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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.05.2010 14.2010.38

7 maggio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·600 parole·~3 min·3

Riassunto

Chiusura di una procedura di fallimento secondario

Testo integrale

Incarto n. 14.2010.38

Lugano 7 maggio 2010 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 aprile 2010 da

IS 1  

tendente alla chiusura del fallimento secondario decretato da questa Camera il 26 maggio 2009 nei confronti di

ritenuto in fatto e considerato in diritto

                                   1.   Con decreto 26 maggio 2009 (inc. 14.09.41), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera il fallimento pronunciato il 21 marzo 2008 dal Tribunale di Modena nei confronti di PI 1, __________, e ha trasmesso gli atti all’Ufficio dei fallimenti di Lugano perché procedesse alla liquidazione fallimentare in via sommaria dei beni della fallita situati in Svizzera.

                                   2.   Nel termine impartito dall’Ufficio con pubblicazioni 20 novembre 2009 nessun creditore privilegiato o garantito da pegno si è annunciato, sicché la graduatoria prevista dall’art. 172 LEF risulta vuota. D’altronde, l’unico attivo iscritto nell’inventario fallimentare risulta essere un credito che vanta la fallita contro la società PI 2; la sentenza con la quale quest’ultima è stata condannata a pagare alla fallita la somma di fr. 16'209,45 (oltre accessori) è oggetto di una procedura d’appello pendente dinanzi la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2009.32).

                                   3.   Conformemente alla decisione 25 febbraio 2010 di questa Camera (inc. 14.10.7), l’Ufficio, il 5 marzo 2010, ha ceduto il suddetto credito all’amministratore estero, offrendo nel contempo ai creditori chirografari, con pubblicazioni 12 marzo 2010 (__________), la facoltà di opporsi alla messa a disposizione dell’eventuale ricavo del credito ceduto senza formale riconoscimento della graduatoria estera ai sensi dell’art. 173 LDIP. Nel termine impartito nessun creditore si è avvalso di tale facoltà.

                                   4.   Visto il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513 cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio 2005 [14.05.6], cons. 5, RtiD II-2005 798 s. n. 95c).

                                   5.   Nel caso concreto, la liquidazione può considerarsi esaurita, dal momento che eventuali creditori domiciliati in Svizzera hanno implicitamente rinunciato alla procedura prevista dall’art. 173 LDIP. Inoltre, dalla realizzazione del credito ceduto non si può ovviamente aspettare alcuna eccedenza a favore della massa secondaria e non vi sono altri attivi da realizzare. La procedura può quindi essere chiusa immediatamente (art. 95 RUF per analogia).

6.La presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione e all'ufficio dei fallimenti (art. 169 LDIP) – una comunicazione all’ufficio del registro di commercio appare invece inutile siccome non sono stati inventariati fondi.

La tassa e le spese sono a carico della massa fallimentare (art. 53 OTLEF per analogia).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 95 RUF; 53 lett. e OTLEF

pronuncia:              

                                1.      È pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera del fallimento di PI 1, I-__________.

                                2.      È ordinata la pubblicazione del punto 1 di questo dispositivo sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

                                3.      La tassa di giustizia, di fr. 100.--, e le spese di pubblicazione della sentenza sono a carico della massa fallimentare.

                               4.      Intimazione a:

                                         –   avv. __________, __________;

                                         –   __________;

–       AP 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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