevole possibile alla stessa convenuta, la quale, in ogni modo, per finire nemmeno indica quale singolo considerando – e per quale motivo – relativo alla determinazione degli interessi essa intende contestare;
che insufficientemente motivato, il rimedio sfugge perciò a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante (art. 48, 621 cpv. 1 e OTLE e 106 cpv. 1 CPC), senza tuttavia assegnare ripetibili alla parte istante, le cui osservazioni si sono limitate alla richiesta di reiezione del gravame previa una succinta e semplice motivazione;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 550.- è posta a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ,
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Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 27'000.non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).