Incarto n. 14.2011.104
Lugano 6 settembre 2011 B/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’istanza 27 maggio 2011 presentata da
CO 1
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza 30 giugno 2011 (SO.2011.590) ha così deciso:
“`1. È pronunciato il fallimento di RE 1 , a far tempo dal giorno venerdì
1. luglio 2011 alle ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 8 luglio 2011
ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 12 luglio 2011 al reclamo è stato
accordato effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n.__________ dell’UEF di Bellinzona la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'579.40 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 30 giugno 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 30 giugno 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 1. luglio 2011 alle ore 09.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto e di essere solvibile, disponendo di liquidità sui suoi conti bancari ed essendo in procinto di incassare commissioni relative all’emissione di polizze assicurative (doc. G e H).
Considerato
In diritto:
1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
2.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, risultando dall’estratto dell’UEF di Bellinzona al 1. settembre 2011 agli atti che l’esecuzione in oggetto n. 656459 promossa dall’istante è stata saldata.
Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dal predetto estratto si evince che delle nove esecuzioni pendenti nei confronti della reclamante sei sono state saldate. Delle ulteriori tre procedure, una è perenta, mentre contro le altre due la convenuta ha interposto opposizione, per cui a questo stadio di procedura i crediti fatti valere non possono essere ritenuti accertati. Va poi rilevato che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la reclamante dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità può essere considerata resa sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.
3. Il reclamo va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.
Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 1. luglio 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona inc. SO.2011.590, nei confronti di RE 1, , è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1
III. Intimazione:
- PA 1;
- CO 1;
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).