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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.01.2012 14.2011.173

9 gennaio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·6,622 parole·~33 min·3

Riassunto

Opposizione a sequestro: legittimazione a ricorrere dell'escusso - verosimile appartenenza dei beni all'escusso - proprietà comune sui beni presunta data la verosimile esistenza di una società semplice - cessione di crediti ritenuta abusiva - presupposti della motivazione di una decisione

Testo integrale

Incarto n. 14.2011.173

Lugano 9 gennaio 2012 LS/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 14 maggio 2011 (inc. SO.2011.2039) da

RE 1 (patrocinato da PA 1)  

contro  

il sequestro 3 maggio 2011 (inc. SO.2011.1777) (n° __________) richiesto nei suoi confronti da

 CO 1  CO 2 (patrocinati dall' PA 2)  

in cui il Pretore __________, con decisione 20 ottobre 2011, ha confermato il sequestro limitatamente al provvedimento eseguito presso il notaio avv. F__________, a carico del credito in restituzione di RE 1 verso quel notaio dell'importo di fr. 150'000.– trattenuto a garanzia del pagamento TUI e relativo alla compravendita della PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD __________ di cui al suo rogito n. __________, tasse, spese e ripetibili a carico di RE 1;

reclamante RE 1 con allegato 26 ottobre 2011, dove postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la sua opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto di sequestro, protestate spese, tasse e ripetibili di primo e secondo grado;

lette le osservazioni [recte: risposta al reclamo] del 7 dicembre 2011 di CO 1 e CO 2, che a titolo principale propongono di dichiarare irricevibile il reclamo e, in via subordinata, respingerlo integralmente, protestate tasse, spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 29 aprile 2011 diretta contro RE 1, CO 1 e CO 2, hanno chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 e cifra 2 LEF, di porre sotto sequestro:                     

–        “la PPP no. __________ quota 626/1000 del fondo base part. __________ RFD __________, di proprietà del signor RE 1. In esecuzione del decreto di sequestro è fatto ordine all'Ufficiale dei registri __________ di procedere all'immediato e completo blocco del Registro fondiario (restrizione completa dalla facoltà di disporre) relativamente al foglio PPP __________, quota 626/1000 del fondo base part. __________ RFD __________”;

–        “presso __________, il credito spettante al notaio avv. F__________ nei confronti di __________ in restituzione dell'importo di fr. 150'000.– depositato a titolo fiduciario sul proprio conto clienti n. __________ a garanzia del pagamento della TUI della compravendita della PPP __________, fondo base part. __________ RFD __________ di cui al rogito n. __________, importo, in realtà, di pertinenza del signor RE 1”;

–        “presso il notaio avv. F__________, il credito del signor RE 1 nei confronti del notaio avv. F__________, in restituzione dell'importo di fr. 150'000.– relativo alla trattenuta TUI della compravendita della PPP __________, fondo base part. __________ RFD __________ di cui al rogito n. __________”;

                                         il tutto sino a concorrenza del credito di fr. 390'000.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010.

                                  B.   I sequestranti hanno affermato di avere acquistato, in ragione di 1/2 ciascuno,  con contratto di compravendita immobiliare del 16 agosto 2004 (rogato con atto n. __________ del notaio avv. L__________) dal promotore RE 1 e con lui da __________, __________, __________ e __________, la PPP n. __________ (quota di comproprietà 78/1000) del fondo base n. __________ RFD __________, presso il Condominio __________.                           Con atto aggiuntivo del 4 agosto 2008 (n. __________ rogato dal notaio avv. L__________) al predetto contratto immobiliare, a seguito di modifiche strutturali intervenute in corso d'opera, le parti hanno dato atto che la quota di comproprietà relativa alla PPP n. __________ era aumentata a 82/1000. 

                                         Nell'immobile in questione erano emersi una serie di gravi difetti, fra cui il distacco di lastre di granito dalle facciate e la presenza di importanti crepe nella piscina. Vari inviti volti a porre rimedio a queste problematiche, sarebbero stati ignorati da RE 1. I difetti erano quindi stati oggetto di una procedura di prova a futura memoria avviata davanti alla Pretura __________ (inc. n. DI.2010.84/85) dalla Comunione dei condomini dell'immobile e, singolarmente, dai suoi membri. Il relativo rapporto peritale 31 maggio 2010 dell'ing. __________ -che in sostanza faceva proprie le conclusioni di un altro professionistastabiliva il preventivo di massima dei costi per il risanamento dell'immobile in fr. 2'408'000.– (+/- 20%). Il preventivo finale del 14 marzo 2011 elaborato dallo studio d'ingegneria __________, stimava in fr. 4'524'567.– la spesa massima necessaria per eliminare i danni e in fr. 420'000.– gli onorari e gli imprevisti. La quota parte per i sequestranti, in quanto proprietari di una PPP di 82/1000, era così di fr. 410'000.– (fr. 5'000'000.– x 82/1000), pari al minor valor subìto dall'appartamento.

                                  C.   Il 3 maggio 2011, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come richiesto per l'importo di fr. 390'000.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010.

                                  D.   Il 14 maggio 2011 RE 1 ha formulato opposizione al citato decreto di sequestro, contestando esistenza e ammontare del credito, esistenza di una causa di sequestro e esistenza di beni da sequestrare. Al contraddittorio del 13 ottobre 2011 l'opponente ha prodotto un memoriale integrativo all'opposizione, evidenziando anzitutto che il suo credito verso il notaio avv. F__________ e il credito di quest'ultimo verso l'istituto bancario detentore del suo conto notarile erano medesimi: di modo che l'opposizione era rivolta ad entrambi. Ciò detto, e ad ogni modo, la sua pretesa creditoria era sorta nei confronti del notaio che aveva trattenuto l'importo a garanzia del pagamento della TUI in virtù dell'atto di compravendita n. __________ del 3 aprile 2007 da lui rogato. E, questo a prescindere dal rapporto contrattuale esistente tra quel notaio e la banca presso cui egli aveva aperto il conto professionale: pertanto i relativi valori, erano di sua unica spettanza, e non riguardavano certo l'opponente. Quest'ultimo insieme alla società __________ AG, a novembre 2008 nell'ambito dello convenzione di scioglimento della società semplice “__________” che aveva investito nella realizzazione del Condominio __________, ne aveva rilevato diritti e oneri. Anche per conto dell'opponente la società aveva così anticipato i relativi dividendi di liquidazione versati ai soci uscenti: e proprio in conseguenza di ciò la sua situazione debitoria verso di lei si era aggravata. L'immobile presentava sì problemi, ma certo non quelli riconducibili alla pretesa milionaria avanzata nel 2011. Nell'intento di equilibrare i debiti verso la società __________ AG, l'opponente aveva disposto una prima cessione globale 10 giugno 2009 che, nell'ambito di una causa analoga, il Pretore __________ non aveva ritenuto altresì comprensiva dei crediti TUI. Si giunse così alla specificazione di cui all'accordo del 1° aprile 2011, da intendersi quindi quale complemento della volontà espressa nel 2009 e che precisava appunto che il fine ultimo era quello di coprire gli ingenti debiti dell'opponente. I beni oggetto del sequestro appartenevano così solo alla società __________ AG. Quale controprestazione, alla società __________ AG andavano gli utili netti derivanti dalle compravendite delle PPP, le garanzie depositate a titolo di TUI ottenendo così il controllo sull'intero affare e recuperando quanto già anticipato per l'opponente. In ogni caso, quantomeno il sequestro era da confermare per al massimo la metà, quota questa che secondo il contratto di scioglimento della società semplice “__________” del novembre 2008 era stata attribuita all'opponente. Ingiustificato poi il sequestro della PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD __________ poiché acquistata -una volta risoltasi la procedura LAFE- da un'altra società con effetto 21 maggio 2010, ossia ben prima che fosse emesso il decreto di sequestro.

                                         In sede di risposta, i sequestranti hanno rilevato che il credito in questione apparteneva a RE 1 rispettivamente RE 1 e/o la società __________ AG a titolo solidale e in regime di proprietà comune avendo essi rilevato insieme diritti e oneri del Condominio __________ nell'ambito dello scioglimento della società semplice “__________”, che in quella operazione immobiliare aveva investito. Opponente e società __________ AG costituivano fra loro una società semplice, che certo non poteva ritenersi a sua volta liquidata e sciolta in virtù di una mera cessione di crediti. Pertanto, l'opponente risultava ancora  titolare del credito sequestrato. Allo scopo di sottrarsi alle richieste di risarcimento avanzate in relazione al Condominio __________, operazione che si era rivelata fallimentare, egli stava cedendo tutti i beni propri a società di famiglia sfruttando l'“immunità” offertagli dal suo domicilio all'estero. Di fatto, con la cessione dei crediti TUI alla società __________ AG, terza debitrice solidale nei confronti dei suoi creditori, egli aveva ceduto l'unico bene ancora disponibile in Svizzera. Tale cessione era simulata rispettivamente abusiva giusta l'art. 2 cpv. 2 CC, e volta a indebolire proprio la posizione di quei creditori. In questo era ravvisabile la malafede dell'opponente. I sequestranti hanno per contro rinunciato alla richiesta di conferma del sequestro a carico della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________.

                                         Le parti hanno rinunciato a, rispettivamente, replica e duplica.

                                  E.   Con sentenza del 20 ottobre 2011, il Pretore __________, ha confermato solo il sequestro eseguito presso il notaio avv. F__________, del credito di RE 1 verso quel notaio in restituzione dell'importo di fr. 150'000.– trattenuto a garanzia del pagamento TUI per la compravendita della PPP n. __________ fondo base part. n. __________ RFD __________ di cui al rogito n. __________ del 3 aprile 2007. Pacifica la verosimile esistenza del credito dei sequestranti verso l'opponente per difetti all'immobile da loro acquistato, e della causa del sequestro ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF. A seguito dello scioglimento della società semplice “__________”, che era intervenuta quale investitrice nell'operazione Condominio __________, opponente e società __________ AG ne avevano rilevato tutti i diritti e gli oneri. Pertanto a ragione i sequestranti avevano considerato che titolari dell'importo sequestrato di fr. 150'000.– (somma in deposito presso il notaio avv. F__________) erano l'opponente insieme alla società __________ AG, fra i quali si era a sua volta costituita una nuova società semplice. Ciò posto, l'opponente non aveva reso verosimile un suo pregiudizio personale, attuale e concreto ai propri interessi causato dal blocco di quel credito, in quanto si era limitato a dire di non esserne più titolare in forza della cessione 1° aprile 2011. L'opposizione era così irricevibile. Volendo prescindere da tale circostanza, l'esito della causa non sarebbe comunque stato a favore dell'interessato. L'accordo 1° aprile 2011 con cui aveva ceduto alla società __________ AG i crediti TUI era abusiva poiché volta a sottrarre beni che potevano essere oggetto di richieste di sequestro da parte di suoi creditori (fra cui appunto i sequestranti), manifestatisi con pretese legate al Condominio __________. Prova ne era che la cessione era in sostanza stata confezionata ad arte per sopperire alle carenze già evidenziate nell'ambito di un'analoga vertenza dal Pretore __________ con giudizio reso il 29 settembre 2010 e con riferimento a una precedente cessione datata 10 giugno 2009. In base al verbale di sequestro poi, il provvedimento era risultato fruttuoso nella misura in cui non fosse prevalso il sequestro penale 8 ottobre 2008 che lo precedeva, rispettivamente un precedente altro sequestro. A fronte di tutto ciò, il contratto di cessione costituiva quindi un atto abusivo, e quindi invalido, in quanto rappresentava il palese tentativo dell'opponente di trafugare beni. Ciò detto, il Pretore ha così confermato il decreto pretorile limitatamente al credito sequestrato presso il notaio avv. F__________.

                                         Dato che il sequestro era risultato fruttuoso, ne ha per contro disposto la revoca con riferimento al credito che quel notaio aveva verso la banca. Avendo i sequestranti abbandonato la richiesta di sequestro in quanto riferita alla PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________, egli ha altresì annullato il sequestro della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________.

                                  F.   Con reclamo 26 ottobre 2011 RE 1 chiede di accogliere la sua opposizione e di annullare il sequestro. Sciolta la società semplice “__________”, fra lui e la società __________ AG non si era costituita alcuna nuova società semplice. Ciò non era certo deducibile dal fatto che si erano obbligati a titolo solidale verso i soci investitori uscenti della precedente società. In ogni caso peraltro, la si poteva considerare sciolta con la cessione del 10 giugno 2009. La legittimazione del reclamante a interporre opposizione era data dal suo interesse personale, attuale e concreto a che la cessione 1° aprile 2011 -intesa a diminuire la sua esposizione debitoria verso la società __________ AG- fosse considerata valida. I sequestranti avevano addotto che la cessione 1° aprile 2011 era simulata, ma non avevano mai preteso e comprovato la tesi secondo cui quell'atto era altresì abusivo. L'insorgente lamenta pure una carenza di motivazione nella decisione impugnata, il Pretore non avendo spiegato i motivi per quali aveva qualificato di abusivo quell'atto. La volontà di cedere quei crediti risaliva al 2009, allorquando i debiti dell'opponente verso la società __________ AG già erano evidenti è solo i soci finanziatori avevano avanzato pretese creditorie, e non già al 1° aprile 2011. In contropartita la società diventava titolare degli utili conseguiti con la vendita delle PPP del Condominio __________, incassava gli importi garanti del pagamento TUI e gestiva da sola tutta l'operazione. Pertanto alla luce di tutto ciò, il sequestro era da revocare. A titolo subordinato il reclamante ha chiesto la conferma del provvedimento a carico del suo credito verso il notaio solo per metà importo. Nell'esito egli contesta poi una sua integrale soccombenza e il fatto che, in considerazione di ciò, il Pretore abbia posto tasse e spese oltre a un'indennità per ripetibili di fr. 1'500.– a suo carico. In caso di reiezione del reclamo, quantomeno s'imponeva di ripartire gli oneri processuali a dipendenza del grado di soccombenza dell'opponente pari a 1/3 e di quello dei sequestranti pari a 2/3.      

                                  G.   Della risposta al reclamo inviata dai sequestranti il 7 dicembre 2011, dove si chiede di dichiarare irricevibile rispettivamente respingere il reclamo dell'opponente, si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

                                   2.   Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).

                                         Proposto il 26 ottobre 2011 avverso la sentenza 20 ottobre 2011 intimata lo stesso giorno e notificata l'indomani, il reclamo ossequia il predetto termine ed è quindi ammissibile. Il ricorso dell'opponente è stato intimato ai sequestranti il 21 novembre 2011 e notificato il successivo giorno 28, di modo che inviata il 7 dicembre 2011 la sua risposta al reclamo è tempestiva.

                                   3.   Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

                                   4.   I sequestranti propongono di dichiarare irricevibile per carenza di legittimazione il reclamo introdotto dall'opponente a motivo che, continuando a ribadire che il credito a garanzia del pagamento TUI sequestrato non era più suo, egli non rendeva verosimile un pregiudizio ai suoi interessi (risposta al reclamo 7 dicembre 2011, pag. 2 seg. ad I). La richiesta è tuttavia fuorviante. Certo, la legittimazione ad interporre opposizione e quella a ricorrere contro la decisione su opposizione può in effetti non essere data quando l'interessato si limita ad affermare che i beni sequestrati appartengono a terzi (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005 [14.2004.109] consid. 3.2). Ed è altresì vero che, dal canto suo, il Pretore ha ritenuto che sotto questo profilo l'opposizione era irricevibile. Nondimeno, il primo giudice non si è limitato a ciò ma ha altresì soggiunto che, volendosi anche prescindere da questo presupposto, a suo modo di vedere la cessione 1° aprile 2011 (in forza di cui l'opponente pretendeva non più essere proprietario di quel credito) era comunque verosimilmente abusiva, tesi che come si avrà modo di vedere oltre trova conferma davanti a questa Camera. E ciò equivale appunto a dire che il credito verso il notaio avv. F__________ riconducibile all'importo depositato a garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007 era di spettanza del debitore RE 1 e non della società __________ AG. In siffatte circostanze, non si può certo negare che egli non aveva un interesse degno di protezione a ricorrere contro una decisione impugnata rivelatasi per finire a lui sfavorevole. Giova peraltro ricordare che gli stessi sequestranti hanno sempre avversato e avversano tuttora la legittimità dell'accordo datato 1° aprile 2011 con cui (e fra l'altro) il credito sequestrato era appunto stato ceduto a __________ AG. Tesi però difficilmente conciliabile -poiché ciò significherebbe a priori escludere il carattere abusivo della cessione medesima- con un diniego della legittimazione a ricorrere del reclamante. Non sussistono pertanto motivi per dar seguito alla domanda così formulata dai sequestranti.

                                   5.   Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l'applicazione errata del diritto;

                                         b.   l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                         In concreto, il reclamante RE 1 invoca esplicitamente la lesione dell'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF e quindi che sia dato il presupposto della verosimile appartenenza al debitore dei beni sequestrati, oltre alla violazione di norme di procedura e il manifesto ed erroneo accertamento nei fatti (reclamo 26 ottobre 2011, pag. 2 in mezzo).  

                                   6.   Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

                                         Sulla base dei documenti prodotti e in assenza di specifiche obiezioni, il Pretore ha accertato che risultava sufficientemente verosimile sia l'esistenza di una causa di sequestro individuata all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF -l'opponente avendo domicilio all'estero e il provvedimento essendo inteso a garantire un credito per difetti e danni occorsi ad un immobile situato in Svizzera, luogo questo dove erano stati stipulati i relativi contratti di compravendita- quanto l'esistenza del credito per minor valore della PPP riconducibile a danni e difetti all'immobile (sentenza impugnata, pag. 6 n. 3 con rinvii ai documenti). Il sequestro disposto a carico della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ poi, è stato annullato dal Pretore in quanto al contraddittorio i sequestranti vi avevano esplicitamente rinunciato (sentenza impugnata, pag. 6 n. 4 e pag. 8 n. 6). Inoltre, preso atto che il sequestro del credito dell'opponente verso il notaio avv. F__________ era stato fruttuoso, il Pretore ha altresì revocato il provvedimento a carico del credito che quello stesso notaio aveva verso la banca (sentenza impugnata, pag. 8 n. 6). Ciò detto, nel caso concreto, controverso resta l'appartenenza -dovendosi in proposito ritenere sufficientemente data la sua esistenza (sentenza impugnata, pag. 6 n. 3)- al debitore RE 1 del suo credito verso il notaio avv. F__________ di fr. 150'000.– trattenuto a garanzia del pagamento della TUI al suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007.

                                   7.   Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67], consid. 3.4).

                                   8.   Il reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di avere considerato che, contestualmente allo scioglimento della società semplice “__________”, fra opponente e società __________ AG si fosse costituita una nuova società semplice: certo, gli stessi si erano obbligati a versare a titolo solidale agli ex soci investitori un dividendo di liquidazione, ma questa loro solidarietà non si estendeva anche agli altri creditori (reclamo, pag. 5 n. 1). In ogni caso, se anche fosse stato così, questa nuova società semplice era stata a sua volta già liquidata con la cessione dei crediti del 2009 visto che si trattava di una sorta di pagamento/restituzione dei debiti che egli aveva verso la società __________ AG (reclamo, pag. 6 n. 1). Il Pretore ha in effetti ritenuto che l'importo di fr. 150'000.– trattenuto dal notaio avv. F__________ quale garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007 apparteneva all'opponente, quale socio della nuova società semplice formatasi con la società __________ AG (sentenza impugnata, pag. 6 n. 3). Ora, a differenza di quanto lascia intendere il reclamante, con la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 che ha altresì disposto lo scioglimento della società semplice “__________”, opponente e società __________ AG non hanno assunto a titolo solidale soltanto gli obblighi verso gli ex soci investitori, bensì anche quelli potenzialmente esistenti verso gli altri creditori (“RE 1 e __________ AG dichiarano di assumere in via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta valere verso [...] quali soci della società semplice “__________”, rispettivamente quali comproprietari e venditori di unità condominiali del complesso immobiliare “__________” edificato sul fondo part. no. __________ RF __________ nei confronti di imprese, artigiani o altri prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così come nei confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. 3, pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.2039). In particolare poi, e proprio con riferimento ai crediti TUI, la stessa convenzione specifica che per gli oneri tributari “resta in vigore quanto pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto) segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. 3, pag. 3 n. 6: inc. SO.2011.2039). Di modo che, nell'esito pertanto la conclusione ritenuta dal Pretore resiste alla critica. Aggiungasi per finire che né la cessione 10 giugno 2009 né quella datata 1° aprile 2011 potrebbero assurgere a liquidazione di un rapporto societario tra opponete e società __________ AG, giacché l'uno nulla dice in proposito, mentre l'altro si limita a specificare che “il debito di RE 1 nei confronti di __________ AG sarà ridotto di quanto __________ AG effettivamente incasserà al netto di ogni onere si rendesse necessario al fine di ottenere soddisfazione dei crediti ceduti” e che “il saldo debitorio aggiornato sarà comunicato da __________ AG a RE 1 a seguito di ogni avvenuto incasso” (doc. 7: nell'inc. SO.2011.2039). E, di per sé, la mera riduzione di un debito non costituisce certo una definitiva tacitazione dei rapporti di dare dell'uno verso quelli dell'altra. Anche da questo punto di vista quindi il reclamo è infondato.

                                         Ciò detto, potendosi così presumere l'esistenza di una società semplice tra i due, va conseguentemente altresì presunto che, come tale, il contestato credito va attribuito all'opponente e alla società __________ AG in regime di proprietà comune (Brunner/Wichtermann in: Honsell/Vogt/ Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7 ad art. 646-654a). Di modo che, a priori va esclusa l'eventualità di una conferma di sequestro solamente in ragione di metà rispetto all'importo di fr. 150'000.–, richiesta che il reclamante aveva avanzato davanti al Pretore (verbale 13 ottobre 2011, pag. 6 n. 3.4: inc. SO.2011. 2039) e che ripropone ora davanti a questa Camera (reclamo, pag. 11 n. 5). Anche, al riguardo, il reclamo va così respinto.

                                   9.   Il Pretore -per una serie di motivazioni di cui si dirà meglio in seguito- ha ritenuto che la cessione 1° aprile 2011 costituiva un atto abusivo. Il reclamante obietta invero che i sequestranti si erano limitati ad affermare che quella cessione era simulata, senza affrontare con la necessaria specificità la tesi dell'abuso di diritto (reclamo, pag. 7 n. 3.1). La censura sfiora nondimeno il pretesto. I procedenti hanno in effetti sollevato l'argomento al contraddittorio spiegando appunto di intravedere l'abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC nella cessione dei crediti alla società __________ AG in quanto quest'ultima insieme all'opponente avevano, consapevolmente, inteso indebolire la posizione dei creditori di RE 1 (verbale 13 ottobre 2011, pag. 20 seg. n. 9: inc. SO.20112039). Di modo che, l'argomentazione dei sequestranti non è stata né generica né confusa (reclamo, pag. 8 n. 3.2). Di conseguenza, il Pretore non ha affatto tenuto conto di motivi che essi non avevano proposto (reclamo, pag. 8 n. 3.2). La censura pertanto va, ancora una volta, respinta.   

                                10.   Il reclamante lamenta inoltre la violazione del suo diritto di essere sentito per non avere il Pretore motivato e descritto in modo compiuto le ragioni che lo avevano spinto a considerare abusiva la cessione 1° aprile 2011 (reclamo pag. 8 n. 3.3). Ora, l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni -che in effetti rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost.)- non significa che il giudice deve discutere tutti i fatti, mezzi di prova e argomenti invocati dalle parti: più precisamente, la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi -sia fattuali che giuridici- che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 1129 ad art. 256 e, per rinvio, pag. 1055 n. 2A ad art. 238). In concreto -seppur in modo succinto- il Pretore ha fornito tre diversi motivi che lo avevano indotto a qualificare di abusiva la cessione 1° aprile 2011. Egli ha in particolare ritenuto che l'atto era volto a sottrarre beni ai creditori dell'opponente manifestatisi a seguito della disastrosa operazione immobiliare __________, che quell'atto sopperiva non a caso a carenze evidenziatesi in relazione alla precedente cessione 10 giugno 2009 e che la cessione era stata disposta dall'opponente malgrado esistesse già un sequestro penale risalente all'8 ottobre 2008 e un precedente sequestro civile: tutto ciò rendeva chiaro ed evidente l'intento di volere trafugare beni di spettanza dell'escusso (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5). Ciò posto, non ravvisandosi alcuna carenza di motivazione, la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto di essere sentito dell'opponente.  

                                11.   Per il Pretore la cessione 1° aprile 2011 mirava a sottrarre beni potenzialmente sequestrabili ai creditori dell'opponente -tra cui i sequestranti appunto- che rivendicavano pretese creditorie acquisite nell'ambito dell'operazione immobiliare __________, rivelatasi completamente fallimentare (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5). Il reclamante obbietta che la specificazione di cui alla cessione 1° aprile 2011 deve in sostanza essere fatta risalire al 2009, anno in cui solo gli ex soci investitori ma non i condomini di __________ avevano avanzato delle pretese creditorie, che nel 2008 le discussioni con quei condomini erano limitate al distacco di una lastra e non ai presunti danni di cui alle asserite pretese milionarie quantificate nel 2011, che neppure nel 2010 avevano chiesto alcunché e che, pertanto, da siffatta tempistica non si poteva certo dedurre la volontà della società __________ AG e dell'opponente di pregiudicare interessi dei creditori di quest'ultimo che si erano come tali manifestati (reclamo, pag. 9 seg. n. 3.4). Se non che la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stato disposto lo scioglimento della società semplice “__________” di cui facevano parte il debitore RE 1 insieme a __________, __________, __________ e __________ -tutti investitori nel progetto designato Condominio __________ fra le sue premesse segnalava già “che sono sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti [ossia i condomini appunto] (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra, termini di consegna, ecc.)” (doc. 3 pag. 2 in alto: inc. SO.2011.2039). Ciò detto, che poi la quantificazione di danni e difetti sia seguita dapprima nel 2010 contestualmente all'esecuzione della prova a futura memoria e quindi nel 2011 con la presentazione di un preventivo definitivo (sopra, consid. B), non inficia in alcun modo la conclusione pretorile.

                                         Oltretutto l'interessato non tenta nemmeno di spiegare perché il 1° aprile 2011, dopo quasi due anni dalla precedente cessione risalente al 10 giugno 2009 (doc. 6: inc. SO.2011.2039) e guarda caso proprio a fronte di un preventivo finale datato 14 marzo 2011 (sopra, consid. B), opponente e società __________ AG abbiano d'un tratto ritenuto opportuno dover precisare che “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, in particolare che “__________AG, in quanto creditrice cessionaria, è autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. 7: inc. SO.2011.2039). Certo, è con sentenza del Pretore __________ che è stato loro evidenziato che la cessione 10 giugno 2009 non comprendeva gli importi trattenuti dai notai a garanzia del pagamento TUI: nondimeno questa decisione risale al 12 febbraio 2010 (doc. SS, pag. 7 n. 6.2: inc. SO.2011.2039) -e non 29 settembre 2010 (sopra, consid. E)- quantomeno oltre un anno prima rispetto all'accordo di cessione 1° aprile 2011. Aggiungasi per finire che la procedura di prova a futura memoria, sfociata in un primo rapporto peritale del 12 febbraio e poi in quello datato 31 maggio 2010 (doc. C pag. 1 e 32: inc. SO.2011.1777), era stata avviata dalla Comunione dei condomini oltre ai suoi membri singolarmente, ed era appunto finalizzata ad accertare “lo stato generale dei danni o dei difetti osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. C pag. 2: inc. SO.2011.1777) di cui all'immobile __________. Di modo che, anche sotto questo profilo il giudizio pretorile resiste alle censure dell'insorgente, il cui reclamo va così respinto.

                                12.   Invero, il reclamante evidenzia anche che il motivo per cui aveva deciso di cedere i suoi crediti legati al Condominio __________ e che era poi stato espresso nella cessione 1° aprile 2011 (riferita appunto e fra l'altro alle trattenute garanti di pretese TUI), era quello di ridurre l'esposizione debitoria dell'opponente, sorta già nel 2003 (quindi ben prima che i sequestranti diventassero, come si pretendono, creditori di RE 1), verso la società __________ AG, e che i vantaggi per quest'ultima erano quello di incassare gli utili netti derivanti dalle vendite delle PPP oltre alle garanzie TUI depositate presso i notai e il poter gestire da sola l'intera operazione (reclamo, pag. 9 n. 3.4 e pag. 10 n. 3.5). Se non che, così come proposti, gli argomenti invocati dal reclamante si limitano a una mera descrizione dei benefici che la cessione avrebbe procurato alla società __________ AG. Tuttavia, essi non rendono verosimile che la stessa godesse di una posizione privilegiata e tale che le consentiva di pretendere che le proprie pretese fossero tacitate con priorità rispetto a quelle di cui erano titolari altri creditori. E, una siffatta prerogativa non si giustifica certo per il solo fatto che verso di lei, i pretesi debiti risalivano al 2003. Ciò non si giustifica nemmeno a fronte della convenzione transattiva 17 novembre 2008, con cui opponente e società __________ AG avevano -come già visto- assunto con vincolo di solidarietà ogni onere e pretesa relativa alla società semplice “__________” (sopra, consid. 8). Di questa entità giuridica, essi avevano segnatamente ripreso “in proprio tutti i relativi diritti e oneri”, obbligandosi fra l'altro a versare solidalmente agli ex soci investitori un dividendo di liquidazione di complessivi fr. 4'516'200.– (doc. 3 pag. 2: inc. SO.2011.2039). Pertanto, già a quel momento e quantomeno verso questi ultimi, a entrambi erano noti sia l'esistenza di un'esposizione debitoria di pari importo sia che -proprio per il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a eventuali inadempienze dell'altro. In questo contesto, ciò che dà semmai adito a dubbi e appare alquanto sospetto è che, solo con la cessione del 1° aprile 2011 gli interessati abbiano d'un tratto sentito l'impellente esigenza di definire i loro rapporti di dare e avere, in particolare riducendo dei debiti -peraltro risalenti al 2003- dell'uno verso l'altra. Anche da questo punto di vista non sussistono quindi ragioni per scostarsi dalla decisione pretorile. Ancora una volta il reclamo va, di conseguenza, respinto.

                                         Spese giudiziarie

                                13.   Il reclamante contesta infine il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado, in particolare laddove il Pretore ha ritenuto giustificato “accollare totalmente a quest'ultima [ossia alla parte opponente], tasse e spese di giudizio, condannandola altresì, a rifondere alle controparti fr. 1'500.– a titolo di ripetibili” (sentenza impugnata, pag. 8 n. 7). L'interessato rileva che la richiesta dei pretesi creditori mirava a ottenere il sequestro di tre oggetti, che con riferimento alla PPP la relativa istanza era stata ritirata in sede di udienza, che il provvedimento a carico del credito del notaio verso la banca era stato revocato dal Pretore e che, in definitiva, solo il sequestro del credito dell'opponente verso il notaio aveva trovato conferma (reclamo, pag. 11 in mezzo n. 6). Nell'eventualità in cui il reclamo sia respinto, l'opponente postula almeno la riforma del dispositivo nel senso che spese e tassa di giustizia siano ripartite secondo un grado di soccombenza dell'opponente di 1/3 e di quello dei sequestranti pari a 2/3, e che a lui sia riconosciuta una congrua indennità per ripetibili (reclamo, pag. 11 in basso n. 6).

                                         A ragione. Nella procedura di opposizione i sequestranti escono in effetti soccombenti sulla richiesta di mantenimento del blocco disposto a carico della PPP, domanda a cui hanno desistito (art. 106 cpv. 1 CPC; verbale 13 ottobre 2011, pag. 22 n. 11: inc. SO.2011.2039), e del credito del notaio verso la banca, provvedimento questo che il Pretore -a differenza delle loro richieste (verbale 13 ottobre 2011, pag. 24: inc. SO.2011.2039)- non ha confermato (sentenza impugnata, pag. 8 n. 6). Per contro, essi escono vittoriosi con riferimento al sequestro del credito dell'opponente verso il notaio avv. F__________. Di modo che, il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado va conseguentemente ripartito come postulato dall'insorgente, a cui s'impone altresì di riconoscere un'indennità parziale per ripetibili.

                                         In questa sede, il reclamante ottiene causa vinta limitatamente al dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, ma perde sulla richiesta di revoca del sequestro a carico del suo credito verso il notaio e sulla subordinata richiesta di confermare quel sequestro solo per metà dell'importo trattenuto da quello stesso notaio. Dal canto loro, i sequestranti soccombono sulla domanda formulata a titolo principale di dichiarare irricevibile il reclamo. Si giustifica così una ripartizione a metà (art. 106 cpv. 2 CPC) delle spese giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC) sono compensate.  

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a, 319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia:               I.   Il reclamo 26 ottobre 2011 di RE 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 20 ottobre 2011 del Pretore __________ (inc. SO.2011.2039), è così riformato:

                                         “2.  La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 340.–, da anticipare come di rito, restano a carico di RE 1, __________, per fr. 120.–. La rimanenza (fr. 220.–) va a carico di CO 1, __________, e CO 2, __________, con vincolo di solidarietà. CO 1, __________, e CO 2, __________, in solido fra di loro, rifonderanno a RE 1, __________, fr. 1'000.– a titolo di ripetibili parziali.” 

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante RE 1, __________, resta a suo carico in ragione di fr. 400.–. La rimanenza è a carico di CO 1, __________, e CO 2, __________ (a titolo solidale). Le ripetibili sono compensate.

                                  III.   Intimazione:

                                         – PA 1 __________;

                                         – PA 2 __________.

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 390'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

14.2011.173 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.01.2012 14.2011.173 — Swissrulings