Incarto n. 14.2011.140
Lugano 10 ottobre 2011 CJ/fb/fp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. __________) promossa con istanza 5 aprile 2011 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1 rappr. da __________, responsabile della succursale
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa da CO 1 per l’importo di fr. 14'500.-oltre interessi e spese;
vista la decisione 2 settembre 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo,
preso atto del reclamo 10 settembre 2001 di RE 1, nonché delle osservazioni 6 ottobre 2011 della controparte;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sia l’istanza di rigetto dell’opposizione, proposta il 5 aprile 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 2 settembre, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), sicché tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che proposto il 12 settembre, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 5 settembre 2011, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che nella fattispecie l’escussa RE 1, contesta la decisione impugnata, che ritiene nulla, in quanto pronunciata “inaudita altera pars”, ovvero senza che il suo rappresentante abbia potuto accedere al dibattimento di prima sede, in seguito ad un “disguido” della collaboratrice della Pretura (ricorso, ad B);
che, inoltre, la ricorrente, la quale chiede di essere autorizzata a produrre in questa sede i mezzi di prova che non ha potuto presentare in prima sede, ritiene infondata la sentenza impugnata, nella misura in cui non considera il fatto che il contratto su cui l’escutente fonda la propria pretesa è stato revocato pochi mesi dopo la sua sottoscrizione né che l’escussa ha versato alla controparte fr. 5'000.--;
che si evince dalla risposta 2 settembre 2011 del Pretore (doc. A annesso al reclamo) che il rappresentante dell’escussa, il giorno dell’udienza (ossia lo stesso 2 settembre), si è annunciato allo sportello della Pretura alle ore 10:41 dichiarando di presentarsi per l’udienza delle 10:40, e che per un disguido della collaboratrice del Pretore, invece di essere introdotto in aula dove l’udienza era regolarmente iniziata alle ore 10:40, è stato fatto accomodare in sala d’aspetto all’insaputa del giudice, che ha appreso della sua presenza solo al momento in cui le parti sono state chiamate per la successiva udienza delle 11:00, allorquando la qui resistente (parte istante) avrebbe già lasciato la Pretura dopo aver sottoscritto il verbale;
che a prescindere dalla verifica del margine d’errore connesso con le indicazioni cronometriche fornite dalla Pretura, che comunque non sono contestate dalla ricorrente, occorre esaminare se la sanzione drastica della preclusione sia giuridicamente compatibile con la mancanza tutto sommato lieve rimproverata all’escussa;
che contrariamente al pregresso diritto processuale di diversi cantoni, il nuovo codice di procedura federale non istituisce il rispetto di un’attesa di un’ora (Respektstunde) prima che la parte possa essere considerata preclusa (cfr. Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 234);
che è lasciato all’apprezzamento del giudice decidere se, prima di considerare la parte preclusa, occorra verificare se essa non si è “persa nei meandri del palazzo di giustizia”, se è necessario aspettarla, e se del caso, per quanto tempo (Tappy, op. cit. loc. cit.), oppure addirittura se è opportuno tentare di raggiungerla telefonicamente (Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1043);
che ad ogni modo il potere d’apprezzamento del giudice è limitato dal principio della buona fede e dal correlato divieto del formalismo eccessivo (art. 52 CPC), i quali escludono di ritenere la parte preclusa per soltanto alcuni minuti di ritardo (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 234);
che nella fattispecie, il diritto di essere sentita della ricorrente (art. 84 cpv. 2 LEF e 53 CPC), alla quale non è stata conferita la facoltà né di presentare osservazioni scritte (giusta l’art. 253 CPC) né di presenziare all’udienza, deve considerarsi violato, perché non si potrebbe senza arbitrio ritenerla preclusa per un solo minuto di ritardo, tanto più che a quel momento il giudice di prime cure non aveva sicuramente ancora chiuso l’udienza (non vi sono indicazioni in merito nel verbale);
che in queste condizioni la decisione impugnata dev’essere annullata e la causa rinviata alla giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);
che infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la ricorrente ha chiesto esplicitamente l’annullamento della sentenza impugnata (conclusione n. 2 a pag. 7), anche con riferimento alla violazione del suo diritto di essere sentita (cfr. ricorso ad B);
ch’essendo grave il vizio procedurale accertato, la sentenza impugnata dev’essere annullata, in virtù dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, e non solo riformata, così da garantire il doppio grado di giurisdizione;
che non è pertanto necessario statuire sulla domanda tendente alla produzione di nova, che del resto la ricorrente ha formulato in via solo subordinata, tanto meno ch’essa non ha chiesto esplicitamente la riformazione della decisione impugnata;
che il reclamo va quindi accolto;
che spese processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC), ovvero vanno poste a carico dell’escutente, siccome essa si è opposta all’accoglimento del reclamo;
che non avendo la ricorrente motivato un suo diritto ad un’adeguata indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, le spese ripetibili vengono limitate alle spese necessarie a norma dell’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82, 84 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 52, 53, 95 segg., 327 CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
1.1. Di conseguenza, la sentenza 2 settembre 2011 è annullata e la causa è rinviata alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, per nuovo giudizio.
2. La tassa di giustizia di fr. 270.—relativa al presente giudizio, già anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1, fr. 50.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
– RE 1;
– avv. PA 1, .
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'500.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).