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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.2010 14.2010.72

2 novembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,083 parole·~10 min·2

Riassunto

Riconoscimento di debito condizionato. Contratto di compravendita quale titolo di rigetto dell'opposizione

Testo integrale

Incarto n. 14.2010.72

Lugano 2 novembre 2010 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 luglio 2010 da

AO 1 patrocinato dall’ PA 2  

contro

AP 1 patrocinato dall’ PA 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/16 giugno 2010 dell’__________ per l’importo di fr. 200'000.00 oltre interessi al 5% dal 01.03.2009;

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 12 agosto 2010 ha così deciso:

         “1.   L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dal convenuto contro il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________, è respinta in via provvisoria per fr. 200'000.00 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2009 e fr. 200.-- di spese esecutive.

         2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 450.00, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 1'900.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza dedotta in appello dal convenuto che con atto 26 agosto 2010 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;

preso atto che con osservazioni 27 settembre 2010 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale 30 agosto 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Con PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 15/16 giugno 2010 dell’__________ di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 200’000.00 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2009, indicando quale titolo di credito: “Saldo del prezzo della compravendita della PPP n. ____________________, quota di ____________________1000 del mappale __________ di __________ e della partecipazione di fr. 2'350.-alle spese di costituzione della PPP atto di compravendita immobiliare 10 settembre 2007 istromento notarile n. __________ nei rogiti della notaio __________ in __________”.

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________.

B.           Il procedente fonda la propria pretesa sul contratto di compravendita immobiliare del 10 settembre 2007 di cui al rogito n. __________ della notaia __________. __________ __________, __________, (doc. B), mediante il quale AO 1 ha venduto a AP 1 e a AP 1, in comproprietà in ragione di tre quarti rispettivamente di un quarto, la PPP n. __________ di __________ per il prezzo di fr. 4’420'000.00. In base al contratto di compravendita il prezzo di acquisto doveva essere soluto nel seguente modo:

    fr. 100'000.00 erano già stati versati al momento della firma dell’atto;

    fr. 2'000'000.00 dovevano essere versati entro 5 giorni dalla firma del contratto di compravendita sul conto clienti del notaio rogante;

                                              fr. 2'120'000.00 dovevano essere versati alla consegna dell’appartamento finito.__________

                                              Con l’istanza di rigetto dell’opposizione il procedente ha evidenziato che gli acquirenti avrebbero effettuato i seguenti pagamenti sul saldo di fr. 2'120'000.00:

                                              fr. 1'000'000.00 prima del 4 luglio 2008,

                                              fr. 500'000.00 il 30 ottobre 2008,

                                              fr. 300'000.00 il 27 febbraio 2009,

                                              fr. 200'000.00 il 27 febbraio 2009.

                                              L’ultimo versamento di fr. 200'000.00 era però destinato alla ditta __________, con la quale gli acquirenti avevano stipulato un separato contratto d’appalto per l’esecuzione di modifiche all’appartamento. Di tale circostanza il procedente non si sarebbe accorto per cui aveva trattenuto anche la somma di fr. 200'000.00, chiedendo con due precedenti procedure esecutive il pagamento di soli fr. 146'985.70 oltre interessi. Dopo l’emissione di questi precetti, reso attento di questa circostanza, egli ha bonificato alla ditta __________ siffatto importo (doc. S), donde la legittimità della presente procedura esecutiva.

                                     C.      All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza eccependo che il credito del venditore non sarebbe esigibile perché il saldo di fr. 2'120'000.-- doveva essere versato al momento del trapasso del possesso, ossia della consegna dell’appartamento dopo l’ottenimento del permesso di abitabilità, che a tutt’oggi non sarebbe ancora stato rilasciato per quanto riguarda il suo appartamento.

                                      D.      Con sentenza 12 agosto 2010 il Pretore __________ ha accolto l’istanza, rilevando che il 24 giugno 2010 il Municipio di __________ ha rilasciato il certificato di abitabilità dello stabile situato al mappale n. __________ RFD di __________ e che, ancorché la relativa formulazione non brillerebbe per chiarezza, non vi sarebbe ragione per credere che lo stesso riguarderebbe solo una parte dell’immobile. Per questo motivo la clausola di cui alla cifra 21 del contratto di compravendita sarebbe adempiuta. A mente del Pretore l’argomentazione del convenuto sarebbe pretestuosa solo se si pensa che lo stesso avrebbe preso possesso del bene compravenduto ad inizio dicembre 2007.

                                      E.      Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 riproponendo le allegazioni di prima sede.

                                     F.      Con osservazioni 5 luglio 2010 l’avv. AO 1 ha chiesto la reiezione dell’appello.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Con l’appello AP 1, differentemente da quanto fatto nella procedura esecutiva che ha preceduto la presente e che è scaturita nella sentenza di questa Camera del 9 agosto 2010 (inc. CEF n. 14.2010.53), non ha sollevato l’eccezione di non corretto adempimento, rilevando che “le regole processuali del procedimento sommario in essere non permettono alla parte appellante di fornire le prove sulle sue pretese” e quindi di rimettersi, a questo proposito, alla procedura ordinaria che farà seguito a quella in oggetto (appello, pag. 4). Per questo motivo, differentemente a quanto fatto nell’ambito della citata procedura esecutiva, questa Camera non verificherà l’esistenza di difetti e di lavori ancora da eseguire riferiti all’appartamento acquistato dall’escusso.

                                     2.

                                     2.1.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                     2.2.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

                                     2.3.   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit.,  p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

                                              In linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

                                     2.4.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 7 p. 3).

                                     2.5.   Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit., p. 338).

                                     2.6.   Un contratto di compravendita firmato costituisce, in linea di massima, titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il prezzo di acquisto indicatovi (Staehelin, op. cit.,  n. 113 ad art. 82), quando la consegna della merce risulta documentata e, nel momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione, quel prezzo era esigibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14 n. 71 I e 72).

                                     3.      In concreto nel contratto di compravendita immobiliare del 10 settembre 2007 (doc. C) __________ e AP 1 si sono impegnati a versare al procedente il saldo del prezzo di compravendita di fr. 2'120'000.-alla consegna dell’appartamento finito. L’esigibilità del saldo del prezzo di compravendita non è invece stata subordinata all’ottenimento dell’attestazione di abitabilità dello stabile non avendo infatti le parti previsto la decadenza della stessa esigibilità in caso di violazione di questo impegno.

                                              Venditore e acquirenti hanno pertanto subordinato l’esigibilità del credito in esecuzione al realizzarsi di una precisa condizione. Siccome il rigetto dell’opposizione può essere concesso unicamente quando la pretesa dedotta in esecuzione è esigibile (cfr. Staehelin, op. cit., n. 21, 77 ad art. 82; Panchaud/Caprez, op. cit., n. 1 e 8 ad § 1), quando, come nel caso di specie, l’esigibilità del credito è condizionata, incombe al creditore provare che la condizione si è realizzata (art. 8 CC).

                                              Dalla documentazione agli atti emerge che gli acquirenti vivono nell’appartamento acquistato dall’__________ AO 1  dal 1° dicembre 2007 (doc. D). Ne consegue che l’appartamento è stato loro consegnato perlomeno a tale data. La condizione della consegna dell’appartamento finito si è quindi realizzata e il credito del venditore è pertanto esigibile, non trovandosi agli atti alcun riscontro circa opere incompiute notificato a quest’ultimo nel termine di 30 giorni previsto al n. 20.1 del contratto di compravendita. Il doc. B costituisce pertanto valido riconoscimento di debito per l’importo di fr. 200'000.00 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2009, per la parte del saldo del prezzo di compravendita, originariamente versata al procedente ma dai questi poi bonificata a favore della __________.

                                     4.      Con le osservazioni __________. AO 1 ha argomentato che nessuna delle parti ha mai firmato e riconosciuto il verbale del sopraluogo del 19 dicembre 2008, allestito __________ __________ __________ il 12 gennaio 2009 (doc. 2), che pertanto non costituirebbe un valido titolo di rigetto dell’opposizione.

                                              Per completezza si osserva che tale documento attesta, in assenza di prove documentali che ne dimostrino l’inesattezza, che il 19 dicembre 2008 le parti hanno esperito un sopraluogo presso l’appartamento compravenduto e che in tale occasione esse si sono accordate nel senso che __________. AO 1 avrebbe sistemato i difetti riscontrati entro il 15 marzo 2009 e gli acquirenti gli avrebbero versato fr. 600'000.-- entro il 10 gennaio 2009 e il saldo non appena sistemati i difetti accertati.

                                              Diversamente da quanto sembra ritenere l’osservante, questa Camera nella precedente procedura (inc. CEF n. 14.2010.53) non ha fondato il rigetto su tale documento bensì, come nella fattispecie, sul contratto di compravendita immobiliare. Sulla base del doc. 2 la Camera ha poi ritenuto che, essendosi gli escussi impegnati a versare al procedente fr. 600'000.-- prima della sistemazione dei difetti ma avendone versati solo 500'000.--, essi non hanno reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inesigibilità della pretesa posta in esecuzione relativamente all’importo di fr. 100'000.— non ancora soluto.

                                     5.      Da quanto precede, ne discende la reiezione dell’appello. Tassa di giustizia e indennità per entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 8 CC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:              1.   L'appello è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 680.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico. AP 1 rifonderà __________. AO 1 fr. 1'000.-- di indennità.

                                   3.   Intimazione a:

-          __________. PA 1, __________;

-          __________ __________ PA 2, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 200'000.00 contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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