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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.11.2011 14.2011.187

17 novembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·775 parole·~4 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione. Due termini di ricorso indicati nei rimedi giuridici. Reclamo tardivo. Responsabilità dell'avvocato consultato prima della scadenza del termine

Testo integrale

Incarto n. 14.2011.187

Lugano 17 novembre 2011 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 settembre 2011 presentata da

RE 1 patrocinata dall’  

contro  

patrocinato dall’  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 24 agosto 2011 per il pagamento di fr. 15'315.- oltre interesssi e spese;

Istanza accolta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con decisione datata 13 ottobre 2011 (SO.2011.912);

sentenza impugnata dalla parte convenuta con reclamo dell’11 novembre 2011;

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione del 13 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona, in accoglimento dell’istanza presentata in data 5 settembre 2011 da CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificatogli per l’incasso della somma di fr. 15'315.- oltre interessi e spese;

                                         che contro tale decisione è insorto il convenuto con reclamo 11 novembre 2011, con il quale ha chiesto il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, protestate spese e ripetibili di prima e di seconda istanza;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 2 CPC), come del resto puntualizzato nei rimedi giuridici menzionati in calce alla sentenza di primo grado;

                                         che proposto in data 11 novembre 2011 a fronte di una decisione recante la data 13 ottobre 2011, intimata il 12 (recte: 13) ottobre 2011 e notificata al convenuto il giorno successivo, ovvero il 14 ottobre 2011 (cfr. ricerca Track& trace), il rimedio è da considerare chiaramente intempestivo, il termine utile per ricorrere - che ha iniziato a decorrere il 15 ottobre 2011 (cfr. art. 142 cpv. 1 CPC) essendo venuto a scadere il 24 ottobre 2011;

                                         che ci si può nondimeno chiedere se il ritardo nell’aggravarsi contro la decisione di prima sede possa essere attribuita al fatto che davanti al Pretore il convenuto non fosse (ancora) patrocinato da un avvocato, ciò che, magari, poteva condizionarlo nello stabilire se l’impugnativa andava presentata nel termine di trenta giorni di cui all’art. 321 cpv. 1 CPC, oppure nel termine di dieci giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 CPC, dato che entrambi tali termini figurano menzionati nei rimedi di diritto indicati in calce alla decisione impugnata;

                                         che alla questione bisogna rispondere negativamente;

                                         che, infatti, il 19 ottobre 2011 - ossia quando il termine per reclamare non era ancora trascorso - il convenuto ha incaricato l’avv. __________, affinché avesse a rappresentarlo nella procedura esecutiva in rassegna;

                                         che con ogni evidenza a questi non poteva sfuggire che, trattandosi di un procedimento sommario in tema di rigetto dell’opposizione, bisognava ricorrere entro dieci giorni dalla notificazione della decisione di primo grado;

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del reclamo;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamati gli art. 321 cpv. 2 CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

                                         1.   Il reclamo è inammissibile in quanto tardivo.

                                         2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 80.- sono poste a carico del reclamante.

                                         3.   Intimazione a:

                                              avv. __________                                         

                                               avv. __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                         La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15'315.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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