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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.2010 14.2010.28

26 aprile 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,186 parole·~6 min·2

Riassunto

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilitâ

Testo integrale

Incarto n. 14.2010.28

Lugano 26 aprile 2010 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 dicembre 2009 presentata da

AO 1 __________ rappresentata dalla RA 1  

contro

AP 1 __________ patrocinata dall’ PA 1 __________  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 24 marzo 2010 (EF.2009.__________) ha così deciso:

     “1.     È pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da giovedì 25 marzo 2010 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 29 marzo

2010 e integrazione 6 aprile 2010 ne postula l’annullamento;

preso atto che alla parte appellata non è stato intimato l’atto di appello, il suo credito

essendo stato saldato;

rilevato che con decreto presidenziale 31 marzo 2010 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 15'024.85 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All’udienza di contraddittorio del 10 marzo 2010 l’escussa si è opposta all’istanza di fallimento asserendo che era intenzionata a far fronte al pagamento del dovuto nei confronti dell’istante.

                                  C.   Con sentenza 24 marzo 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 25 marzo 2010 alle ore 10.00.

                                  D.   Con l’appello e la relativa integrazione AP 1 asserisce di aver saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 29 marzo 2010 dell’UE di __________ relativa al versamento di fr. 16'939.10 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da AO 1 (doc. C). Con l’integrazione l’appellante ha poi prodotto tre ulteriori ricevute relative al saldo delle esecuzioni n. __________, __________ e 1__________ (doc. D, E e F).

Considerato

In diritto:

                               1.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   L’appellante ha dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 29 marzo 2010 relativa al versamento di fr. 16'939.10 a saldo dell’esecuzione in oggetto, per cui risulta adempiuto il requisito previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle esecuzioni dell’UE di __________ al 19 aprile 2010 risulta che nei confronti dell’appellante sono pendenti 23 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 29'650.70, 12 esecuzioni essendo state pagate. A prescindere dalle esecuzioni che l’appellante ha dimostrato di avere saldato, determinante è che nell’anno in corso sono già stati emessi cinque avvisi di pignoramento e che nel corso del 2009 sono state presentate due domande di realizzazione. Ciò porta a ritenere che la convenuta non dispone della liquidità necessaria a fare fronte ai suoi debiti, nemmeno a quelli d’importo modesto. Decisivo è che l’appellante renda verosimile, nel termine d’appello, di disporre di mezzi liquidi oggettivamente sufficienti non solo per pagare la pretesa oggetto dell’esecuzione in esame e le esecuzioni giunte all’emissione della comminatoria di fallimento, ma anche le ulteriori procedure esecutive, i cui debiti sono ormai accertati.  

                                         I precedenti considerandi portano a concludere che l’appellante non ha reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità.

                                         Il fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.

                                   2.   L’appello va respinto.

                                         Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 48 e 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, a controparte non essendo stato intimato l’appello.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   L’appello è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1__________, a far tempo da

                                         mercoledì 28 aprile 2010 alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

                                   3.   Intimazione:    -    avv. PA 1, __________;

                                                                 -    RA 1, __________;

                                                                 -    Ufficio esecuzione di __________ __________;

                                                                 -    Ufficio fallimenti di __________, __________;

                                                                 -    Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________;

                                                                 -    Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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