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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.12.2010 14.2010.97

3 dicembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·473 parole·~2 min·3

Riassunto

Stralcio per tardivo versamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 14.2010.97

Lugano 3 dicembre 2010 FP/ls/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente Walser e Epiney-Colombo  

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

Visto l’appello 28 ottobre 2010 presentato da

AP 1 patrocinato dall’ PA 1  

contro   la sentenza emanata il 15 ottobre 2010 dal Pretore __________ (EF.2010.369) nella causa promossa con istanza 9 settembre 2010 da  

AO 1 patrocinata dall’ PA 2  

richiamata la diffida 2 novembre 2010 del Presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine di 15 giorni per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello – introiti AGITI – un deposito di fr. 400.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli;

rilevato che tale richiesta è stata notificata alla cancelleria del patrocinatore del ricorrente il 3 novembre 2010, per cui il termine utile per effettuare il relativo anticipo veniva a scadere giovedì 18 novembre 2010;

richiamato lo scritto via fax del 26 novembre 2010 – seguito dal successivo scritto, sempre  via fax, del 2 dicembre 2010 – del presidente di questa Camera all’attenzione del patrocinatore del ricorrente, secondo cui dalle prime informazioni a disposizione della Camera, il pagamento del richiesto anticipo sarebbe stato eseguito soltanto venerdì 19 novembre 2010, ossia tardivamente;

preso atto che con fax del 2 dicembre 2010 lo studio legale che patrocina il ricorrente ha comunicato che il pagamento è effettivamente avvenuto il 19 novembre 2010 (v. polizza di versamento allegata);

ritenuto, quindi, che il termine stabilito con ordinanza del 2 novembre 2010 non è stato rispettato;

richiamati gli art. 12 LTG , 312 CPC, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF,

decreta:                   1.   L’appello 28 ottobre 2010 di AP 1 __________, avverso la decisione 15 ottobre 2010 del Pretore __________, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 50.-, già anticipata dall’appellante con il versamento di fr. 400.-, é posta a suo carico, mentre l’importo residuo di fr. 350.- gli sarà restituito.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - PA 1;

                                         - PA 2.

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 13'999.60, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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