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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.12.2011 14.2011.194

6 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,400 parole·~7 min·2

Riassunto

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ

Testo integrale

Incarto n. 14.2011.194

Lugano 6 dicembre 2011 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 5 luglio 2011 presentata da

CO 1 __________  

contro

RE 1  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 9 novembre 2011 (SO.__________) ha così deciso:

“1.   È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 10 novembre 2011 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

18 novembre 2011 ne ha chiesto l’annullamento;

preso atto che a controparte non è stato intimato il reclamo il suo credito essendo

stato estinto;

rilevato che con decreto presidenziale 18/21 novembre 2011 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'755.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.    All’udienza di discussione del 19 ottobre 2011 nessuno è comparso.

C.    Con sentenza 9 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 10 novembre 2011 alle ore 10.00.

D.    Con il reclamo RE 1 asserisce di avere estinto diverse esecuzioni pendenti nei suoi confronti producendo 6 ricevute del 21 novembre 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relative al saldo di altrettante esecuzioni, tra cui quella promossa dall’istante. Il reclamante afferma poi di essere intenzionato a pagare ulteriori procedure pendenti nei suoi confronti e di avere stipulato numerosi contratti con suoi clienti relativi ad inserzioni pubblicitarie e all’organizzazione di eventi e fiere che gli dovrebbero apportare a breve liquidità per circa fr. 115'000.--.

Considerato

In diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

                               2.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   Il reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’UE di Lugano del 21 novembre 2011 relativa al versamento di fr. 2'100.45 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano al 5 dicembre 2011 emerge che nei confronti del reclamante nel corso degli ultimi anni sono state promosse numerose esecuzioni, delle quali diverse sono sfociate nell’emissione della comminatoria di fallimento. Nel corso del 2010 ne sono state emesse due. A favore del reclamante va osservato che delle sette procedure esecutive promosse nell’anno in corso quattro sono state saldate. Determinante è tuttavia è che a suo carico sono stati emessi tra il 23 novembre 2007 e il 17 maggio 2010 cinque attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 16'711.15, il che dimostra che, nonostante l’intenzione dichiarata dal reclamante di far fronte ai suoi impegni, egli non dispone della  liquidità necessaria per estinguerli. Il reclamante ha prodotto numerosi contratti stipulati con suoi clienti relativi a inserzioni pubblicitarie e all’organizzazione di eventi e fiere che gli dovrebbero apportare liquidità per circa fr. 115'000.--. Questi documenti non bastano tuttavia a dimostrare che il loro incasso è assicurato e che avverrà in tempi brevi. Per tacere del fatto che, fossero questi contratti equivalenti a valuta sicura, come adombrato nel gravame, non è dato da capire per quali ragioni l’insorgente non abbia richiesto il relativo equivalente a un istituto di credito, previo cessione dei relativi diritti. Le precedenti considerazioni portano pertanto a concludere che, nonostante il convenuto abbia pagato diverse procedure esecutive, la sua situazione finanziaria non sta migliorando in modo sostanziale così da poter estinguere gli attestati di carenza di beni emessi a suo carico, per cui la prognosi relativa alla sua liquidità non può essere ritenuta favorevole. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato. 

3.Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

                                         venerdì 9 dicembre 2011 alle ore 10.00.

2.    La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a

     carico di RE 1.

3.           Intimazione:

                                         -  RE 1, __________;

                                         -  CO 1, __________;

                                         -  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

                                         -  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

                                         -  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         -  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

                                            Lugano;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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